Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28652 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. II, 23/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.S., rappresentato e difeso, in virtù di procura

speciale, dall’Avv. BRIGUGLIO Carmelo, elettivamente domiciliato in

Roma, via Salaria, n. 332, presso l’Avv. Alberto Bruzzone (studio

Avv. Antonio De Majo);

– ricorrente –

contro

REGIONE SICILIANA – CORPO REGIONALE DELLE MINIERE – DISTRETTO

MINERARIO DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, per legge, dall’Avvocatura Generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliata in Roma, Via

dei Portoghesi , n. 12;

– resistente –

e contro

MONTEPASCHI SE.RI.T. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 449 del 5 marzo 2005.

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 28

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che P.S. ha proposto opposizione alla cartella esattoriale n. (OMISSIS), notificatagli il 9 febbraio 2004, emessa in seguito ad iscrizione a ruolo delle somme dovute in forza dell’ordinanza del 28 febbraio 2001, n. 01/01, con la quale l’ingegnere capo del Distretto minerario di Catania gli aveva ingiunto il pagamento della somma di L. 40.160.000 a titolo di sanzione pecuniaria in relazione all’attività di estrazione abusiva di sabbia e ghiaia esercitata in contrada (OMISSIS), nel Comune di Messina;

che a sostegno dell’opposizione, il ricorrente, premesso che la notifica dell’ordinanza-ingiunzione era nulla, ha dedotto che alla data di notifica della successiva cartella era già maturato il termine di prescrizione quinquennale;

che il Tribunale di Messina, con sentenza depositata il 5 marzo 2005, in parziale accoglimento dell’opposizione, ha ridotto ad euro 20.658,27, oltre accessori, l’importo dovuto dall’opponente in virtù dell’ordinanza-ingiunzione;

che il Tribunale – ammessa l’opposizione recuperatoria alla cartella esattoriale, attesa la nullità della notifica dell’ordinanza- ingiunzione, e quindi escluse le maggiorazioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 27, comma 6 – ha rilevato che la violazione contestata al P. (l’esercizio abusivo di cava per l’estrazione di sabbia e ghiaia) ha carattere permanente, e ciò impediva il decorso del termine prescrizionale di cui alla citata L. n. 689 del 1981, art. 28;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale il P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 20 aprile 2006, sulla base di un motivo;

che la Regione Siciliana ha depositato atto di costituzione per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, in vista della partecipazione all’udienza pubblica, mentre l’altra intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico mezzo il ricorrente deduce omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento al mancato esame della documentazione prodotta dal Distretto minerario di Catania e, segnatamente: del verbale di sopralluogo congiunto eseguito dai vigili urbani di Messina e dai funzionar del Distretto il 2 ottobre 1998; del decreto di sequestro preventivo della Pretura circondariale di Messina, eseguito l’11 ottobre 1998; del verbale- provvedimento n. 23/98 e dell’ordinanza-ingiunzione n. 1/01;

che il Tribunale avrebbe omesso di verificare se questi documenti dimostrassero la cessazione della permanenza dell’illecito contemporaneamente o addirittura prima della notifica, avvenuta in data 13 novembre 1998, del verbale-provvedimento del 21 ottobre 1998, atteso che con decreto in data 5 ottobre 1998 il GIP della Pretura circondariale di Messina aveva disposto il sequestro preventivo, eseguito il successivo 11 ottobre 1998, dell’area su cui veniva svolta l’attività abusiva, e che con l’ordinanza-ingiunzione la stessa Amministrazione riconosceva di non essersi limitata, con il verbale del 21 ottobre 1998, a contestare l’infrazione al P., ma di avergli anche ordinato la cessazione dell’attività;

che il motivo è fondato;

che in materia di sanzioni amministrative, l’esercizio abusivo di cava per l’estrazione di sabbia e ghiaia costituisce illecito non istantaneo ma permanente, in cui occorre distinguere il momento perfezionativo – che coincide con l’inizio dello scavo in difformità dall’autorizzazione – dal momento consumativo, che nell’illecito permanente (nel caso di specie, la lesione ambientale) è caratterizzato da una situazione giuridica già realizzata ma che si protrae nel tempo finchè perdura la condotta illecita del contravventore; ne consegue che il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 28 della legge n. 689 del 1981 non inizia a decorrere finchè permane la condotta illecita (cfr. Cass., Sez. 1^, 29 settembre 2006, n. 21190);

che in generale, l’interruzione della permanenza si verifica con la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione, essendo all’uopo irrilevante la mera contestazione del fatto, atteso che solo detta ordinanza vale ad enucleare come illecito la condotta anteriore alla sua emanazione;

che tuttavia la cessazione della permanenza si ha anche con la materiale cessazione della condotta antigiuridica (cfr. Cass., Sez. 2^, 9 gennaio 2007, n. 143);

che la permanenza dell’illecito amministrativo di esercizio abusivo di cava deve ritenersi cessata in seguito al provvedimento di sequestro preventivo dell’area interessata, adottato dal giudice penale, prima della notificazione dell’ordinanza-ingiunzione, nell’ambito di un procedimento per reati connessi all’intervenuto sbancamento, atteso che l’esecuzione del sequestro determina per il contravventore la perdita della libera disponibilità del bene sequestrato e, di conseguenza, anche l’impossibilità di determinarsi liberamente in ordine allo stesso (cfr. Cass. pen.. Sez. 3^, 8 maggio 2003, n. 26811; Cass. pen., Sez. 3^, 27 marzo 2007, n. 22826);

che pertanto ha errato il Tribunale di Messina a non considerare, ai fini del termine di prescrizione quinquennale previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 28, la documentazione comprovante la cessazione della permanenza della condotta illecita per effetto dall’esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo adottato dal giudice penale anteriormente alla notificazione dell’ordinanza-ingiunzione;

che quindi il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata;

che la causa deve essere rinviata al Tribunale di Messina, in persona di diverso magistrato;

che il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Messina, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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