Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28654 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. II, 23/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.F. e G.G., rappresentati e difesi, in

virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. TURCO

Cecilia e Claudia Pacini, elettivamente domiciliati nello studio di

quest’ultima in Roma, viale Europa, n. 98;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI PISTOIA, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Pistoia del 10 agosto

2005.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 28

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Claudia Pacini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Giudice di pace di Pistola, con sentenza in data 10 agosto 2005, ha rigettato l’opposizione proposta da G.F. e da G.G. avverso le ordinanze-ingiunzione nn. 266 e 267 del 2003, emesse, nei loro confronti, dal Comune di Pistoia per violazione del D.P.C.M. 14 novembre 1997, art. 4, in relazione alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, a seguito del superamento del valore limite di immissione differenziale causato da un segnalatore acustico collocato all’interno dell’azienda degli opponenti;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace i G. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 28 ottobre 2006, sulla base di due motivi;

che l’intimato Comune non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con il primo motivo i ricorrenti lamentano il difetto di competenza per materia del giudice di pace, perchè l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 bis, dinanzi al tribunale;

che il motivo è inammissibile, perchè con esso si fa valere, per la prima volta in cassazione, una questione, ormai preclusa, di competenza, laddove essa, per essere qui scrutinabile, avrebbe dovuto essere rilevata, ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ., comma 1, non oltre la prima udienza di trattazione dinanzi al giudice di primo grado;

che con il secondo mezzo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5;

che il motivo è infondato;

che – all’esito della valutazione delle risultanze istruttorie, ed in particolare delle deposizioni testimoniali degli agenti accertatori, escussi al fine di assumere precisazioni in ordine alle modalità con cui furono effettuate le misurazioni del rumore – il Giudice di pace ha rigettato l’opposizione dopo avere rilevato “la corretta applicazione delle tecniche di rilievo della rumorosità, in conformità al dato normativo di riferimento, della polizia municipale”, “i gravi livelli di rumore che incidono sulla salute di coloro che vi sono esposti”, e “la comprovata sussistenza della violazione e del superamento della tollerabilità da parte delle immissioni acustiche”;

che a tale convincimento il giudice del merito è pervenuto sulla base di una ponderata valutazione del materiale probatorio, condotta con motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici;

che i ricorrenti da un lato lamentano che sia stato omesso qualsiasi riferimento alle censure proposte in sede di opposizione e che il giudice di primo grado non abbia preso in considerazione la relazione tecnica depositata con l’atto introduttivo, ma, in violazione del principio di autosufficienza, omettono di trascrivere il pertinente contenuto tanto del ricorso al primo giudice quanto della suddetta relazione tecnica;

che in definitiva le critiche dei ricorrenti, prive di decisività, si risolvono, anche quando invocano la diversa applicazione delle tabelle del D.P.C.M. 14 novembre 1997, nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito;

che pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo il Comune intimato svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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