Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28657 del 23/12/2011
Cassazione civile sez. II, 23/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28657
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di
procura speciale, dall’Avv. TATOZZI Cantillo, elettivamente
domiciliato in Roma, via Ricciotti, n. 11, presso lo studio dell’Avv.
Michele Sinibaldi;
– ricorrente –
contro
P.C. e P.B., rappresentati e
difesi, in virtù di procura speciale, dall’Avv. DI DOMENICO Marco
Maria, elettivamente domiciliati nello studio dell’Avv. Marco
Marronaro in Roma, via Carenno, n. 7;
– controricorrenti –
avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano, sezione distaccata di
Atessa, n. 17 del 12 giugno 2006.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 28
novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
uditi l’Avv. Michele Sinibaldi, per delega dell’Avv. Cantillo
Tatozzi, e l’Avv. Luigi Bruno Peronetti, per delega dell’Avv. Marco
Maria Di Domenico;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il Tribunale di Lanciano, sezione distaccata di Atessa, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 12 giugno 2006, ha accolto i ricorsi proposti da P.C. e da P.B. e, per l’effetto, ha annullato le ordinanze- ingiunzione emesse nei loro confronti dal direttore generale dell’Ente Parco nazionale della Maiella per avere, in violazione dell’art. 3, comma 1, lett. a) e f), dell’allegato A al D.P.R. 5 giugno 1995, introdotto nel perimetro del Parco un’arma da fuoco in assenza della prescritta autorizzazione e ferito un’animale della fauna selvatica;
che per la cassazione della sentenza del Tribunale l’Ente Parco ha proposto ricorso, con atto notificato il 7 agosto 2006, sulla base di tre motivi;
che gli intimati hanno resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;
che va accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Pubblico Ministero, perchè la sentenza impugnata era appellabile e non immediatamente ricorribile per cassazione;
che difatti, le sentenze in tema di opposizione a sanzione amministrativa pubblicate a partire dall’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sono soggette ad appello, come si ricava dal testo dell’art. 26 del citato D.Lgs., che ha abrogato l’u.c., art. 23, L. 24 novembre 1981, n. 689, il quale consentiva l’immediata ricorribilità in cassazione dei provvedimenti emessi all’esito del giudizio di opposizione;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 900,00 di cui Euro 700,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011