Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2865 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2865 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 4442-2017 proposto da:
NAJMEL UDDIN MOHAMED, elettivamente domiciliato in ROMA
piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MIGLIACCIO;
– ricorrente contro
UTG – PREFETTURA NAPOLI;
– intimata /1‘

avverso l’ordinariz el GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositata
il 05/07/2016;

Data pubblicazione: 06/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2018 dal Presidente relatore Dott.
FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.
Il Giudice di Pace di Napoli, con la ordinanza in proc. RG n.
43821 del 2016 (pubblicata il 5 luglio 2016), ha respinto il
ricorso proposto dal sig. Mohamed Najmel Uddin, cittadino
bengalese, contro il suo provvedimento di espulsione ed
accompagnamento alla frontiera, atteso che egli non avrebbe
avuto il riconoscimento della protezione internazionale
(provvedimento tradotto in una pluralità di lingue veicolari e a
lui notificato con accettazione dell’atto) e il provvedimento
amministrativo, individualizzato, era stato tradotto sia in
italiano che in lingua inglese.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
predetto signor sig. Mohamed Najmel Uddin, con atto notificato
il 6 febbraio 2017, sulla base di cinque motivi, con i quali
lamenta l’erroneità della decisione perché, tra l’altro, il
provvedimento espulsivo mancherebbe della traduzione
nell’unica lingua conosciuta dal suo destinatario, ossia il
bengalese, benché si tratti di lingua da tempo diffusa e senza
che l’Autorità amministrativa avesse motivato le ragioni che
avrebbero impedito il reperimento di un interprete in quella
lingua.
La Prefettura intimata non ha svolto attività difensiva.
Il Collegio condivide la proposta di definizione della
controversia alla quale non sono state mosse osservazioni
critiche.
Il ricorso è manifestamente fondato, con riferimento al primo
mezzo di cassazione, alla luce del principio di diritto enunciato
da questa Corte (Sez. 6 – 1, Ordinanza Sez. 6 – 1, Ordinanza n.
3676 del 08/03/2012) e secondo cui « È nullo il provvedimento
di espulsione (nella specie di cittadino indiano entrato in Italia
sottraendosi ai controlli di frontiera e trattenutosi nel territorio
dello Stato illegalmente) tradotto in lingua veicolare per
l’affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua
conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non
affermi ed il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di
predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per
la sua rarità ovvero l’inidoneità di tal testo alla comunicazione
della decisione in concreto assunta. ».
Nella specie il provvedimento espulsivo, non tradotto nella
lingua conosciuta dallo straniero, risulta traslato solo nella
Ric. 2017 n. 04442 sez. M1 – ud. 12-01-2018
-2-

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

Francesco Antonio

(sconosciuta) lingua veicolare, senza che l’amministrazione
abbia affermato (ed il giudice ritenuto plausibile), l’impossibilità
di predisporre un testo nella lingua da conosciuta dal
destinatario dell’atto.
Il decreto impugnato va, pertanto, cassato e la causa, non
essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decisa (ex
art. 384 cod. proc. civ.) anche nel merito con l’annullamento
del provvedimento espulsivo impugnato davanti al Giudice di
Pace di Napoli.
All’accoglimento del ricorso (ed alla decisione della causa nel
merito) consegue anche la disciplina delle spese processuali,
liquidate – per i due gradi di giudizio e a carico dell’intimata
Prefettura – come da dispositivo.
PQM
La Corte,
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo la
causa nel merito, annulla il provvedimento di espulsione
impugnato davanti al Giudice di Pace di Napoli.
Condanna l’intimata Prefettura al pagamento delle spese
processuali che liquida: a) per il giudizio davanti al Giudice di
Pace, in complessivi C 1.500,00, di cui C 100,00 per esborsi,
oltre alle spese forfettarie, nella misura del 15%, ed agli
accessori di legge; b) per questo grado, in C 2.200,00, di cui C
100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie, nella misura del
15%, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1a
sezione civile, il 12 gennaio 2018.
Il Presidente Est.

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