Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28652 del 30/11/2017

Cassazione civile, sez. III, 30/11/2017, (ud. 19/07/2017, dep.30/11/2017),  n. 28652

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.P. ed G.E. ricorrono avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la loro responsabilità, ai sensi dell’art. 2052 c.c. in qualità di proprietari di un cane, in solido con la P., nonna del piccolo D.R.G., per l’incidente occorso al bambino nel giardino di loro proprietà quando il medesimo, posto a terra dalla nonna, fu azzannato da un pastore tedesco perdendo, a seguito di tale incidente, la vista da un occhio.

Il Tribunale di Pisa, con sentenza del 18/10/2012, aveva accertato la pari responsabilità di B.- G., da un lato, e della P., dall’altro, in ordine al sinistro, condannando i medesimi, in solido, a risarcire i danni ai genitori del piccolo G., D.R.S. e M.S., nella qualità di legali rappresentanti del minore, nella misura di Euro 384.012,60 (oltre rivalutazione da gennaio 2011 ed interessi legali) a titolo di danno biologico, di Euro 1.090,00 quale risarcimento per il danno proprio e di Euro 50.000, ciascuno, a titolo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi legali.

La Corte d’Appello di Firenze, adita da B. e G., con sentenza del 6/11/2014, ha respinto l’appello principale, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado ed ha accolto l’appello incidentale della P., riducendo dal 50% al 20% la misura della sua responsabilità in concorso con quella, prevalente, dei proprietari del cane. In sintesi, il giudice d’appello ha confermato che il comportamento della P. era stato tenuto in un contesto autorizzativo, in presenza della comproprietaria dell’animale che non l’aveva preavvertita del potenziale pericolo, sì da doversi escludere l’imprevedibilità ed inevitabilità dell’evento integrante il fortuito; ha confermato la responsabilità della P. per violazione delle regole di prudenza di cui all’art. 2043 c.c., condannandola al 20% del risarcimento dovuto; ha ritenuto infondato il motivo d’appello relativo alla sproporzione della personalizzazione del danno biologico subito dal minore rispetto all’entità della lesione, considerata la perdita completa della vista da un occhio e le future conseguenze del fatto sul danno cd. esistenziale; ha rigettato il motivo di appello relativo alla liquidazione eccessiva del danno non patrimoniale, in ragione della perdurante ed insanabile sofferenza dei genitori; ha condannato gli appellanti principali all’80% delle spese del grado, compensato il residuo 20%, ed ha liquidato le spese in favore dell’appellante incidentale P. e, per essa, ammessa al gratuito patrocinio, in favore dello Stato italiano.

Avverso la sentenza B.P. ed G.E. propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi. D.R.S. e M.S. resistono con controricorso. Il P.G. ha depositato le sue conclusioni nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo denunciano l’inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 2052 c.c., nella parte in cui la sentenza non avrebbe dato conto dell’effetto interruttivo del rapporto causale tra il fatto dell’animale ed il danno, da attribuire alla omessa vigilanza della nonna sul nipotino. Tale comportamento omissivo avrebbe determinato l’interruzione del nesso di causalità, con superamento della presunzione di responsabilità in capo ai proprietari del cane.

Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, in quanto la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, in assenza di motivi per confermare o mutare l’orientamento della medesima.

Nell’ambito dell’istruttoria si è accertata la mancanza di una copertura assicurativa dei proprietari del cane, circostanza che ha consolidato il giudice d’appello nel convincimento della prevalente responsabilità dei medesimi nella produzione del danno. A prescindere da tale aspetto occorre ribadire che, ai sensi dell’art. 2052 c.c., la responsabilità dei proprietari dell’animale è presunta, fondata non sulla colpa ma sul rapporto di fatto con l’animale, di guisa che il proprietario risponde in ogni caso e in toto per i danni cagionati al terzo, a meno che non dia la prova del fortuito. Se la prova non è fornita, il giudice deve condannare il proprietario dell’animale ai danni per l’intero (Cass., 3, n. 6454 del 19/3/2007; Cass., 3, n. 7260 del 22/3/2013; Cass., 3, n. 17091 del 28/7/2014; Cass., 3, n. 10402 del 20/5/2016).

La sentenza impugnata, nell’accertare la prevalente responsabilità dei proprietari del cane, con una quota minore riservata alla nonna per omessa vigilanza sul minore, è del tutto conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, sicchè il motivo è inammissibile.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l’inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 2059 c.c. in cui la sentenza sarebbe incorsa nel liquidare, in forma equitativa, il danno non patrimoniale in favore dei genitori del danneggiato, in misura eccessiva e disancorata da effettivi elementi fattuali. Anche il secondo motivo è inammissibile sia perchè richiede un riesame del merito, inaccessibile in questa sede, sia perchè l’impugnata sentenza ha giudicato in modo conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, e dunque ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1. L’impugnata sentenza ha liquidato il danno morale, richiesto iure proprio dai genitori, quale danno non patrimoniale, nell’ampia accezione ricostruita da questa Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 26972 dell’11/11/2008 ed ha ritenuto che il risarcimento debba essere integrale e liquidato in via equitativa, con ristoro tanto più elevato quanto più grave è la lesione riportata dalla vittima e la doverosità dell’assistenza familiare e del sacrificio totale ed amorevole verso il macroleso.

La sentenza è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., 3, n. 5067 del 3/3/2010; Cass., 3, n. 24143 del 29/11/2010) che, a partire dalla sentenza “quadro” delle Sezioni Unite n. 26972 del 2008, ha distinto il danno in tre categorie biologico, morale ed esistenziale, ha valorizzato la terza specie di danno, quale danno non patrimoniale inteso quale lesione del fare a-reddittuale della persona, alterazione delle sue abitudini di vita e degli assetti relazionali ad esso propri, sconvolgimento della sua quotidianità e privazione di occasioni per la realizzazione della sua personalità secondo le garanzie costituzionali.

Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio, liquidate in Euro 8.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA