Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28658 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 07/11/2019), n.28658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14246-2018 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATONE 15,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MAZZUCCHIEILO, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANGELO PISANI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), AGENZIA DILLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE 1 DI NAPOLI, COMUNE DI NAPOLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 9558/19/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata i) 09/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLA

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che l’Agenzia delle entrate proponeva appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente per difetto di notifica della cartella esattoriale;

rilevato che la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate, affermando che non era stata dimostrata l’irreperibilità del contribuente al domicilio fiscale e nel dispositivo rigettava l’appello e compensava le spese;

che il contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo mentre l’Agenzia delle entrate non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, in quanto la CTR ha erroneamente statuito compensando le spese, senza alcuna motivazione relativamente alla deroga al principio della soccombenza, neppure desumibile dal contesto delle argomentazioni della motivazione;

ritenuto che il motivo di ricorso è fondato in quanto, secondo questa Corte: in tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla “natura processuale della pronuncia”, che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 11 luglio 2014, n. 16037; Cass. 14 marzo 2019 n. 7352);

ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2 (Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696);

nel processo tributario le “gravi ed eccezionali ragioni” indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata che aveva fondato la compensazione delle spese sulla asserita situazione di difficoltà della contribuente nella conoscenza effettiva dell’atto impositivo, in quanto notificato nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c.: Cass. 25 gennaio 2019, n. 2206);

considerato che nel caso di specie invece non è stata fornita alcuna motivazione, neppure implicita, sul perchè, di fronte ad una piena ed esclusiva soccombenza dell’Agenzia delle entrate, siano state tuttavia compensate le spese;

ritenuto pertanto il ricorso del contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 7 novembre 2019

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