Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28659 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 15/12/2020), n.28659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25702/2018 R.G. proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA, in

persona del legale rappresentante pt., rappresentata e difesa

dall’avv. Alessia Alesii, con domicilio eletto in Roma al Viale del

Policlinico n. 155.

– ricorrente –

contro

I.E., rappresentato e difeso da sè stesso e dall’avv.

Tullia Torresi, con domicilio eletto in Roma, alla Via S. Godenzo n.

15.

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Roma depositata il

17.7.2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

29.9.2020 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Roma ha condannato l’Asl Policlinico Umberto I di Roma al pagamento di Euro 26.795,03, oltre accessori in favore dell’avv. I.E., per il patrocinio svolto nel giudizio n. 358/2015, conclusosi con transazione.

L’ordinanza impugnata ha respinto l’eccezione di nullità del contratto professionale poichè non redatto per iscritto, sostenendo che il requisito di forma è soddisfatto dal rilascio della procura ad litem. Ha ritenuto congruo il compenso liquidato in Euro 26.795,003, oltre accessori, in quanto conforme ai valori minimi richiesti dal difensore e ai criteri recepiti nella determina del Direttore generale dell’ASL riguardante il conferimento degli incarichi esterni.

La cassazione della suddetta ordinanza è chiesta dall’Asl Policlinico Umberto I di Roma sulla di due motivi di ricorso.

L’Avv. I.E. ha depositato controricorso e memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente infondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

Con ordinanza interlocutoria n. 5033/2019, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la comunicazione della proposta del relatore e della data dell’adunanza alla parte ricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve darsi atto della regolare comunicazione della proposta del relatore e della data dell’adunanza, alla parte ricorrente.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 83,84 c.p.c., del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16, 17 e 18, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver l’ordinanza ritenuto che il rilascio della procura ad litem avesse perfezionato il rapporto di patrocinio nell’osservanza della forma scritta ad substantiam prescritta per i contratti della pubblica amministrazione, mentre era necessario che il contratto fosse contenuto in un unico documento, non potendo perfezionarsi con lo scambio a distanza di dichiarazioni negoziali, per quanto redatte in forma scritta.

Il motivo è infondato.

I contratti con la pubblica amministrazione sono sottoposti al requisito di forma scritta ad substantiam.

Il R.D. n. 244 del 1923, artt. 16 e 17, oltre ad imporre la redazione di un atto scritto, prescrivono la contestualità dello scambio documentale e la confluenza della proposta e dell’accettazione in un unico documento, fatto salvo il perfezionamento dell’accordo a distanza, mediante lo scambio di corrispondenza ma solo nei rapporti con imprese commerciali (R.D. n. 2440 del 1923, art. 17).

La ratio della disciplina è ravvisabile nella necessità di determinare ex ante – senza possibilità di incertezze e al ripario da contestazioni – il contenuto del rapporto, cristallizzandone le previsioni in modo da agevolare l’effettuazione dei controlli e di garantire la trasparenza dell’operato dell’amministrazione (cfr., per tutte Cass. 17403/2014; Cass. 6555/2014; Cass. 24679/2013),

Riguardo tuttavia al contratto di patrocinio, è principio costante nella giurisprudenza di questa Corte che il requisito di forma è soddisfatto dal rilascio della procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c. e tramite la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo (cfr., tra le tante, Cass. 20381/2019; 10664/2015; Cass. 13786/2017; Cass. 15454/2015; Cass. 2266/2012; Cass. 13963/2006; Cass. 8500/2004). Non può ravvisarsi in tal caso alcuna incertezza circa il contenuto del rapporto, dato che l’oggetto del contratto è costituito, da un lato, dall’attività di difesa della parte, per sua natura non predeterminabile ex ante e, dall’altro, dal pagamento del compenso da calcolare in base alla tariffa forense (cfr. Cass. 13963/2006), o, dopo l’introduzione del D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 1, convertito con L. n. 27 del 2012, in applicazione dei parametri tabellari successivamente adottati.

Difatti, “l’immanenza della procura alle liti rispetto all’atto difensivo redatto dal difensore e la possibilità di individuare le obbligazioni assunte dalle parti consente di ritenere soddisfatto il requisito della contestualità dello scambio di proposta ed accettazione e di quindi considerare validamente costituito il rapporto professionale mediante un documento unico”, distinguendosi in tal modo l’attività del difensore rispetto a quella delle altre categorie professionali che intrattengono rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione (cfr., in motivazione, Cass. 1830/2018; Cass. 15454/2015).

3. Il secondo motivo censura l’omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso del giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver l’ordinanza ritenuto congrui i compensi richiesti dal difensore, in quanto calcolati al minimo e in applicazione della determina del Direttore generale dell’azienda sanitaria recante la disciplina degli incarichi esterni, mentre detta delibera prevedeva la liquidazione dei importi medi abbattuti del 20% o tariffe minime solo in caso di sottoscrizione del contratto professionale.

In ogni caso, il giudice di merito non avrebbe inoltre considerato che l’importo ottenuto dal difensore superava i suddetti minimi.

Il motivo è infondato.

Anche a voler dare preminenza all’effettivo contenuto della doglianza (trascurando quindi che – in relazione al regime del giudizio di cassazione qui applicabile ratione temporis, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non contempla più un vizio di motivazione ma l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, inteso non come mera questione, ma come circostanza oggettiva risultante dagli atti e dibattuta nei gradi di merito: cfr. Cass. s.u. 8053/2014) – la censura appare priva di specificità, non contenendo gli elementi essenziali (ed in particolare – l’indicazione del valore della causa e gli importi richiesti per ogni singola fase-) indispensabili per verificare se la Corte si incorsa nell’insanabile contraddizione di aver ritenuto che i compensi fossero conformi ai minimi di tabella e alla determina dirigenziale concernente gli incarichi esterni, riconoscendo tuttavia importi superiori a tale soglia, come risultante dall’applicazione del D.M. n. 55 del 2014.

Sotto altro profilo, si è già detto che il rilascio della procura con la redazione dell’atto difensivo sottoscritto dall’amministrazione aveva validamente costituito il rapporto professionale nel rispetto della forma scritta, legittimando anche la liquidazione dei compensi calcolati al minimo secondo le previsioni della richiamata determina dirigenziale, il che esclude, sotto ogni profilo, il vizio denunciato.

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese

processuali, pari ad 200,00 per esborsi ed Euro 5000,00 per

compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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