Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28649 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. un., 09/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 09/11/2018), n.28649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo Primo Presidente f. – –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9425/2018 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– ricorrente –

contro

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE FUSCO;

– resistente –

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 29/2018 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 13/02/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/09/2018 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati Roberta Guizzi per l’Avvocatura Generale dello

Stato e Giuseppe Fusco.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di segnalazione da parte del Presidente della Corte di appello di Napoli del 13 maggio 2014 e del Ministero della Giustizia del 23 marzo 2015 il Procuratore Generale della Corte di Cassazione ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti della Dott.ssa A.M., giudice del Tribunale di Napoli, in relazione ad una serie di ritardi nel deposito di provvedimenti accumulati nel periodo dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2014.

2. In particolare alla Dott.ssa A. è stata contestata la violazione del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1, lett. Q), per avere, mancando ai propri doveri di diligenza e laboriosità, depositato 209 sentenze con un ritardo superiore al triplo del termine consentito e di questo 108 con un ritardo superiore all’anno ed in un caso oltre due anni. Inoltre le è stato addebitato di che alla data del 31 dicembre 2014 non erano stati ancora depositati 103 provvedimenti per i quali era stato già superato il triplo del termine previsto e, nell’ambito di questi, per 32 era stato superato l’anno e per 17 i 500 giorni.

3. All’esito dell’istruttoria la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, dopo aver verificato l’insussistenza del ritardo superiore ai due anni e che non erano addebitabili all’incolpata i ritardi maturati in altri quattro procedimenti, ha assolto la Dott.ssa A..

4. La sezione disciplinare ha ritenuto che, sebbene fosse incontestata l’importanza dei ritardi maturati, erano risultate accertate una serie di circostanze concorrenti dalle quali, con valutazione complessiva si evinceva che la laboriosità dell’incolpata era stata sempre adeguata; ha evidenziato che nel periodo in esame l’incolpata era stata impegnata nella definizione di procedimenti collegiali atteso che, per effetto del contemporaneo trasferimento di tre magistrati l’attività della sezione venne progressivamente concentrata prima su due collegi e poi, a seguito dell’assegnazione ad un collegio del processo c.d. (OMISSIS), su uno solo dei due residui. Ha quindi osservato che, in tale situazione di aggravio, e nonostante problemi di salute sia personali che di stretti congiunti, la Dott.ssa A. non aveva trascurato la definizione nei termini di processi con detenuti e di quelli di maggiore complessità. Inoltre, non appena erano venute meno le ragioni oggettive e soggettive che avevano determinato la difficoltà di adempiere tempestivamente al deposito dei provvedimenti, aveva riallineato la sua prestazione al canone di diligenza.

5. Per la cassazione della sentenza della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia articolando un unico motivo. La Dottoressa A. ha depositato procura e, successivamente, memoria pervenuta il 10 settembre 2018.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Con l’unico motivo di ricorso è censurata la sentenza della sezione disciplinare per avere, in violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1, lett. q) e con motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), applicato l’esimente della giustificabilità della condotta con una motivazione del tutto apparente e comunque insufficiente, senza analizzare e valutare le giustificazioni dell’incolpata, solo asserite e prive di riscontri numerici quanto al gravoso carico. Non sarebbe stata operata una valutazione in termini di inesigibilità della prestazione che solo avrebbero consentito di ritenere lecita la condotta tenuta.

6.1. La sezione disciplinare avrebbe trascurato di valutare i profili qualitativi e quantitativi e la complessiva organizzazione dell’ufficio tralasciando qualunque valutazione circa la significativa preponderanza numerica dei depositi tardivi rispetto a quelli tempestivi.

6.2. In conclusione, ad avviso del Ministero ricorrente la sentenza sarebbe pervenuta al convincimento della irrilevanza disciplinare della condotta senza un’approfondita disamina, ancorata a fatti oggettivi numerici e statistici anche comparati, che consentisse di ritenere superato il dato oggettivo del consistente e grave numero di ritardi che costituisce sintomo di mancanza di operosità e di autorganizzazione.

7. Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata non si esponga alle censure che le vengono mosse.

7.1. In tema di responsabilità disciplinare del magistrato del D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 2, lett. q), ricorre l’esimente della giustificabilità del ritardo reiterato nel deposito dei provvedimenti oltre la soglia di illiceità prevista dalla norma ove l’attività lavorativa dell’incolpato risulti inesigibile con riferimento alla gravosità del complessivo carico di lavoro, alla qualità dei procedimenti trattati e definiti, agli indici di laboriosità ed operosità comparati con quelli degli altri magistrati dell’ufficio, nonchè allo sforzo profuso per l’abbattimento dell’arretrato, anche in relazione alla sussistenza ed entità di impegni aggiuntivi di tipo amministrativo od organizzativo (cfr. Cass. Sez. U. 19/09/2017 n. 21624). La durata ultrannuale dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giudiziari non comporta, infatti, una responsabilità oggettiva dell’incolpato ed incide sulla giustificazione richiestagli. Questa deve riguardare l’arco temporale durante il quale l’inerzia si è protratta e deve essere tanto più seria, specifica, rigorosa e pregnante tanto più gravi sono i ritardi. Deve essere provato che, nell’intervallo temporale esaminato, non sarebbero stati possibili diversi comportamenti di organizzazione e impostazione del lavoro idonei a scongiurarli o, comunque, a ridurne la patologica dilatazione (cfr. Cass. Sez. U. 29/07/2016 n. 15813).

7.2. A tali principi si è attenuta la sentenza della sezione disciplinare che nel valutare i ritardi, di cui non ha disconosciuto la gravità, ha tenuto del contesto lavorativo in cui si erano verificati, delle modifiche organizzative che erano intervenute determinando aggravi e sovraccarichi di lavoro che, invariato nelle quantità, si era sostanzialmente concentrato solo su un collegio dei tre su cui avrebbe dovuto essere distribuito. Ha dato atto del rilevante impegno dedicato alla gestione delle udienze che si erano ripetute anche per quattro volte a settimana ed ha posto in rilievo come, ciò nonostante, non si erano verificati ritardi in processi con detenuti, privilegiando la definizione di quelli maggiormente complessi. Ha evidenziato che al venir meno dei fattori che avevano determinato il carico straordinario di lavoro la tempistica dei depositi si era regolarizzata.

7.3. Si tratta di ricostruzione corretta giuridicamente e accurata nella valutazione delle prove offerte che, diversamente da quanto dedotto dal Ministero della Giustizia, tiene conto proprio dei profili quantitativi e qualitativi della prestazione, della complessiva organizzazione dell’ufficio e dell’impegno profuso. La sezione disciplinare esclude una negligenza da parte dell’incolpata non senza aver contestualizzato i ritardi nella situazione verificatasi nell’ufficio per effetto della riduzione delle presenze, in seguito a trasferimenti ad altri uffici, e della riorganizzazione della sezione di appartenenza con designazione della Dott.ssa A. a presidente di un Collegio con due udienze a settimana oltre che di giudice a latere in un altro Collegio per altri due giorni a settimana. La sentenza sottolinea poi che a tali gravosi impegni andava sommato l’impegno nel Tribunale del riesame dal 1.1.2008 al 31.12.2013), rispetto al quale nessun ritardo era stato evidenziato, e l’ulteriore incarico, del pari istituzionale, di componente la Commissione per l’abilitazione alla professione di avvocato (in relazione alla necessità di tale indagine cfr. Cass. Sez. U. 10/09/2018 n. 21975).

8. In definitiva il ricorso deve essere rigettato con integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità, sussistendone i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., in ragione del peculiare atteggiarsi della vicenda sostanziale.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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