Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28659 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 07/11/2019), n.28659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15340-2018 proposto da:

REGIONE MOLISE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.B.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 947/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUI”ARIA

REGIONALE del MOUSE, depositata il 21/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che la Regione Molise proponeva appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva accolto il ricorso del contribuente relativo all’omesso pagamento di tasse automobilistiche per l’anno 2012;

rilevato che la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello sostenendo da un lato che l’avviso di accertamento – atto interruttivo della prescrizione triennale era stato consegnato alle Poste Italiane entro il 31 dicembre 2015 ma l’atto impositivo era stato notificato nel 2016, ossia decorso il termine di prescrizione, che si matura il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, come prescritto dal D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5 e dall’altro che la norma citata ha efficacia prescrizionale e dunque il termine entro cui recuperare il credito d’imposta non può essere interrotto se non con un atto recettizio a valenza esterna che valga a costituire in mora il debitore;

che la Regione Molise proponeva ricorso affidato ad un motivo e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre il contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la Regione Molise denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, del D.L. n. 2 del 1986, art. 3, dell’art. 149 c.p.c.,, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, della L. n. 890 del 1982, art. 14, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 nonchè dell’art. 149 c.p.c., comma 3, in quanto il termine previsto dal D.L. n. 953 del 1982, art. 5 avrebbe natura decadenziale e non prescrizionale e la consegna alle Poste Italiane dell’avviso di accertamento costituirebbe valido atto di esercizio del diritto;

ritenuto che il motivo di ricorso è fondato in quanto, secondo questa Corte, il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono – per il notificante – al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione trova applicazione con riferimento non solo agli atti processuali (con riguardo anche agli effetti sostanziali da questi ultimi eventualmente prodotti, come stabilito da SSUU 24822/15) ma anche agli atti d’imposizione tributaria. Con la conseguenza che deve considerarsi tempestiva la spedizione dell’atto impositivo effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull’ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia in ipotesi avvenuta successivamente a tale scadenza. Ciò sul presupposto che il mancato verificarsi degli effetti della notificazione per il notificante non può essere fatta dipendere da un evento estraneo all’attività di impulso ed alla sfera organizzativa propria del medesimo quale il tempo impiegato per la consegna al destinatario dall’agente notificatore al quale il plico sia stato consegnato in tempo utile; fermo restando che, per entrambe le parti, gli effetti della notificazione si producono comunque solo all’esito dell’effettivo perfezionamento dell’intero processo notificatorio. Ciò è quanto si desume dal principio generale affermato dalla sentenza della corte costituzionale n. 477 del 2002 in sede di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 149 c.p.c. per le notificazioni a mezzo posta (Cass. 4 maggio 2016 n. 8867): poichè lo spirare del termine di decadenza gravante sull’ufficio avviene in 3 anni che iniziano a decorrere dall’anno successivo rispetto all’anno (nella specie il 2012) in cui la tassa andava pagata (quindi inizia a decorrere il 1 gennaio 2013 e l’ultimo giorno utile è il 31 dicembre 2015). Nella specie la regione Molise il 31 dicembre 2015 ha consegnato alle Poste l’avviso di accertamento (quindi l’ultimo giorno utile prima dello spirare del termine di decadenza), mentre è irrilevante che l’atto sia stato notificato al contribuente solo nel gennaio 2016;

ritenuto pertanto che il motivo è fondato, che dunque il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 7 novembre 2019

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