Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28654 del 24/12/2013
Civile Sent. Sez. 1 Num. 28654 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: CRISTIANO MAGDA
PU
SENTENZA
sul ricorso 11043-2007 proposto da:
CERZA
MASSIMO
elettivamente
MONTICELLI
domiciliato
12,
CRZMSM62E29G887E),
(C. F.
presso
in
ROMA,
l’avvocato
VIA
T.
SESTITO
Data pubblicazione: 24/12/2013
SALVATORE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ALIPERTI VINCENZO, giusta procura a margine del
2013
ricorso;
– ricorrente –
1578
contro
SO.FI .COOP.
S.R.L.
IN
LIQUIDAZIONE
(C.F.
1
01407610631),
in persona del Liquidatore pro
tempore, nonchè CITTA’ DEL MARE S.R.L.
03380220636), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA BARBERINI 3, presso l’avvocato PARLATO GUIDO,
che le rappresenta e difende, giusta procure a
margine del controricorso;
controricorrenti
–
avverso la sentenza n. 559/2006 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 24/10/2013 dal Consigliere
Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato V. ALIPERTI
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per le controricorrenti, l’Avvocato G.
PARLATO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito
il
P.M.,
in
persona
del
Sostituto
Procuratore Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha
•
(c.f.
concluso per il rigetto del ricorso.
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Massimo Cerza che, con contratto stipulato nel novembre del ’92, si era obbligato
ad acquistare dalla s.r.l. So.fi.coop., che si era a sua volta obbligata a vendere, un
appartamento con annesso box sito in area inclusa nel Piano di zona ex I. n. 167/62
del Comune di Somma Vesuviana, con citazione del febbraio ’94 convenne dinanzi
l’emissione di una sentenza costitutiva che producesse gli effetti del contratto
definitivo non concluso.
La convenuta si costituì in giudizio e, contestata la fondatezza della avversa
domanda, chiese in via riconvenzionale che il contratto venisse dichiarato risolto per
inadempimento dell’attore.
In corso di causa il Cerza, pur mantenendo ferma la pretesa avanzata ai sensi
dell’art. 2932 c.c., dedusse che la cooperativa, assegnataria del terreno sul quale
l’immobile era stato costruito e delegata dal Comune di Somma Vesuviana al
compimento delle operazioni di esproprio, non aveva completato nei termini la
procedura ablativa ed, osservato che tale circostanza precludeva il trasferimento
della proprietà del bene, domandò l’accertamento della nullità del contratto; chiese,
inoltre, sia in via di azione che di eccezione alla riconvenzionale svolta nei suoi
confronti dalla convenuta, che, dichiarata la nullità della clausola contrattuale di
libera determinazione del prezzo dell’appartamento, per la sua contrarietà alla norma
imperativa di cui all’art. 35 della I. n. 865/71 ed alla convenzione aggiuntiva stipulata
fra il Comune e la costruttrice, il giudice provvedesse a sostituirla ai sensi dell’art.
1339 c.c., determinando il prezzo secondo il criterio stabilito dalla citata
disposizione.
Con sentenza del 10.10.2000 il giudice adito accolse la domanda svolta in citazione
dal Cerza, condizionando il trasferimento dell’immobile al pagamento del residuo
prezzo da questi dovuto; dichiarò, in subordine, risolto il contratto in caso di mancato
adempimento dell’attore all’obbligazione posta a suo carico; condannò, infine, la
al Tribunale di Napoli la promittente venditrice chiedendo, ai sensi dell’art. 2932 c.c.,
So.fi.coop al pagamento del 50% delle spese di lite, compensandole per l’altra metà.
La decisione fu appellata in via principale dal Cerza ed in via incidentale dalla
So.fi.coop.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 23.2.06, in parziale accoglimento di
entrambe le impugnazioni, dichiarò la nullità della statuizione subordinata di
anche le spese del giudizio svoltosi dinanzi al tribunale.
Per ciò che nella presente sede ancora interessa, la corte territoriale respinse i
motivi d’appello con i quali il Cerza aveva lamentato il rigetto delle domande di
accertamento della nullità del contratto e della clausola di determinazione del
prezzo, rilevando che si trattava di domande nuove, tardivamente avanzate nel
giudizio di primo grado e pertanto inammissibili; esaminò, tuttavia, anche nel merito
la questione di nullità della clausola, riproposta dal Cerza in via di eccezione, e la
ritenne infondata, atteso, per un verso, che, alla data di stipula del preliminare, l’art.
35 della I. n. 85/71 non era stato ancora modificato dall’art. 3,63° comma, della I. n.
662/96 e dunque non prevedeva che la convenzione stipulata fra l’ente locale
espropriante e le cooperative dovesse contemplare una pattuizione relativa
all’obbligatorio recepimento dei criteri dettati dall’art. 8 della I. n. 10/77 per la
determinazione del prezzo della prima cessione degli alloggi da costruire e, per
l’altro, che lo stesso consulente dell’appellante aveva accertato che il prezzo
dell’appartamento e del box promessi in vendita era stato convenuto in misura
conforme a quanto stabilito nella convenzione aggiuntiva n. 4192/87 sottoscritta dal
Comune di Somma Vesuviana e dalla So.Fi.Coop.; ritenne, infine, priva di pregio
l’eccezione di inadempimento sollevata dall’appellante, ai sensi dell’art. 1460 c.c.,
per opporsi al pagamento degli oneri di ammortamento del mutuo stipulato dalla
cooperativa e degli interessi moratori sul residuo prezzo dovuto.
