Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28657 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. I, 15/12/2020, (ud. 25/11/2020, dep. 15/12/2020), n.28657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10617/2015 proposto da:

Arch. F.S., rappresentata e difesa dall’Avv. Fabrizio Di

Donato, ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare,

n. 61, presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Calarco, giusta procura

speciale a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Edilripa s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. Mauro Mengucci, ed elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’Avv. Sabrina Magrini, in Roma, via

Giulio Cesare, n. 95, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte di appello di ANCONA n. 789/2014

pubblicata il 24 ottobre 2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 novembre 2020 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 24 ottobre 2014, la Corte di appello di Ancona, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dalla Edilripa s.r.l. avverso il lodo pronunciato tra le parti l’11 maggio 2009, ha dichiarato la nullità parziale del lodo, nella parte riguardante il compenso per il progetto di massima e, per l’effetto, ha ridotto l’importo per cui era condanna, alla somma di Euro 40.996,84.

2. A sostegno della sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona, dopo avere rilevato che le parti avevano voluto certamente applicare all’arbitrato la disciplina di cui al codice di rito, ha affermato che: l’art. 829 c.p.c., comma 7, andava interpretato nel senso che la violazione delle norme prescritte dalle parti legittimava la sanzione della nullità, ove questa fosse stata espressamente prevista e che, in ogni caso, in applicazione dei principi statuiti dalla Suprema Corte, la nullità della citazione poteva essere dichiarata quando l’incertezza investiva l’intera domanda e non anche quando era possibile individuare uno o più domande; dalla ritenuta non configurabilità dell’impugnazione del lodo per violazione di norme procedurali conseguiva l’assorbimento delle argomentazioni sull’ammissibilità e sul merito della domanda riconvenzionale e della doglianza della società Edilripa sulla domanda di indennità di interruzione del rapporto; era insussistente la violazione del principio del contraddittorio sulla domanda riconvenzionale, anche in ragione della disposta CTU, e sulle prove testimoniali e l’interrogatorio formale non ammessi dal Collegio arbitrale; non vi era alcun collegamento dell’attività professionale prestata dall’Arch. F. e i venditori dell’area avente ad oggetto la redazione del progetto di massima e l’attività professionale svolta in virtù del diverso contratto stipulato con la società Edilripa, sicchè andava decurtata la somma di Euro 16.787,36, riconosciuta con il lodo; non era stato violato il principio della soccombenza e, comunque, non era stata espressamente prevista dalle parti la sanzione della nullità per la violazione della norma di rito; l’impugnazione incidentale non era fondata perchè il rigetto della domanda relativa al compenso indennitario per la risoluzione parziale del rapporto non era da imputarsi alla minaccia rivolta dalla società Edilripa ai componenti del Collegio arbitrale nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica, essendo volta detta tesi piuttosto a supportare la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c..

3. L’Arch. F.S., avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi.

4. La Edilripa s.r.l. ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1367 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo errato la Corte nel ritenere che tra il progetto di massima dalla stessa predisposto prima del conferimento dell’incarico professionale, trasfuso nel contratto del 20 maggio 2004 contenente la clausola compromissoria, e l’attività professionale svolta in esecuzione di detto contratto non vi fosse connessione e così facendo non ha applicato i criteri ermeneutici di interpretazione degli atti di autonomia privata fissati dagli artt. 1362,1363 e 1367 c.c..

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., comma 2 e art. 817 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, essendo maturata la preclusione di cui all’art. 829 c.p.c., comma 2 e art. 817 c.p.c., comma 2.

Su duole la ricorrente che la Corte di appello ha errato nell’affermare che l’eccezione riguardante la domanda relativa al progetto di massima era stata sollevata prima della decisione da parte del collegio arbitrale e richiamava, a riscontro, l’atto di nomina di arbitro di parte in risposta alla domanda di arbitrato; inoltre la Edilripa si era limitata a contestare di non essere tenuta al pagamento e non aveva sollevata alcuna eccezione di pronuncia fuori dei limiti del compromesso ex art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4, con la conseguente inammissibilità dell’impugnazione da parte della Edilripa dinanzi alla Corte di appello, avendo la predetta società proposto l’eccezione solo nella memoria conclusionale rassegnata al collegio arbitrale del 18 marzo 2009.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 817 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, avendo la Corte errato nel negare la competenza arbitrale a decidere sulla domanda relativa al compenso per il progetto di massima, perchè i giudici avrebbero dovuto accertare sia l’avvenuta proposizione dell’eccezione di incompetenza, sia che detta eccezione fosse stata sollevata nella prima difesa utile successiva alla nomina degli arbitri.

3.1 Le esposte censure, che vanno trattate unitariamente perchè attengono tutte al pagamento per la redazione del progetto di massima, sono in parte inammissibili e in parte infondate.

