Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28659 del 27/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 28659 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: ACIERNO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 11497-2008 proposto da:
BANCA POPOLARE COMMERCIO & INDUSTRIA S.P.A. (C.F.
03910420961), in persona del Direttore pro tempore,
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOC. COOP. P.A. (c.f.

Data pubblicazione: 27/12/2013

03053920165), già Banche Popolari Unite Soc. Coop.
a r.1., in persona del procuratore speciale pro
2013
1484

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
MOCENIGO 16, presso l’avvocato TAMBURELLI
ALESSANDRA, rappresentati e difesi dall’avvocato
USUELLI EMILIO, giusta procura in calce al ricorso;

1

- ricorrenti contro

TECNO INDUSTRIALE S.R.L.;
– intimata –

sul ricorso 14383-2008 proposto da:
(C.F. 04888510155), in

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BERTOLONI
55, presso l’avvocato CORBO’ FILIPPO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
LEONINI ANTONIO, LEONINI FERNANDO, LEONINI EVELINA,
giusta procura a margine del controricorso e
ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

BANCA POPOLARE COMMERCIO & INDUSTRIA S.P.A. (C.F.
03910420961), in persona del Direttore pro tempore,
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOC. COOP. P.A. (c.f.
03053920165), già Banche Popolari Unite Soc. Coop.

TECNO INDUSTRIALE S.R.L.

a r.1., in persona del procuratore speciale pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
MOCENIGO 16, presso l’avvocato TAMBURELLI
ALESSANDRA, rappresentati e difesi dall’avvocato
USUELLI EMILIO, giusta procura in calce al
controricorso al ricorso incidentale;

2

- controricorrentí al ricorso incidentale-

avverso la sentenza n.

531/2008 della CORTE

D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 10/10/2013 dal Consigliere

udito, per le ricorrenti, l’Avvocato IDA GIUDITTA
USUELLI, con delega, che ha chiesto l’accoglimento
del

il

rigetto

per la controricorrente e

ricorrente

ricorso

principale,

dell’incidentale;
uditi,

incidentale, gli Avvocati EVELINA MARIA FRANCESCA
LEONINI ed ANTONIO LEONINI che hanno chiesto il
rigetto del ricorso principale, l’accoglimento
dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha
concluso per, previa riunione, il rigetto del
quinto motivo e per l’accoglimento in gradato

Dott. MARIA ACIERNO;

subordine dei motivi primo e sesto del ricorso
principale; per l’inammissibilità del ricorso
incidentale.

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 813 del 2005, non definitiva, la Corte
d’Appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo
grado, accoglieva la domanda proposta dalla s.r.l. Tecno

Industriale nei confronti della Banca Popolare Commercio e
Industria coop. a r.l. avente ad oggetto il risarcimento
del danno conseguente alla mancata esecuzione delle
specifiche istruzioni orali e scritte impartite dal
proprio amministratore unico a funzionari della banca
concernenti la conversione in lire di finanziamenti
ottenuti dalla medesima banca in valuta estera.
A sostegno della pronuncia veniva affermato, per quel che
ancora interessa :
– il documento (datato secondo quanto indicato in sentenza
8/9/1992), contenente le istruzioni scritte di conferma di
quelle telefoniche, impartite dall’amministratore unico
della Tecno Industriale alla banca, ritenuto privo di
efficacia probatoria perché prodotto in fotocopia e
contestato ex art. 2719 cod. civ., doveva essere ritenuto
dotato di tale efficacia dal momento che la copia
risultava autenticata nel retro da pubblico ufficiale;
– la produzione in appello di una copia recante
l’originale del timbro datario della banca, rinvenuta
soltanto nelle more del giudizio doveva essere ritenuta
ammissibile;
4

- la legale rappresentante della banca aveva confermato
che era prassi consolidata attestare con tale modalità la
ricezione di documenti provenienti da clienti;
– le deposizioni testimoniali ed in particolare quella

della teste Lupi (che aveva riferito di aver personalmente
consegnato le istruzioni scritte) integrate da quelle di
altri testi completavano il quadro probatorio;

non

era

rilevante

l’iniziale

silenzio

dell’amministratore unico in ordine all’esistenza di un
ordine scritto;

il contratto in oggetto, contrariamente a quanto

sostenuto nella pronuncia di primo grado, poteva essere
provato per testi, così come l’accettazione della banca,
in quanto l’ordine non conteneva una modifica delle intese
negoziali vigenti tra le parti;
– la prova della ricezione scritta delle istruzioni
assorbiva ogni ulteriore questione circa la prova di
precedenti intese telefoniche:
La sentenza provvedeva inoltre con separata ordinanza in
ordine alla prosecuzione del giudizio per la liquidazione
del danno, disponendo consulenza tecnica d’ufficio.
Con la sentenza n. 531 del 2008 , la Corte d’Appello di
Roma determinava l’ammontare del risarcimento dovuto in E
177.112, 14, sulla base delle seguenti affermazioni :

