Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28656 del 24/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 28656 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: SALVAGO SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso 10893-2007 proposto da:
COMUNE DI FANO, in persona del Direttore Generale
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FLAMINIA 213, presso l’avvocato REBOA ROMOLO, che

Data pubblicazione: 24/12/2013

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ISOTTI MANUELA, giusta procura speciale per Notaio
2013
1723

dott. ALBERTO DE MARTINO di FANO – Rep.n. 103.843
del 16.3.2007;
Don91.14

O

– ricorrente contro

1

FERRI GIOVANNI, FERRI SILVIA, FERRI MATILDE, GINESI
MARIA;

intimati

sul ricorso 13953-2007 proposto da:
FERRI

GIOVANNI

(c.f.

FRRGNN49DO9D488G),

FERRI

FRRMLD36T66D4880), elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA ANAPO 20, presso l’avvocato RIZZO CARLA,
rappresentati e difesi dall’avvocato COLI MARIO,
giusta procura in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro

COMUNE DI FANO, in persona del Direttore Generale
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FLAMINIA 213, presso l’avvocato REBOA ROMOLO, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ISOTTI MANUELA, giusta procura speciale per Notaio
dott. ALBERTO DE MARTINO di FANO – Rep.n. 103.843

SILVIA (C.F. FRRSLV39L50D488Q), FERRI MATILDE (C.F.

del 16.3.2007;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n.

88/2006 della CORTE

D’APPELLO di ANCONA, depositata il 18/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 14/11/2013 dal Consigliere

2

Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato ROMOLO REBOA
(arrivato dopo le conclusioni del P.G.) che si
riporta agli scritti;
udito,

per

i

controricorrenti

e

ricorrenti

il rigetto del ricorso principale, l’accoglimento
dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.

incidentali, l’Avvocato MARIO COLI che ha chiesto

3

Svolgimento del processo
La Corte di appello di Ancona,in parziale riforma della
decisione 25 novembre 2000 del Tribunale di Pesaro,ha
condannato il comune di Fano al risarcimento del danno per
l’avvenuta occupazione espropriativa di un terreno di

proprietà di Giovanni,Matilde e Silvia Ferri,nonché Maria
Ginesi ubicato all’interno di un PEEP approvato ai sensi
dell’art.9 legge 167 del 1962,osservando: a)che ai
proprietari non poteva essere liquidato anche l’indennizzo
dovuto per il terzo stralcio dell’occupazione perché
estraneo alle domande originarie; b)che erano corretti
criteri con cui il giudice di primo grado aveva
quantificato il valore venale del terreno avente
destinazione edificatoria perché incluso nel PEEP;c)che
trattandosi di debito di valore il relativo ammontare
doveva essere rivalutato fino alla data della decisione di
condanna.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il
comune di Fano,per un motivo;hanno resistito i Ferri con
controricorso con il quale hanno formulato a loro volta
ricorso incidentale per un motivo.
Motivi della decisione
Con il ricorso,i1 comune di Fano,deducendo violazione delle
leggi 2359/1865,865/1971 (art.20) e 5 bis legge 359/1992,
censura la sentenza impugnata: a)per aver qualificato
espropriativa l’occupazione dei terreni Ferri,ritualmente

4

appresi con decreti sindacali 12 agosto 1988 e 31 gennaio
1989: senza considerare che la stessa si era verificata
nell’ambito di un piano di zona approvato ai sensi della
legge 167/192,perciò avente efficacia di dichiarazione di
p.u. e si era conclusa con il decreto di esproprio in data

27 aprile 1992; b)per aver conseguentemente calcolato
l’indennizzo con i relativi criteri non applicabili alle
pocedure legittime ed infine rivaluto le somme così
ottenute malgrado le stesse costituissero debiti di valuta.
Il ricorso è in parte inammissibile,in parte infondato.
Con l’atto di appello,per questa parte interamente
riportato dalla sentenza impugnata,i1 comune di Fano non
ha

censurato

dell’espropriazione

affatto
ritenuta

la

natura
dai

giudici

illegittima
di

primo

grado,perciò divenuta definitiva;bensì la c.d.
edificabilità di fatto del terreno espropriato che la
stessa amministrazione riconosce legalmente edificabile
perchè inserito nell’ ambito di un piano di zona;ed ha
contestato in particolar modo i parametri utilizzati,o per
converso non tenuti presente per l’accertamento e la scelta
del valore venale da attribuire all’immobile. Per cui tutte
le censure dell’ente rivolte sia a dimostrare la
legittimità sia della dichiarazione di p.u. contenuta nella
delibera di approvazione del PEEP,che dei successivi atti
della procedura ablativa fino al dedotto decreto di
esproprio devono considerarsi nuove; e perciò non
5

prospettabili per la prima volta a questa Corte di
legittimità anche perché involgono accertamenti di fatto
devoluti al giudice del merito.
Una volta confermato che l’indennizzo dovuto ai Ferri ha
natura risarcitoria perché originato da espropriazione

illegittima,non è revocabile in dubbio che la somma loro
attribuita a tale titolo dai giudici di merito costituisca
debito di valore (art.2043 cod. civ.) e debba quindi essere
rivalutata onde tenere indenne il debitore dagli effetti
della svalutazione monetaria:perciò correttamente calcolata
dalla Corte di appello fino alla data della decisione.
Infondato è infine anche il ricorso incidentale con cui gli
espropriati insistono nel sostenere che la Corte
territoriale avrebbe dovuto liquidare anche l’indennizzo
risarcitorio di cui al provvedimento di occupazione 16
aprile 1991 sopravvenuto nel corso del giudizio,perché,
seppure la richiesta era tardiva,la controparte non vi si
era opposta né aveva formulato eccezioni contro di essa:in
quanto il giudice di appello non ha disapplicato affatto il
relativo principio più volte affermato dalla
giurisprudenza, anche a sezioni unite,ma ha accertato
(pag.2) che nel caso non solo il comune nelle conclusioni
istruttorie ne aveva eccepito la tardività e la preclusione
nella presente controversia,

ma aveva dedotto che

l’indennizzo in questione costituiva proprio l’oggetto di
altra controversia pendente tra le medesime parti. Per cui
6

per contestare il relativo accertamento non bastava
invocare la ricordata regola circa la necessità della
contestazione della domanda tardiva, quanto dimostrare
l’illogicità dello stesso trascrivendo il contenuto (nella
parte che interessa) dei verbali di udienza; e quindi che

difese della controparte. Sotto questo profilo la doglianza
che non ha colto la ratio decidendi si
disvela,quindi,inammissibile.
Atteso l’esisto della lite,i1 Collegio ritiene conforme a
giustizia dichiarare interamente compensate tra le parti le
spese processuali.
P.Q.M.
La Corte,riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara
*

interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013.

nessuna contestazione della richiesta era ravvisabile nelle

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