Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28655 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. II, 23/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.M., rappresentato e difeso, in virtù di procura

speciale, dagli Avv. MARCHIONNI Fabrizio e Fabrizio Paoletti,

elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo in Roma, Via

G. Bazzoni, n. 3;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente della Giunta

pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale,

dall’Avv. FERRARI Ugo, elettivamente domiciliata nel suo studio in

Roma, via Pietro Antonio Micheli, n. 78;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Trento, sezione distaccata di

Cles, n. 70 del 22 luglio 2005.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 23

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Fabrizio Paoletti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles, con sentenza in data 22 luglio 2005 ha rigettato l’opposizione proposta da L.M. avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 03C241, emessa dal dirigente dell’Ufficio foreste e fauna della Provincia, con cui gli era stato intimato il pagamento di una somma di danaro a titolo di sanzione amministrativa per avere, in violazione della L.P. autonoma n. 24 del 1991, art. 38, comma 1, lett. d), esercitato la caccia in prossimità di una strada carrozzabile, ad una distanza inferiore a quella, di cinquanta metri, prescritta dalla legge;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale il L. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi;

che l’intimata Provincia ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con il primo motivo (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia), il ricorrente contesta che nel caso concreto fosse configurabile l’atteggiamento di caccia e rileva che l’arma nella disponibilità del L. poteva essere utilizzata per l’abbattimento di soli cervidi (cervi e caprioli), tuttavia non avvistabili nelle ore centrali della giornata (nella specie la contestazione è stata invece effettuata alle ore 11.10 del mattino) ed in prossimità ad una strada frequentata da molti frontisti;

che il secondo mezzo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamentando che il primo giudice non abbia tenuto conto della ratto della disposizione di legge provinciale – diretta a proteggere l’incolumità individuale e collettiva dal pericolo derivante dall’esercizio della caccia nelle vicinanze di vie di comunicazione utilizzate dalla collettività – e non abbia di conseguenza escluso la configurabilità della violazione, in considerazione del fatto che, avendo l’arma del L. una gittata di oltre 1.500 m., l’essere a distanza di 50 m. dalla strada o, come nella specie, di soli 27, non comporta alcuna differenza;

che l’uno e l’altro motivo sono infondati;

che il Tribunale ha rilevato: (a) che il L. era in atteggiamento di attesa della selvaggina, essendo stato colto nell’atto di scrutare con il binocolo le radure site sul versante opposto della strada mantenendo vicino a sè il fucile non solo carico ma addirittura con il colpo in canna e munito di binocolo scoperto; (b) che tali atteggiamenti sono obiettivamente riconducibili esclusivamente ad un intento venatorio ed incompatibili con la diversa versione fornita dal ricorrente; (c) che in relazione al contesto, non è fondata l’obiezione in ordine alla distanza della frontistante radura (350 m.), considerato che l’arma è risultata dotata di cannocchiale e possiede una gittata di 1.500 m.; (d) che la disciplina vigente comprende le ore 11 del mattino tra quelle della caccia agli ungulati; (e) che non coglie nel segno l’obiezione relativa alla gittata della carabina, posto che la distanza di rispetto di 50 m. è stata fissata dal legislatore in via convenzionale, quale misura idonea a contemperare l’esercizio della caccia con la sicurezza collettiva;

che tanto premesso, occorre rilevare che la sentenza del Tribunale è corredata da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, laddove le critiche del ricorrente si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito, e non tengono conto del fatto che il sindacato di legittimità ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, è limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esaustiva motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l’iter argomentativo seguito nella sentenza impugnata;

che pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla Provincia controricorrente, che liquida in complessivi Euro 600,00 di cui Euro 400,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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