Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2865 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. III, 06/02/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 06/02/2020), n.2865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5550/2018 proposto da:

M.L.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CORSICA

6, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BADOLATO, rappresentata e

difesa dall’avvocato SAVERIO GROSSO;

– ricorrente –

contro

GENERTEL ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 4 (TEL.

06.3233431), presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA AFFATATO,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 743/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 01/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.L.R. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 743 del 1/9/2017 che, accogliendo parzialmente il suo appello avverso la sentenza del giudice di prime cure, ha condannato A.S. e la Genertel SpA in solido a risarcire ad essa M. il danno derivante dal sinistro stradale occorso in data (OMISSIS) nella misura del 50% dell’importo di Euro 183.034,00, e dunque nell’importo di Euro 91.500, ritenendo che entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro avessero una pari percentuale di responsabilità nella produzione del medesimo e che la misura totale del danno biologico dovesse essere decurtata della metà in ragione del concorso di colpa della danneggiata.

La Corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha applicato l’art. 2054 c.c., ritenendo che, pur in presenza dell’impatto dovuto al veicolo antagonista condotto dall’ A., ove la M. avesse mostrato una maggiore freddezza alla guida, resa possibile dalla velocità moderata, ella avrebbe certamente ridotto di molto le caratteristiche dello sbandamento e avrebbe, se non escluso, quanto meno contenuto la violenza e le conseguenze dell’impatto finale. Ciò posto, sulla base delle tabelle milanesi, ha riconosciuto, come riferito, dovuta alla M. la somma di Euro 91.500 oltre rivalutazione ed interessi legali e posto a carico di A. e di Genertel SpA le spese del doppio grado del giudizio.

Avverso la sentenza M.R. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. Genertel resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’impugnante censura la sentenza per aver applicato il concorso di colpa nella produzione dell’evento sulla base di una supposta imperizia della danneggiata, censurando in modo del tutto generico le norme del C.d.S. e l’art. 2054 c.c..

2. Con il secondo motivo censura la sentenza sostanzialmente per le stese ragioni indicate nel primo motivo, con riguardo al capo di pronuncia che, accertato il concorso di colpa della M., ha applicato al calcolo della somma dovuta alla danneggiata a titolo di risarcimento del danno la riduzione del 50%.

3. Con il terzo motivo la ricorrente continua a dolersi della insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui la medesima ha applicato l’art. 2054 c.c., sulla base di una mera imperizia della danneggiata e di un ragionamento che si assume presuntivo.

1-3. I primi tre motivi sono palesemente inammissibili perchè il ricorso non supera il vaglio imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che impone l’indicazione specifica dei motivi di impugnazione. Le censure non indicano quali norme del C.d.S., sarebbero state violate, nè quali profili di censura siano riferibili all’art. 360 c.p.c., comma 1. Per quel che riguarda la violazione dell’art. 2054 c.c., la stessa, dall’esame del complesso dei motivi, più che afferire ad un vizio di sussunzione si traduce in un inammissibile vizio di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, estraneo al perimetro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed attinente al merito delle questioni.

4. Con il quarto motivo la ricorrente censura la sentenza per omessa pronunzia sulla domanda di risarcimento del danno morale.

4.1 Le censure sono manifestamente infondate alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in punto di condizioni alla cui deduzione e prova è subordinato il riconoscimento del danno cd. morale in aggiunta al danno biologico (Cfr. Cass. n. 27482 del 2018 e n. 7513 del 2018).

Peraltro le critiche difettano di decisività, non essendo neppure stato specificato quali somme fossero state richieste nel giudizio di merito e a che titolo.

5. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del cd. “raddoppio” del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.000 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020

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