Massimo Cerza ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre
motivi, cui So.fi.coop. s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso, con il quale
risoluzione del contratto e compensò integralmente, oltre che le spese del grado,
ha, in via preliminare, eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione, notificatale oltre il
termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..
La controricorrente ha pure depositato memoria ai sensi dell’ art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L’eccezione svolta in via preliminare da So.fi.coop. è infondata e deve essere
Anche nel giudizio di cassazione trova infatti applicazione l’art. 291 c.p.c., con la
conseguenza che, nell’ipotesi di nullità della tempestiva notificazione del ricorso
introduttivo, il rinnovo della stessa, che può avvenire sia su ordine del giudice che ad
iniziativa spontanea della parte notificante, ne comporta la sanatoria con efficacia
retroattiva.
Tanto è accaduto nel caso di specie: il Cerza ha effettuato un primo tentativo di
notifica del ricorso contro la sentenza d’appello (pubblicata il 23.2.06 e non
notificatagli) il 3.4.07 (e dunque nel rispetto del termine di cui all’art. 327 c.p.c.)
presso il procuratore domiciliatario di So.fi.coop e, dopo aver constatato che questi si
era trasferito dal domicilio indicato, ha provveduto all’immediato rinnovo della
notificazione, eseguendola a mani proprie del difensore della società il 13.4.07.
,
2) Con il primo motivo di ricorso Massimo Cerza lamenta che la corte territoriale
abbia ritenuto nuova, e perciò inammissibile, la domanda volta ad ottenere la
declaratoria di nullità della clausola di determinazione del prezzo del bene promesso
in vendita; osserva che si trattava di nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado
del procedimento, in quanto egli aveva promosso una controversia per far valere
diritti che presupponevano la validità del contratto, e denuncia violazione dell’ari.
1339 c.c., sostenendo che il giudice d’appello avrebbe dovuto determinare il
corrispettivo da lui dovuto secondo le prescrizioni dell’ari. 35 I. n. 865/71 – che è
norma imperativa — e sostituirlo a quello pattuito.
Il motivo non merita accoglimento.
,..
Il giudice d’appello, infatti, pur avendo dichiarato inammissibile la domanda del
respinta.
ricorrente di nullità della clausola di determinazione del prezzo della futura
compravendita, ha poi esaminato l’eccezione, di identico contenuto, sollevata dal
Cerza per contestare il suo obbligo di pagamento del prezzo contrattuale, e l’ha
respinta, sia perché l’art. 35 della I. n. 865/71 in vigore alla data di stipulazione del
preliminare, non ancora riformato dall’art. 3, 63°comma, della I. n. 662/96, non
dovesse fissare i criteri di determinazione del prezzo degli alloggi in conformità a
quanto stabilito dall’art. 8 I. n. 10/77, sia perché lo stesso consulente di parte
dell’appellante aveva accertato che il prezzo convenuto nel contratto rispettava le
prescrizioni contenute a riguardo nell’atto aggiuntivo stipulato fra il comune e la
cooperativa.
La corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha dunque
affrontato nel merito la questione. Ne consegue che il motivo, che non rivolge
alcuna critica alla motivazione sulla quale si fonda la statuizione di rigetto
dell’eccezione , va dichiarato inammissibile per difetto del requisito di cui all’art. 366,
1° comma n. 4, c.p.c.
3) Col secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 2932 c.c., 35 e
60 della I. n. 865/71 nonché vizio di motivazione, si duole, per ragioni analoghe a
quelle dedotte nel primo motivo, che la corte di merito abbia dichiarato
inammissibile, perché nuova, la domanda di nullità del preliminare di vendita per
mancato completamento della procedura di esproprio.
La censura va respinta, dovendosi rilevare d’ufficio l’inammissibilità, non dichiarata
dalla corte del merito, del motivo d’appello con il quale l’odierno ricorrente aveva
lamentato il rigetto da parte del tribunale della domanda in questione.
Come risulta dalla lettura della narrativa in fatto della sentenza impugnata, il Cerza
ha infatti visto accogliere, sia pur subordinatamente al pagamento del residuo prezzo
da lui dovuto in corrispettivo dell’immobile, la domanda ex art. 2932 c.c. avanzata in
•
..1
citazione nei confronti della So.fi.coop, cui non aveva rinunciato e rispetto alla quale
prevedeva che la convenzione stipulata fra il cessionario dell’area e il Comune
egli era parte vittoriosa nel giudizio.
Il ricorrente era in conseguenza carente di interesse a dolersi, in sede di appello,
della mancata emissione di una pronuncia di nullità all’evidenza incompatibile col
diritto, che gli era stato riconosciuto, ad ottenere una sentenza costitutiva che
tenesse luogo del preliminare non concluso.
e 1453 c.c. nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata, va dichiarato
inammissibile, siccome confusamente e genericamente volto a lamentare il rigetto
dell’eccezione di inadempimento (senza indicazione delle precise risultanze
istruttorie ignorate o travisate dalla corte d’appello o degli specifici errori da questa
compiuti nell’interpretazione del contratto), per di più nell’errata prospettiva che tale
eccezione valesse a paralizzare la domanda riconvenzionale di risoluzione proposta
da So.fi.coop, che la corte del merito, in riforma della sentenza di primo grado, ha
respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, che liquida in € 2.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Roma, 24 ottobre 2013
Il Ions. est.
Il Presidente
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4) Il terzo motivo di ricorso, con il quale il Cerza denuncia violazione degli artt. 2392