Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28656 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. I, 15/12/2020, (ud. 13/11/2020, dep. 15/12/2020), n.28656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12648/2019 proposto da:

A.S.O., elettivamente domiciliato in Roma presso la

CANCELLERIA civile della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE e rappresentato

e difeso dall’avvocato Simone Coscia, in forza di procura speciale

in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 523/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 18/03/2019;

udita la relazione della causa Svolta nella camera di consiglio del

13/11/2020 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello de L’Aquila, con sentenza n. 523/2019, depositata in data 18/03/2019, ha, pronunciando in sede di rinvio, a seguito di cassazione con ordinanza di questa Corte n. 3716/2018 di pregressa decisione della Corte distrettuale, che aveva ritenuto, in rito, l’appello inammissibile, dichiarato inammissibile, sotto altro profilo, l’impugnazione proposta da A.S.O., cittadino del (OMISSIS), avverso la decisione del Tribunale che, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, aveva respinto la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria.

In particolare, i giudici d’appello hanno ritenuto il gravame inammissibile, perchè articolato con riguardo a soggetto proveniente dal (OMISSIS) ed alla situazione di detto Paese, senza alcun riferimento alla situazione personale del richiedente, che risulta provenire dal (OMISSIS).

Avverso la suddetta pronuncia, A.S.O. propone ricorso per cassazione, notificato il 16/4/2019, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la Corte d’appello non poteva ritenere inammissibile l’atto di riassunzione, essendovi stato semplicemente un refuso ed essendo l’intera documentazione prodotta relativa all’istante ed al suo Paese d’origine; 2) con il secondo ed il terzo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 74, comma 2 in combinato con il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 122, comma 1, art. 125, comma 2, art. 136, comma 2 in ordine al rigetto dell’istanza di liquidazione dei compensi per il giudizio di legittimità definito positivamente e per il giudizio di riassunzione in appello, con revoca del richiedente all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. La prima doglianza è infondata.

La Corte di merito ha ritenuto inammissibile l’appello in riassunzione, in quanto articolato, nella sua interezza, con riferimento ad una persona proveniente dal (OMISSIS) e senza alcun riferimento alla situazione personale del ricorrente cosicchè non essendo stata in alcun modo censurata l’ordinanza di primo grado, essa andava confermata.

Si è quindi rilevata non un’erronea indicazione delle generalità dell’appellante ma una inammissibilità del gravame.

Ora, come chiarito da questa Corte (Cass. 18932/2016) “l’inammissibilità non è la sanzione per un vizio dell’atto diverso dalla nullità, ma la conseguenza di particolari nullità dell’appello e del ricorso per cassazione, e non è comminata in ipotesi tassative ma si verifica ogniqualvolta – essendo l’atto inidoneo al raggiungimento del suo scopo (nel caso dell’appello, evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado) – non operi un meccanismo di sanatoria; pertanto, essendo inapplicabile all’atto di citazione di appello l’art. 164 c.p.c., comma 2, (testo originario), per incompatibilità – in quanto solo l’atto conforme alle prescrizioni di cui all’art. 342 c.p.c. è idoneo a impedire la decadenza dall’impugnazione e quindi il passaggio in giudicato della sentenza -, l’inosservanza dell’onere di specificazione dei motivi, imposto dall’art. 342 cit., integra una nullità che determina l’inammissibilità dell’impugnazione con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, senza possibilità di sanatoria dell’atto a seguito di costituzione dell’appellato – in qualunque momento essa avvenga – e senza che tale effetto possa essere rimosso dalla specificazione dei motivi avvenuta in corso di causa”.

Nè le ragioni della tutela richiesta potevano dedursi dalla pronuncia di questa Corte n. 3716/2018, che aveva dato luogo al giudizio di rinvio, trattandosi di una pronuncia esclusivamente in rito.

Il ricorrente si limita a dedurre che la documentazione allegata nei fascicolo di parte era relativa al richiedente ad al suo Paese d’origine, il (OMISSIS), ma l’accesso agli atti da parte della Corte di merito presupponeva l’ammissibilità del gravame.

3. Il secondo motivo è del pari infondato.

Le spese di tutti i gradi del giudizio sono state compensate dalla Corte d’appello. Il ricorrente lamenta esclusivamente la mancata liquidazione delle spese del primo giudizio di legittimità, conclusosi con esito vittorioso per il medesimo.

Tuttavia, come chiarito da questa Corte (Cass. 20290/2015; Cass. 7243/2006) “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicchè non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte”.

4. Il terzo motivo è inammissibile in base al costante insegnamento di, questa Corte, secondo cui la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adottata con la decisione che definisce, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza o altro provvedimento, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 D.P.R. citato (Cass. n. 29228-17, Cass. n. 3028-18, Cass. n. 32028-18).

5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

 

 

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