5

- il consulente tecnico d’ufficio, tenendo conto delle
condizioni pattuite nei finanziamenti ed enunciando
l’equivalenza tra condizioni pattuite ed interessi
passivi, aveva alternativamente indicato due diverse

soluzioni ai quesiti ad esso sottoposti, a seconda che gli
interessi passivi dovessero essere calcolati dal giorno 8
settembre 1992 (ovvero dalla dedotta ricezione
dell’ordine) o dalla data di scadenza stabilita nelle
condizioni pattuite nel contratto di finanziamento, ovvero
alle date del 17 e del 24/9/92. La differenza tra i due
importi era di rilevante entità essendosi verificata in
quel lasso di tempo una forte svalutazione della nostra
moneta con l’entrata nello SME (Sistema Monetario
Europeo);
– secondo la sentenza impugnata doveva essere prescelta la
prima opzione e condivisa al riguardo l’esaustiva
relazione del consulente tecnico d’ufficio, anche in
relazione al termine (8/9/92) individuato nella sentenza.
Tale conclusione era da prescegliere alla luce delle
motivazioni contenute nella sentenza non definitiva.
Avverso le due pronunce è stata proposta un’unica
impugnazione con ricorso affidato a sei motivi da parte
dell’istituto bancario. Ha resistito con controricorso la
s.r.l. Tecno Industriale. La parte contro ricorrente ha
proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
6

Nel primo motivo viene dedotto il vizio di motivazione
circa un punto decisivo della controversia nonché la
violazione e falsa applicazione degli artt. 345 c.p.c. e
2967 c.c. per avere la Corte d’Appello di Milano, nella
parziale

relativa

all’an

debeatur,

sentenza

illegittimamente ammesso la produzione della lettera
datata 8 settembre 1992 contenente l’ordine di conversione
in valuta estera contestato, corredato dell’originale del
timbro datario della banca. Tale documento era stato
prodotto in copia fotostatica in primo grado e
tempestivamente contestato dall’istituto bancario. Esso,
pertanto, non poteva essere prodotto in secondo grado
ostandovi il divieto di cui all’art. 345 cod. proc. civ.,
non essendo stata dimostrata l’impossibilità per causa non
imputabile alla parte della produzione tempestiva.
Nel secondo motivo viene dedotto il vizio di motivazione
alla dedotta riferibilità della lettera in

in ordine
questione

(prodotta in secondo grado)

bancario pur

all’istituto

in mancanza della firma dell’impiegato

addetto alla ricezione.
Nel terzo motivo viene dedotto il vizio di motivazione in
ordine all’affermazione contenuta nella sentenza parziale
della Corte d’Appello di Milano, secondo la quale la copia
della lettera prodotta in primo grado, recando
l’attestazione di conformità da parte di pubblico
7

ufficiale, costituiva una prova certa della consegna
dell’ordine alla data del giorno 8/9/92. Secondo la parte
ricorrente la predetta copia acquistava invece data certa
solo al momento dell’attestazione di conformità come

indicato negli orientamenti di legittimità relativi
all’interpretazione dell’art. 2704 cod. civ.
Nel quarto motivo viene dedotto il vizio di motivazione in
ordine alla grave contraddittorietà riscontrata nella
sentenza parziale impugnata in ordine alla deposizione
Lupi, ritenuta probante in ordine alla data di consegna
della predetta lettera pur sottolineandone altre
incongruenze.
Nel quinto motivo viene dedotta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 6, comma primo, lettera c) 1. n.
l del 1991 di legge in correlazione con gli artt. 1325,
1326, 1343, 1350 n. 13, 1418, 2724 e 2725 c.c. per non
avere, la sentenza parziale impugnata, ritenuta la
necessità ad substantiam della forma scritta della
ricezione dell’ordine in questione. Tale requisito secondo
la parte ricorrente è necessario perché l’ordine si
inserisce in un contratto d’intermediazione finanziaria e,
di conseguenza, deve seguire il modello formale, previsto
a pena di nullità, del contratto quadro. La censura viene
formulata anche sotto il profilo del vizio di motivazione.

