Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2865 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 09/02/2010), n.2865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e’ domiciliata;

– ricorrente –

contro

D.H.X.F., residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 22/21/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Bologna – Sezione Staccata di Parma n. 21, in data

18/01/2006, depositata il 22 febbraio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

16 dicembre 2009 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;

Viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente, esercente attivita’ libero professionale, ricorreva avverso il silenzio – rifiuto, dell’Amministrazione, sulla domanda di rimborso dell’IRAP, relativa agli anni 1998, 1999 e 2000. L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Parma accoglieva il ricorso, con decisione che, in sede di appello, veniva confermata dalla C.T.R., giusta sentenza in epigrafe indicata, la quale riteneva insussistenti i presupposti impositivi.

Con ricorso notificato il 19 – 26 marzo 2007, l’Agenzia ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione. L’intimato, non ha svolto difese in questa sede. Con istanza 11.02.2008, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Visto il ricorso, come sopra notificato, con cui l’Agenzia delle Entrate censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 144, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 nonche’ per insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia;

Vista la richiesta del Sostituto Procuratore Generale;

Considerato che i Giudici di appello hanno escluso l’esistenza dell’autonoma organizzazione, avendo verificato che l’attivita’ era stata svolta dal professionista, in assenza di elementi di organizzazione, rilevanti agli effetti impositivi;

Considerato, in vero, che per consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 3672/2007, n. 3676/2007, n. 3678/2007), “a norma del combinato disposto del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c) l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1 TUIR (nella versione vigente fino al 31/12/2003) e al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53, comma 1 TUIR (nella versione vigente dall’1.01.2004), e’ escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata”;

Considerato che, e’ stato, pure, precisato che “il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”;

Considerato che e’ stato, altresi’, ivi chiarito che “costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta, asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”; (Cass. n. 3672/2007, n. 3676/2007, n. 3678/2007);

Considerato che la sentenza appare in linea con tali principi, essendo stata adottata in esito all’esame della realta’ processuale, alla cui stregua e’ stato ritenuto, sulla base di quanto dedotto dal contribuente e della documentazione versata in atti, che difettassero i presupposti impositivi, per assenza degli elementi indice della autonoma organizzazione, trattandosi di attivita’ esercitata personalmente, con beni strumentali di modesto valore, senza l’ausilio di dipendenti e/o collaboratori e con una esigua spesa per compensi a terzi, limitata ad un solo anno;

Considerato, altresi’, che le doglianze risultano formulate genericamente, nonche’ in violazione del principio di autosufficienza, giacche l’Agenzia, non ha censurato specificamente la ratio della decisione e l’accertamento e la valutazione in fatto operati dai Giudici di merito, limitandosi a sostenere che al modesto esborso di L. 2.000.000 per compensi a terzi, effettuato nel solo anno 2000 dovevano riconnettersi emblematici effetti;

Considerato, in vero, che l’odierna ricorrente, con le formulate censure, ha genericamente prospettato la sussistenza della rilevanza impositiva IRAP dell’attivita’ in esame, omettendo, pero’, di indicare concreti elementi, riscontrabili nella fattispecie, che, in ipotesi, avrebbero giustificato una diversa decisione;

Considerato che il ricorso va, dunque, rigettato e che nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA