Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2866 del 07/02/2013


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2866 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: ADAMO MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 23529-2009 proposto da:
VENTURI MARIA, CASSETTI STEFANO, CASSETTI GIUSEPPE,
MALTEMPI FABRIZIO, CASSETTI ROBERTO, elettivamente
domiciliati in ROMA VIALE ANGELICO 38, presso lo
studio dell’avvocato GRASSIA GIANFRANCO, che li
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrenti contro

2012
577

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente

Data pubblicazione: 07/02/2013

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA 7;
– intimato –

avverso la sentenza n. 90/2009 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata 1’08/05/2009;

udienza del 23/11/2012 dal Presidente e Relatore
Dott. MARIO ADAMO;
udito per il ricorrente l’Avvocato GRASSIA, che ha
chiesto la cessazione della materia del contendere;
udito per il controricorrente l’Avvocato VARONE, che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE, che ha concluso per la
cessazione della materia del contendere.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica


Fatto

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U

Maria Pia Venturi + altri quattro contribuenti proponevano
opposizione avverso avviso di rettifica e liquidazione con
quali l’Agenzia delle Entrate rettificava il valore di un
immobile oggetto di compravendita da i 6 milioni dichiarati a

La Commisione provinciale di Roma accoglieva in parte il ricorso
riducendo il valore accertato a f, 80.000.000.
Appellavano i contribuente e la C.T.R. riduceva ulteriormente il
valore dell’immobile a

40.000.000.

Per la cassazione della sentenza della C.T.R. propongono ricorso
fondato su due motivi contribuenti; resiste con controricorso
l’Agenzia delle Entrate.
Diritto
In data 12. il 2012 l’Avvocatura dello Stato ha depositato presso
la cancelleria della Corte di cassazione comunicazione
dell’Agenzia delle Entrate, attestante l’avvenuta definizione
della lite, ai sensi dell’art. 39 comma 12 D.L. 06.07.2011 n 98.
Consegue che essendo stata condonata la controversia e pagato
guanto dovuto per il perfezionamento della definizione va
dichiarata cessata la materia del contendere ed estinto il
giudizio.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio, spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione
civile,in data 23.novembre.2012

98.200.000.

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