8

Nel sesto motivo viene censurata, sotto il profilo del
vizio di motivazione la quantificazione del danno
contenuta nella

sentenza definitiva. Al riguardo, la

parte ricorrente afferma che non sono state indicate le

ragioni della scelta di uno dei criteri di valutazione del
danno contenuti nella consulenza tecnica d’ufficio. Il
consulente aveva prospettato due diverse determinazioni
del quantum, l’una fondata sulle condizioni pattuite del
finanziamento, con conseguente spostamento della data di
applicazione della conversione alle date del 17 e 24
settembre 1992 (data di scadenza del periodo d’interesse),
l’altra sulla base della data di conferimento dell’ordine,
mediante la lettera datata 7 settembre 1992. La sentenza
definitiva aveva determinato il quantum sulla base della
seconda opzione senza indicarne in alcun modo le ragioni,
con conseguente invalidità della statuizione assunta.
Nell’unico motivo di ricorso incidentale viene dedotta la
violazione dell’art. 112, 1223 e 1224 cod. proc. civ. per
omessa pronuncia sulla domanda spiegata dalla Tecno
Industriale

di

riconoscimento

della

rivalutazione

monetaria. La sentenza impugnata si è limitata a
riconoscere gli interessi legali nonostante la rituale
formulazione della domanda.
Nella sentenza parziale la prova della consegna alla banca
il giorno 8/9/92 dell’ordine scritto di conversione
9

dell’importo ottenuto a titolo di finanziamento dalla
s.r.l. Tecno Industriale, si fonda su un complesso di
elementi probatori indiziari ritenuti per gravità ed
univocità idonei a ritenere consegnato il giorno 8/9/92

di duplice natura, documentale ed orale. Quelli di natura
documentale si fondano sul medesimo documento, benché
prodotto in primo grado integralmente in fotocopia (anche
per la parte relativa al timbro datario della banca) ed in
secondo grado con timbro datario in originale. La Corte
ritenendo che il documento prodotto in primo grado non
potesse essere contestato ex art. 2719 cod. civ. perché
recante attestazione di conformità sul retro apposta da
pubblico ufficiale, conferisce ad esso la medesima
efficacia probante presuntiva che a quello prodotto in
appello. Quest’ultimo viene preso in considerazione non
perché necessario ma perché rafforzante il quadro
probatorio complessivo. L’integrazione delle fonti
documentali

proviene

dalla

valorizzazione

della

deposizione della teste Lupi, disattesa in primo grado.
Partendo da queste premesse, desumibili inequivocamente
dall’esame dei fatti svolto incensurabilmente dal giudice
di merito, risulta evidente che i motivi di ricorso
rivolti ad escludere validità ed efficaciO\ probatoria
all’uno o all’altro dei due documenti, sono, se presi

alla banca l’ordine contestato. I predetti riscontri sono

singolarmente, privi di autonomia, essendo sufficiente che
uno dei due conservi la sua validità ed efficacia per
rendere superflua l’eventuale fondatezza dell’altro.
Si ritiene pertanto necessario procedere, in ordine

logico, dall’esame del terzo motivo, in quanto relativo
alla copia prodotta in primo grado. La parte ricorrente
ritiene che l’attestazione di conformità riscontrata dal
giudice di primo grado sia inidonea con riferimento alla
data di consegna dell’ordine, dovendosi ritenere certa
soltanto la data in cui il pubblico ufficiale attesta la
conformità all’originale. L’argomentazione è priva di
fondamento in quanto si fonda su orientamenti di
legittimità relativi all’esegesi di una norma, l’art. 2704
cod. civ. che ha ad oggetto l’efficacia probatoria della
data apposta su una scrittura privata non autenticata nei
confronti dei terzi. In particolare, si richiama la
pronuncia n. 13912 del 2007 secondo la quale la data certa
di una scrittura opponibile ai terzi è quella risultante
dal timbro datario proveniente da un pubblico ufficio,
nella specie coincidente con la data dell’autenticazione.
Il principio non può trovare applicazione nel caso di
specie relativ6r all’opponibilità di un documento ed in
particolare della data che reca, ad una delle parti e non
ad un terzo. Peraltro la predetta attestazione ha
l’esclusiva funzione di neutralizzare l’eccezione di non
11

conformità della copia all’originale ma non attribuisce al
documento in questione l’efficacia probatoria tipica delle
scritture private (art. 2702 cod. civ.), trattandosi di
uno dei mezzi di prova (quello documentale) che compongono

l’univoco quadro indiziario dal quale la Corte d’Appello
ha fatto discendere la complessiva dimostrazione
dell’esistenza e della consegna dell’ordine di conversione
in data 8/9/92. Ne consegue che del tutto legittimamente
la Corte d’Appello, rilevata l’attestazione di conformità,
sfuggita al giudice di primo grado, ha ritenuto che il
documento fornisse un rilevante indizio sulla consegna
dell’ordine nella data impressa sul timbro datario
ritenuto di provenienza bancaria.
L’infondatezza del terzo motivo rende, pertanto superfluo
l’esame

del

primo

motivo

relativo

alla

dedotta

inammissibilità ex art. 345 cod. proc. civ. della
produzione del medesimo ordine con timbro datario in
originale, sul rilievo del temporaneo smarrimento del
medesimo, essendo sufficiente ad integrare il quadro
probatorio presuntivo secondo la sentenza impugnata anche
la copia prodotta in primo grado.
Analoghe considerazioni merita l’esame del secondo motivo
che ritiene non riferibile alla banca il documento
prodotto in appello perché non sottoscritto da un
impiegato addetto alla ricezione della banca. Peraltro il

