Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28653 del 24/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 28653 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: CRISTIANO MAGDA

Data pubblicazione: 24/12/2013

SENTENZA

sul ricorso 2940-2007 proposto da:
ZACCARIA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA OSLAVIA 14, presso l’avvocato DE ROSA
DANIELA, rappresentato e difeso dall’avvocato RUTA
CARMELO, giusta procura a margine del ricorso;
‘ECC Gref Sligg
– ricorrente contro

2013
1577

COMUNE DI ISPICA;
– intimato –

avverso la sentenza n.

255/2006 della CORTE

1

D’APPELLO di CATANIA, depositata il 17/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. MAGDA
CRISTIANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

il rigetto del ricorso.

Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La

Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 17.3.06, ha accolto l’appello

proposto dal Comune di Ispica contro la sentenza del 3.10.01 del Tribunale di
Modica ed ha revocato il decreto ingiuntivo che intimava all’appellante di pagare a
Giuseppe Zaccaria la somma di £ 134.154.329, oltre interessi e spese, in

gli aveva commissionato.
La corte territoriale ha ritenuto che, a fronte

delle contestazioni mosse

dall’appellante in ordine alla mancanza di prova che la somma ingiunta costituisse
l’esatto corrispettivo dei lavori eseguiti dall’appaltatore, fosse onere di quest’ultimo,
che nel giudizio rivestiva la posizione sostanziale di attore, di dimostrare
l’ammontare delle opere effettuate ed ha escluso che tale onere potesse ritenersi
soddisfatto sulla scorta dei documenti allegati agli atti.
La sentenza è stata impugnata da Giuseppe Zaccaria con ricorso per cassazione
affidato ad un unico motivo ed illustrato da memoria.
Il Comune di Ispica non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con l’unico motivo di ricorso Giuseppe Zaccaria denuncia violazione degli artt.
1657, 1665 e 2697 c.c. nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Rileva che il Comune di Ispica si era limitato ad eccepire che egli non aveva
provato la corrispondenza fra le somme ingiunte ed i lavori eseguiti ed a lamentare
che il tribunale non avesse svolto alcuna indagine sulla regolarità dei lavori e sulla
loro corretta contabilizzazione, senza formulare alcuna specifica contestazione e
senza allegare alcun fatto estintivo o modificativo della pretesa da lui azionata in via
monitoria. Sostiene, pertanto, che la corte territoriale, accogliendo l’opposizione, ha
fatto errata applicazione dei principi in materia di onere della prova e delle norme
che regolano l’appalto.
Il motivo è fondato.

corrispettivo dei lavori da questi eseguiti in esecuzione di un appalto che il Comune

Come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, il ricorrente aveva prodotto la
documentazione (copie autentiche del contratto d’appalto; verbale di consegna dei
lavori; verbale di consegna dei lavori ultimati, sottoscritto dal rappresentante del
Comune; estratto del registro delle fatture, nella quale figurava annotata quella
emessa a carico dell’ente) necessaria a provare il fatto costitutivo della pretesa

committente, ai sensi dell’art. 2697 c.c., di allegare e provare i fatti modificativi od
estintivi di tale pretesa, che ostavano all’accoglimento della domanda.
La corte del merito ha invece erroneamente ritenuto che gravasse sullo Zaccaria
l’onere di dimostrare “la corretta esecuzione delle opere e la corrispondenza delle
somme pretese ai lavori eseguiti” nonostante l’assenza di qualsivoglia specifica
contestazione del Comune, senza considerare che il corrispettivo dell’appalto era
quello indicato nel contratto sottoscritto fra le parti e che incombeva all’appellante di
provare che non gli era imputabile il ritardo nel collaudo delle opere eseguite e che
queste presentavano vizi e difetti che ne diminuivano il valore.
Ricorrendo il denunciato error in iudicando, per avere la corte territoriale violato il
disposto dell’art. 2697 c.c. ed i principi costantemente enunciati da questa Corte in
materia di onere della prova, la sentenza impugnata deve essere cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere nel
merito e respingere l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal Comune di
Ispica.
Le spese dei giudizi di merito e di quello di legittimità seguono la soccombenza e si
liquidano come da dispositivo, ferme restando a carico del Comune le spese del
procedimento monitorio, così come liquidate nel decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta l’opposizione proposta dal Comune di lspica contro il decreto ingiuntivo per
cui è causa; condanna il Comune al pagamento delle spese dei tre gradi del giudizio,

sottostante all’emanazione del provvedimento monitorio; spettava pertanto all’ente

che liquida per il primo grado in € 800 per spese, € 1.500 per diritti ed € 2.500 per
onorari, per il secondo grado in € 500 per spese, € 1.000 per diritti ed € 4.000 per
onorari e, per il presente grado, in € 3.700 , di cui € 200 per esborsi, oltre, per tutti e
tre i gradi, accessori dovuti per legge.
Roma, 24 ottobre 2013.
Il Presidente

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Il cons. est.

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