Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28656 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2018, (ud. 11/10/2017, dep. 09/11/2018), n.28656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4299/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.W., P.I.;

– intimati –

nonchè da:

V.W., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI

88, presso lo studio dell’ avvocato WILFREDO VITALONE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURILIO PRIORESCHI;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, P.I.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 187/2008 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 29/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che ha accolto l’appello di V.W., avvocato, e di P.I., autori di dichiarazione congiunta, nel giudizio introdotto con l’impugnazione dell’avviso di accertamento con il quale l’ufficio, ai fini dell’IRPEF, aveva contestato l’indebita deduzione di costi non inerenti e l’omessa dichiarazione di componenti positive nella dichiarazione per l’anno 1997, determinando un maggior reddito.

Secondo la Commissione regionale il primo giudice aveva errato nel ritenere sufficientemente motivato l’avviso.

Quanto ai componenti positivi omessi, infatti, era evidente la genericità della motivazione, essendosi l’avviso limitato a rilevare che “sono emerse una serie di discrasie influenti nella determinazione del reddito d’impresa”, ed insistendosi sulla omissione “della giusta trascrizione sui libri IVA dei versamenti effettuati in capo all’avv. V. stesso”: si sottintendeva così la indimostrata rilevanza del raffronto dei dati risultanti dal libro IVA e quelli riportati nella dichiarazione dei redditi, senza spiegazione delle ragioni dell’influenza riconosciuta a tale raffronto.

Quanto alle componenti negative indeducibili, altrettanto mancante doveva considerarsi la motivazione dell’avviso, in quanto il mero riferimento al difetto di inerenza dei costi riferito al rigo E 20 della dichiarazione importa la constatazione della totale mancanza di indicazioni delle ragioni che secondo l’ufficio impediscono ai costi – le cui causali non vengono neppure genericamente indicate – la valutazione dell’inerenza.

I contribuenti resistono con controricorso articolando un motivo di ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per tardività della notificazione, sollevata dai controricorrenti, in quanto la sospensione dei termini processuali all’epoca della notifica del ricorso per cassazione in esame era di 46 e non di 45 giorni, sicchè, in relazione alla data del deposito della sentenza impugnata, il 29 dicembre 2008, la notifica del ricorso il 13 febbraio 2009 è tempestiva.

Col primo motivo l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 1, perchè, in presenza di un atto di accertamento che individua gli elementi (dettagliatamente indicati) sulla cui base si è proceduto alla ricostruzione reddituale – serie di discrasie influenti nella determinazione del reddito d’impresa, difetto di documentazione e difetto di inerenza dei costi inseriti al rigo E20, a norma dell’art. 75 T.U.I.R., rilevata esistenza di un prelevamento effettuato in C/Anticipo sugli utili futuri, a fronte del quale mancava la trascrizione sui libri IVA dei versamenti (finanziamenti) effettuati in capo alla propria persona, rilevata mancanza di documentazione comprovante l’effettività della transazione: operazioni queste che per un importo di Lire 180.000.000 erano state considerate significative dell’esistenza di ricavi non contabilizzati -, la sentenza impugnata ha dichiarato l’invalidità dell’avviso per difetto di motivazione, mentre la norma (correttamente intesa nel senso che il contenuto motivazionale dell’atto impositivo è strumentale alla sua funzione di provocatio ad opponendum) avrebbe dovuto indurre a ritenere assolta nella specie la detta funzione, in quanto gli atti defensionali del contribuente sono stati incentrati proprio sulla confutazione dell’ipotesi ricostruttiva che la sentenza della CTR pretende ora di considerare male identificata.

Col secondo motivo, articolato in due profili, denuncia per un verso motivazione insufficiente in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per aver preso in considerazione, con riferimento alle componenti positive, solo un elemento (la evidenziata esistenza di discrasie influenti nella determinazione del reddito d’impresa), ignorando del tutto le altre significative circostanze (che venivano partitamente richiamate e riprodotte nel motivo stesso); per altro verso, con riguardo alle componenti negative, denuncia la violazione dell’art. 75 T.U.I.R. per avere la CTR, in presenza di un avviso che disconosca la deducibilità di alcuni costi in quanto non documentati e non inerenti, ritenuto che “il mero riferimento al difetto di inerenza dei costi… importa la constatazione della totale mancanza di indicazione delle ragioni che secondo l’ufficio impediscono ai costi stessi… la valutazione di inerenza”, laddove invece la norma in rubrica – correttamente interpretata nel senso che spetta al contribuente l’onere della prova delle componenti negative, ivi compreso il requisito della inerenza – avrebbe dovuto indurre la CTR a respingere l’appello del contribuente, riconoscendo la indeducibilità dei costi suddetti in quanto non documentati e non inerenti.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale censurano la decisione per la disposta compensazione delle spese del giudizio, assumendo che quando una delle parti in causa, assumendo che ciò non sarebbe legittimo quando una delle parti sia totalmente soccombente, dovendo invece le spese seguire la soccombenza.

Il primo motivo del ricorso principale è fondato, ove si consideri che “l’avviso di accertamento ha carattere di provocatio ad opponendum, sicchè l’obbligo di sua motivazione è soddisfatto, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente Iman” ed il “quantum debeatur” (Cass. n. 9008 del 2017), come è dato appunto rilevare nella fattispecie.

Il primo profilo del secondo motivo è del pari fondato, atteso che “il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste qualora il giudice di merito non abbia tenuto conto alcuno delle inferenze logiche che possono essere desunte degli elementi dimostrativi addotti in giudizio ed indicati nel ricorso con autosufficiente ricostruzione, e si sia limitato ad assumere l’insussistenza della prova, senza compiere una analitica considerazione delle risultanze processuali” (Cass. n. 3370 del 2012, n. 2963 del 2018).

E’ fondato anche il secondo profilo del secondo motivo, in quanto, “quando si controverta in materia di imposte sui redditi, l’amministrazione finanziaria ha il solo onere di provare l’esistenza di un reddito imponibile e la qualità di debitore del contribuente, mentre è onere di quest’ultimo provare la sussistenza dei presupposti di eventuali esenzioni d’imposta o di componenti negativi del reddito. Ne consegue che è del tutto irrilevante, ai fini delle conseguenze del mancato assolvimento dell’onere della prova, la circostanza che l’erario abbia in giudizio svolto deduzioni ed argomentazione per dimostrare l’insussistenza di una componente negativa del reddito, in quanto tale iniziativa non vale a sollevare il contribuente dall’ onere di provarne l’esistenza” (Cass. n. 16115 del 2007, n. 16461 del 2013).

Il ricorso incidentale è inammissibile, perchè “in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi. (Cass. n. 8421 del 2017, n. 15317 del 2013).

In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto, mentre il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in differente composizione.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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