Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28659 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. II, 23/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10717-2006 proposto da:

G.E., domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO

MARTINO (deceduto);

– ricorrente –

e contro

GEST LINE SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

COMUNE DI NAPOLI in persona del Sindaco pro tempore;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositata il

09/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT.

CAPASSO Lucio che ha concluso per l’accoglimento del 3 motivo del

ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.E. con ricorso del 25 ottobre 2005 ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23 impugnava, davanti al GdP di Napoli, la cartella esattoriale n. (OMISSIS) emessa dal GEST Line spa notificata il 21 settembre 2005 relativa a sanzioni amministrative per violazione del Codice;

della Strada elevate dalla Polizia Urbana del Comune di Napoli per un complessivo importo pari ad Euro 2.265,64. La ricorrente lamentava la mancata o irrituale notifica dei verbali di contravvenzione, e che dalla cartella, così come notificata, non risultava indicato il termine di impugnazione ma soltanto il termine per il relativo pagamento fissato in giorni sessanta.

Il Giudice di Pace di Napoli, con ordinanza emessa fuori udienza in data 91 novembre 2005 dichiarava l’inammissibilità del ricorso perchè depositato dalla ricorrente oltre il termine di gironi 30 dalla notifica della cartella esattoriale opposta, a mente del ex L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 1 e art. 23, comma 1.

G.E. ricorre in cassazione per l’annullamento dell’ordinanza del Giudice di Pace di Napoli per quattro motivi. Gli intimati Comune di Napoli e GEST line spa. Non hanno svolto attività processuale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 motivazione superficiale ed erronea, violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio, mancata delibazione dell’eccezione di nullità o irritualità della notifica delle, contestazioni e violazione del C.d.S., errores in procedendo ed in iudicando, violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5. Secondo la ricorrente avrebbe errato il GdP per non aver rilevato che la cartella esattoriale notificata non conteneva come prescritto l’indicazione del termine per impugnare l’atto e l’Autorità alla quale ricorrere. Il GdP avrebbe errato ulteriormente – sempre secondo la ricorrente – per non aver fissato la comparizione delle parti al fine di verificare la ritualità della notifica delle violazioni al C.d.S., ritenuto che la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 22 non prevede alcuna sanzione nelle ipotesi in cui il Giudice non provvede alla preliminare delibazione della tempestività del deposito del ricorso.

1.1. Il motivo è fondato e va accolto, non solo perchè il giudice di pace ha disatteso di estendere, al caso in esame, i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dalla L. n. 241 del 1990, art. 3 ivi compresa l’indicazione del termine e dell’Autorità cui è possibile ricorrere; ma, anche, perchè il giudice di pace si è posto in netto ed insanabile contrasto con il principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada, il mancato rispetto del termine di trenta giorni di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22 per proporre ricorso in opposizione non determina la decadenza dalla opposizione e l’inammissibilità del ricorso eventualmente proposto, qualora sia errata, o manca l’indicazione, nell’atto amministrativo, del termine d’impugnazione entro il quale proporre ricorso, atteso che il vizio contenuto nell’atto integra non la nullità, bensì una mera irregolarità del provvedimento, che impedisce il verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto, da parte dell’interessato, del termine di cui alla disposizione citata.

E di più, il principio, appena indicato, in considerazione della valenza di carattere generale della norma di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 è destinato ad operare anche nel caso in cui l’opposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22 venga proposta avverso una cartella esattoriale per riscossione di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, nei casi in cui sia mancata la notifica del verbale di accertamento, essendo questo rimedio concesso all’interessato per recuperare le difese che non ha potuto far valere avverso il provvedimento sanzionatorio in difetto di notifica dello stesso, (ex multis sent. N. 22478 del 19/10/2006): 18 gennaio 2007, n. 1085.

1.2.= Nella specie, nella cartella esattoriale opposta dal ricorrente (la cui lettura è consentita attesa la natura, in procedendo, del vizio denunciato) manca l’indicazione del termine previsto a pena di decadenza per proporre opposizione e dell’autorità competente a decidere sulla stessa. Al riguardo nella detta cartella si fa solo presente che “Troverà le motivazioni dei pagamenti richiesti e le istruzioni per pagare e per presentare un eventuale ricorso nelle pagine seguenti”, ma le pagine seguenti contengono le motivazioni dei pagamenti richiesti e le istruzioni per effettuare il pagamento di cui si dice.

2. L’accoglimento di questo primo motivo del ricorso comporta l’assorbimento del secondo, del terzo e del quarto motivo, considerato che: a) con il secondo motivo la ricorrente prospetta questioni concernenti il merito i dell’opposizione e delle quali si dovrà eventualmente occupare il giudice del rinvio; b) con il terzo motivo (con il quale viene denunciata la violazione di norme di diritto, violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 22 e 23 violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la ricorrente specifica un ulteriore profilo delle ragioni esposte nel primo motivo; c) con il quarto motivo (con il quale si denuncia una motivazione meramente apparente (violazione art. 360 comma 1, n. 4 epe e in relazione alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, comma 1) violazione e falsa applicazione dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede) la ricorrente ribadisce sotto altro profilo l’erroneità dell’ordinanza del GdP con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da G.E..

Pertanto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altro giudice di pace di Napoli il quale la riesaminerà attenendosi al principio di diritto sopra esposto ai fini dell’individuazione del termine iniziale per proporre opposizione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altro Giudice di Pace di Napoli, che provvederà anche alle spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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