Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28658 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. I, 15/12/2020, (ud. 25/11/2020, dep. 15/12/2020), n.28658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11014/2015 proposto da:

Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, nella persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Vito

Iorio, e presso il suo studio in Roma, via Scirè, n. 15,

elettivamente domiciliato, per procura in calce al ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

G.D., titolare dell’omonima impresa individuale,

rappresentato e difeso dall’Avv. Gianfranco Di Sabato, con il quale

è elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza Paganica, n. 13,

per procura speciale a margine del controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di ROMA n. 6492/2014

pubblicata il 22 ottobre 2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 novembre 2020 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 22 ottobre 2014, la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l’impugnazione principale proposta dall’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza avverso il lodo arbitrale depositato il 4 giugno 2009 ed inefficace l’impugnazione incidentale di G.D., titolare dell’omonima impresa individuale.

2. A sostegno della sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, dopo avere disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione principale e quella di improcedibilità formulate dall’Impresa G.D. la prima per l’invalidità della notificazione e la seconda per la mancata costituzione nei termini dell’Azienda Ospedaliera San Carlo, ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione principale per difetto del requisito di specificità richiesto dall’art. 829 c.p.c., essendo incomprensibile a quali delle ipotesi previste dall’art. 829 c.p.c. l’impugnante avesse inteso riferirsi e ciò non solo perchè mancava il richiamo esplicito ai casi contemplati dalla disposizione, ma anche perchè la disorganica stesura dell’atto non consentiva di inquadrare le doglianze riassunte entro le fattispecie normativamente previste.

La Corte territoriale, inoltre, ha dichiarato l’inefficacia dell’impugnazione incidentale, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., perchè, effettuata la notificazione del lodo il 18 settembre 2009, l’impugnazione incidentale era stata proposta con atto del 16 marzo 2010, dopo il decorso del termine di 90 giorni di cui all’art. 828 c.p.c., comma 2.

3. L’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi.

4. G.D. ha depositato controricorso.

5. L’Azienda ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. In via preliminare va rigettata l’eccezione di inammissibilità del controricorso per carenza di capacità processuale della parte a seguito dell’intervenuta estinzione del controricorrente e di nullità della procura speciale sollevata dalla memoria depositata dall’Azienda ricorrente.

Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui “la disciplina di cui all’art. 2495 c.c. (nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4), secondo la quale l’iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell’ente, non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l’attività imprenditoriale, sicchè l’inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all’effettivo svolgimento o al reale venir meno dell’attività imprenditoriale” (Cass. 4 maggio 2011, n. 9744; Cass., 23 settembre 2013; Cass., 7 gennaio 2016, n. 98).

Sussiste, pertanto, la capacità processuale della parte controricorrente e nessuna nullità involge la procura speciale rilasciata da G.D., che come già detto, non si distingue dalla persona fisica che esercita l’attività imprenditoriale.

2. Con il primo motivo l’Azienda ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la Corte di appello dichiarato inammissibile il ricorso pur essendo stati individuati i motivi di impugnazione del lodo ex art. 829 c.p.c.

3. Con il secondo motivo l’Azienda ricorrente deduce l’omesso esame circa punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere valutato la Corte di appello la violazione di legge e le cause di nullità del lodo.

4. Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza.

4.1 Ed invero è giurisprudenza di questa Corte che in tema di ricorso per Cassazione, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità dell’impugnazione del lodo arbitrale per difetto di specificità, ha l’onere di precisare in ricorso le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d’appello, non potendosi limitarsi a rinviare all’atto di gravame ma dovendo piuttosto riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. 29 settembre 2017, n. 22880).

Ed invero, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass., 4 ottobre 2018, n. 24340).

Si tratta di una affermazione che, per quanto formulata in relazione all’appello, vale anche, per identità di ratio, ove sia dalla corte d’appello dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione del lodo arbitrale come conseguenza della non specificità delle censure rivolte agli arbitri, dato che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di impugnazione del lodo (giudizio di merito), riconosciuto a questa Corte ove sia denunciato un errore su norma processuale, e tale è l’art. 829 c.p.c., presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura (Cass., 23 luglio 2020, n. 15820).

4.2 Nel caso di specie l’Azienda ricorrente ha mancato di riportare, nel ricorso per cassazione, i tratti salienti dell’impugnazione a suo tempo proposta nei confronti della decisione arbitrale; e tanto è dirimente, poichè determina l’inammissibilità del primo motivo di ricorso e il conseguente consolidamento della corrispondente prima ratio decidendi, in forza della quale l’impugnata sentenza ha dichiarato l’inammissibilità del gravame.

E difatti, l’Azienda ricorrente afferma che l’assunto di inammissibilità è stato smentito dalla stessa Corte di appello, estrapolando parti del provvedimento impugnato che, di contro, inseriti nella contestualità e nella completezza dell’iter motivazione seguito dai giudici di secondo grado non vanno nella direzione indicata dalla ricorrente, che si limita soltanto a prospettare una diversa interpretazione non suffragata da validi elementi.

Ciò che era necessario a fronte della diffusa motivazione spiegata sul punto dalla Corte territoriale, ai paragrafi 4 e 5 del provvedimento impugnato.

Nè risultano, inoltre, specificamente contestate le ragioni del decidere poste a fondamento della decisione impugnata, avendo la Corte di appello da un lato affermato che mancava del tutto il richiamo esplicito ai casi contemplati dall’art. 829 c.p.c. e dall’altro che la disorganica stesura dell’atto non consentiva di inquadrare le doglianze riassunte entro le fattispecie normativamente previste.

Nè assume rilievo, in questa sede, la configurabilità di due motivi di nullità a pag. 7 e 8 del ricorso per cassazione, alla luce dei principi testè affermati e che, piuttosto, confermano la fondatezza del rilievo di inammissibilità affermato dalla Corte di appello.

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che nell’ipotesi in cui la sentenza impugnata sia basata su plurime e distinte “rationes decidendi”, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, sussiste l’onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso (Cass., 18 aprile 2019, n. 10815).

5. Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Azienda ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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