12

motivo, per le già esposte ragioni d’inapplicabilità del
regime giuridico proprio della scrittura privata (art.
2702 cod. civ.) è anche infondato. Infine deve osservarsi,
sotto lo specifico profilo del vizio di motivazione che la

Corte d’Appello ha desunto la riferibilità del timbro
datario alla banca anche da altre emergenze probatorie ed
in particolare dalla prassi riferita dal legale
rappresentante dell’istituto medesimo.
Il quarto motivo deve ritenersi inammissibile perché si
limita a proporre una lettura della deposizione della
teste Lupi alternativa a quella contenuta nella sentenza
della Corte d’Appello che, con ampia ed esauriente
motivazione ha dato specifica giustificazione della
complessiva attendibilità e coerenza della deposizione.
Il quinto motivo deve ritenersi infondato in quanto
l’ordine in questione non è attuativo di un contratto
quadro riconducibile alla categoria della intermediazione
finanziaria, trattandosi di operazione accessoria ad
un’operazione di finanziamento e non d’investimento. Del
tutto correttamente la Corte ha escluso che avesse ad
oggetto

modifiche

di

pattuizioni

precedentemente

intercorse tra le parti, avendo contenuto meramente
esecutivo e non novativo.
Il sesto motivo rivolto a censurare l’omessa motivazione
in ordine alle ragioni della scelta adottata dalla Corte
13

d’Appello nella determinazione del quantum è ugualmente
infondato. Al riguardo deve osservarsi che l ancorchè molto
sinteticamente,la Corte d’Appello giustifica le ragioni
della propria scelta sulla data da ritenere vincolante ai

fini della determinazione del quantum. Nella penultima
pagina della motivazione afferma che le argomentazioni
illustrate dalla banca per ritenere applicabile la
scadenza temporale differita, desumibile dalle condizioni
pattuite nel contratto di finanziamento, doveva essere
disattesa sulla base della motivazione della sentenza non
definitiva. Trattandosi del medesimo giudizio è del tutto
legittima la “relatio” effettuata nella sentenza
definitiva, ancorchè con riferimento generale alla
motivazione della sentenza non definitiva. Quest’ultima
infatti contiene l’esatta qualificazione del mandato
inadempiuto identificandolo nella non tempestiva
conversione della valuta ottenuta a titolo di
finanziamento nell’accertata data (8/9/92) di consegna e
trasmissione dell’ordine medesimo. Le pattuizioni cui fa
riferimento la banca riguardano il finanziamento come ben
evidenzia la sentenza parziale, non l’ordine di
conversione che deve essere eseguito alla data di consegna
del medesimo alla banca per essere conforme alle
disposizioni impartite dal mandante. Ne consegue il
rigetto del sesto motivo.
14

Deve, infine, dichiararsi l’inammissibilità dell’unico
motivo di ricorso incidentale. In esso si lamenta,
ancorché richiamando l’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. il
vizio di omessa pronuncia, riscontrato nella sentenza

definitiva, in ordine alla domanda di “rivalutazione
monetaria”. Poiché la censura riguarda una pronuncia
emessa successivamente all’entrata in vigore della 1. n.
40 del 2006, e dovendosi sotto tale specifico profilo,
aversi riguardo al deposito della sentenza (definitiva)
che contiene la statuizione espressamente impugnata, trova
applicazione l’art. 366 bis cod. proc. civ. che richiede a
pena d’inammissibilità la formulazione del quesito di
diritto a corredo di ogni motivo avente ad oggetto la
violazione di norme di legge. L’estensione del quesito di
diritto anche agli errores in procedendo, ancorché
riguardanti il vizio di omessa pronuncia, da ricondursi
più correttamente nell’alveo dell’art. 360 n. 4 cod. proc.
civ., è stato affermato anche di recente dal prevalente
orientamento di questa Corte (Cass. 4146 del 2011;10758
del 2013).
In conclusione deve essere rigettato il ricorso principale
e quello incidentale. Le spese del presente procedimento
attesa la netta prevalenza della soccombenza del
ricorrente devono essere poste a suo esclusivo carico.
P.Q.M.
15

Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e
dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Condanna la parte ricorrente a pagare in favore della
parte contro ricorrente le spese del presente procedimento

accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2013
Il Presidente

liquidate in E 7000 per compensi; E 200 per esborsi oltre

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA