Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2865 del 03/02/2017
Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, (ud. 03/10/2016, dep.03/02/2017), n. 2865
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Spirito ANGELO – Presidente –
Dott. D’isa CLAUDIO – Consigliere –
Dott. Izzo FAUSTO – Consigliere –
Dott. Taddei MARGHERITA – rel. Consigliere –
Dott. Aceto ALDO – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9484-2012 proposto da:
CABIM SRL in persona dell’Amm.re Unico pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA PREMUDA 18, presso lo studio dell’avvocato
EMILIO NICOLA RICCI, che lo rappresenta e difende giusta delega in
calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
V.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 28/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,
depositata il 16/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/10/2016 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI;
udito per il ricorrente l’Avvocato SCIATTA per delega dell’Avvocato
RICCI che ha chiesto l’accoglimento; udito per il controricorrente
l’Avvocato MELONCELLI che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL
CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 28/07/11, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha accolto l’appello principale dell’Ufficio e respinto l’appello incidentale della controparte, avverso la sentenza della CTP di Roma, n. 28/07/11, che aveva in parte accolto il ricorso della CA.BIM srl avverso l’avviso di rettifica e liquidazione n. (OMISSIS), emesso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52 in relazione ad un acquisto di terreno, rivalutato, a seguito di stima dell’Agenzia del Territorio, per maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre interessi e sanzioni, per l’annualità 2002, per complessivi Euro 95.859,62, calcolati sulla differenza tra il valore dichiarato di Euro 219.495,00 ed il maggior valore accertato in Euro 633.000,00, di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Roma, oggetto della compravendita a rogito Notaio F.P. del 09.12.2002, di cui la Società Ca.Bim.S.R.L. si era resa acquirente.
Avverso la decisione della CTR propone ricorso per Cassazione la contribuente, deducendo:
1) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) – Genericità, illogicità e insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5). La ricorrente lamenta in particolare che il maggior valore sia stato giustificato sulla base di una perizia effettuata su valori riferiti ad un momento successivo alla stipula dell’atto e facendo riferimento ai valori OMI, sia pure come elementi puramente integrativi, ma ormai disattesi come fonte di riferimento ai valori di mercato.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). La ricorrente lamenta, in particolare, che la CTR ha erroneamente valutato l’onere della prova attribuendo rilievo al mancato deposito di una relazione tecnica di parte, piuttosto che evidenziare legittimità e fondatezza dei criteri di stima esposti dall’Ufficio. L’Agenzia ha controricorso.
Entrambi i motivi del ricorso della contribuente sono inammissibili.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (10503/1993 rv 484030; 8653/1994 rv 488198; 5802/1998 rv 516348). A tale principio si è, coerentemente, attenuta la CTR, che nel dare rilievo e porre a base della decisione rivalutativa la perizia dell’Agenzia, articola una completa disamina del bene, affermando che “… la perizia è stata effettuata con sopralluogo dall’Agenzia del Territorio dopo aver esaminato lo stato e le caratteristiche dei cespiti, e persino lo stato di degrado dei manufatti di cui viene riconosciuto lo scadente stato. L’Agenzia ha esplicitato i caratteri tipologici e costruttivi specifici dell’immobile, le sue caratteristiche e quali siano le infrastrutture urbane, nonchè la qualità urbana e ambientale del contesto abitativo. Dalla lettura della stima si rileva che la descrizione dei cespiti valutati è accurata e descrive lo stato dei luoghi, compresi i vincoli derivanti dalla prossimità dell’Aeroporto dell’Urbe e della scarpata arginale del Tevere. Gli immobili sono valutati distintamente in base ai mq dì superficie realizzata ed ai mq di superficie fondiaria, con i dati metrici desunti dalla certificazione catastale e dalle planimetrie presentate a corredo della denuncia di accatastamento del 2000. Fa presente che i dati dell’Osservatorio Mercato immobiliare, non sono gli unici dati a cui si è riferito il tecnico dell’Agenzia, per emettere un giudizio estimativo, ma costituiscono solo un ulteriore elemento di confronto….”.In altri termini, dal tenore letterale della disamina, emerge un riferimento contestualizzato all’immobile oggetto dell’accertamento sicchè del tutto infondata e generica si prospetta la censura relativa alla carenza di attendibilità dei dati valutativi, anche per il richiamo ai dati OMI, che nel caso in esame costituiscono un semplice rafforzamento di dati altrimenti determinati.
Manifestamente infondata è la seconda censura posto che l’Agenzia ha, con la disamina peritale, correttamente provato il maggior valore del cespite; la parte, invece, si è limitata ad affermare verbalmente l’incongruenza dei valori, senza contrapporre altrettanti dati tecnici per smentire la prova dell’Ufficio.
Il ricorso va dichiarato, pertanto, inammissibile con conseguente condanna alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di cassazione che liquida in complessivi Euro 3200,00.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017