Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28654 del 15/12/2020
Cassazione civile sez. I, 15/12/2020, (ud. 13/11/2020, dep. 15/12/2020), n.28654
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1096/2019 proposto da:
J.M., elettivamente domiciliato in Roma presso la
CANCELLERIA civile della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE e rappresentato
e difeso dall’avvocato Simone Coscia, in forza di procura speciale
in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Procura Generale Repubblica Corte
Suprema Cassazione;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1661/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 14/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/11/2020 da Dott. IOFRIDA GIULIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello de L’Aquila, con sentenza n. 1661/2018, depositata in data 14/9/2018, ha respinto l’impugnazione proposta da J.M., cittadino del (OMISSIS), avverso la decisione del Tribunale che, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, aveva respinto la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria.
In particolare, i giudici d’appello, premessa una ricostruzione della normativa in materia di protezione internazionale, hanno sostenuto che: a) il racconto del richiedente (essere stato costretto a fuggire dal Paese d’origine dopo essere stato torturato sia da militari indiani, allorchè con il suo gregge aveva sconfinato in territorio indiano, sia da militari (OMISSIS), che lo accusavano di essere una spia) era incoerente, contraddittorio e generico e di conseguenza non credibile; b) non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b); c) non poteva essere accordata la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) non essendo il (OMISSIS) e la regione Nord-Orientale di provenienza interessati da conflitti armati interni o violenza indiscriminata (come emergente dai Report EASO 2015); d) neppure sussistevano le condizioni per la protezione umanitaria, in difetto di situazioni personali di vulnerabilità e non essendo sufficiente da solo lo svolgimento di attività lavorativa in Italia.
Avverso la suddetta pronuncia, J.M. propone ricorso per cassazione, notificato il 21/12/2018, affidato ad unico motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge difese).
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. g) per avere la Corte di merito ritenuto il gravame “proposto da F.H. come infondato, nonostante questo avesse tutti gli elementi richiesti dalla legge e la copiosa documentazione prodotta”.
2. La censura è inammissibile.
Il ricorrente non indica alcun elemento specifico della sua storia che non sarebbe stato correttamente valutato dal giudice di merito, ma si limita a richiamare in modo generico la documentazione prodotta nel giudizio di merito, sollecitando, in sostanza, un riesame delle vantazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio in Cassazione.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara inammissìbile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020