3.2 Questa Corte ha affermato che, in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima – consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti – è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., mentre la seconda – concernente l’inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente – risolvendosi nell’applicazione di norme giuridiche – può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo (Cass., 5 dicembre 2017, n. 29111).

Inoltre, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss.. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali.(Cass., 15 novembre 2017, n. 27136).

3.3. Ciò posto, la Corte di appello, con ampia e condivisa motivazione, ha affermato che con l’atto di nomina di arbitro in risposta alla domanda di arbitrato la società Edilripa aveva dedotto che l’Arch. F. aveva redatto, su incarico dei venditori, un progetto di massima in epoca antecedente alla sottoscrizione del contratto preliminare al di fuori dell’oggetto dell’incarico di conferimento professionale e che, pertanto, avrebbe dovuto richiedere il pagamento del compenso, se effettivamente dovuto, a chi le aveva conferito l’incarico.

Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, l’eccezione è stata sollevata dalla società Edilripa tempestivamente con l’atto di nomina di arbitro di parte in risposta alla domanda di arbitrato e che si trattava chiaramente di un’eccezione nullità del dolo per pronuncia fuori dei limiti del compromesso ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4.

Ciò emerge dal contenuto dell’atto di nomina riportata dalla ricorrente nel ricorso per cassazione (pag. 2) dove si legge testualmente che l’arch. F. aveva richiesto anche il pagamento di un progetto di massima “realizzato in epoca antecedente alla sottoscrizione del contratto e al difuori dell’oggetto dell’incarico. Infatti tale progetto di massima fu richiesto e commissionato dall’Arch. F. dai venditori Fa. – D.P. proprio per comprendere la consistenza della permuta da richidere alla soc. Edilripa s.r.l.”.

3.4 E tuttavia, dalla lettura della sentenza impugnata emerge un ulteriore profilo di inammissibilità.

Poichè nella sentenza impugnata la questione della tempestività dell’eccezione di nullità dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4, non risulta in alcun modo esaminata, deve ritenersi che essa sia stata proposta per la prima volta in questa sede.

La Corte, a riscontro di ciò, evidenzia che la prospettazione della difesa della ricorrente era nel senso che controversia riguardante il compenso per la redazione del progetto di massima a seguito di conferimento di incarico da parte di altro soggetto era connessa con l’esecuzione del contratto in esame.

Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito nè rilevabili d’ufficio (Cass., 9 luglio 2013, n. 17041; Cass., 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., 13 giugno 2018, n. 15430; Cass., 13 agosto 2018, n. 20712).

Inoltre, nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass. 25 ottobre 2017, n. 25319).

3.5 Sull’interpretazione della clausola compromissoria, come già detto, l’argomentazione difensiva della ricorrente si basava sulla sussistenza di una connessione tra la redazione del progetto di massima e l’esecuzione del contratto avente ad oggetto la progettazione di parte della lottizzazione dell’area denominata (OMISSIS) sita nel Comune di (OMISSIS).

Innanzi tutto, i giudici di secondo grado evidenziano, a pag. 8, che gli arbitri sul punto hanno affermato che si tratti di un “progetto realizzato in precedente e, come appena chiarito, e del resto espressamente ammesso dalla stessa attrice, estraneo all’incarico principale”.

Si tratta di affermazione, da sola risolutiva, che, peraltro, non è stata oggetto di censura nel ricorso, così come non sono state oggetto di censure le ulteriori ragioni del decidere poste dalla Corte di appello a fondamento della decisione di accoglimento dell’eccezione di nullità parziale del lodo sollevata dalla società Edilripa.

Innanzi tutto l’esclusione di ogni rilevanza alla connessione soggettiva nell’ipotesi di attribuzione di una valenza processualistica al termine connessione; in secondo luogo la configurabilità della connessione oggettiva, con conseguente applicabilità della clausola alle controversie derivanti dal medesimo contratto e tali da comportare la medesima domanda; in terzo luogo l’attribuzione del significato di “collegate” al termine “connesse”, con l’esclusione di ogni collegamento nel caso in esame, poichè la controversia non involgeva l’aspetto relativo alla esecuzione del contratto (come affermato dalla ricorrente), costituendo la prima parte dell’attività progettuale caratterizzata da una sua autonomia.

Ne discende l’inammissibilità delle doglianze, poichè il ricorso per cassazione deve necessariamente contestare in maniera specifica la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass., 10 agosto 2017, n. 19989).

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che nell’ipotesi in cui la sentenza impugnata sia basata su plurime e distinte “rationes decidendi”, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, sussiste l’onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso (Cass., 18 aprile 2019, n. 10815). 4. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA