Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28648 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. II, 23/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15016/2006 proposto da:

ANAS SPA in persona dell’Avvocato P.G.C.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. MARIA MEDIATRICE 1, presso

lo studio dell’avvocato BUCCI Federico, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

sul ricorso 19818/2006 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 187, presso lo studio dell’avvocato RISPOLI VALERIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DI TONNO CLAUDIO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

ANAS SPA, in persona dell’Avvocato P.G.C.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. MARIA MEDIATRICE 1, presso

lo studio dell’avvocato BUCCI FEDERICO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 72/2005 del GIUDICE DI PACE di PENNE,

depositata il 13/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per la riunione dei ricorsi;

accoglimento del ricorso principale, inammissibilità del ricorso

incidentale (condizionato).

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.A. proponeva opposizione avverso il verbale del capo cantoniere Anas di accertamento della violazione dell’art. 15 C.d.S., comma 1, lett. a), per avere eseguito lavori di sbancamento per la realizzazione di una costruzione seminterrata senza adottare le dovute misure di sicurezza atte ad impedire il successivo scivolamento del corpo stradale.

L’opponente deduceva che non era applicabile l’art. 15 C.d.S., oggetto della contestazione perchè l’azione non era stata rivolta verso la strada o le sue pertinenze.

Il Giudice di Pace con sentenza del 13/12/2005 accoglieva l’opposizione rilevando:

che le opere erano state realizzate in epoca antecedente al 2001 mentre il provvedimento sanzionatorio era stato notificato il 30/4/2003 e, quindi, in violazione del termine di 150 giorni di cui all’art. 201 C.d.S. (nel testo all’epoca vigente);

che, attesa, la pluralità di cause che avevano determinato il fenomeno gravitativo (che aveva determinato il cedimento del corpo stradale) quali risultanti dalla CTU, non sussistevano elementi per formulare un giudizio di concreta rimproverabilità dell’opponente.

L’Anas propone ricorso per cassazione affidato a due motivi Si è costituito P.A. che ha depositato controricorso con ricorso incidentale subordinato all’accoglimento dei motivi di ricorso dell’Anas.

L’Anas resiste al ricorso incidentale con controricorso nel quale, tra l’altro deduce l’inammissibilità del ricorso incidentale per carenza di interesse in quanto il ricorrente incidentale era vittorioso davanti al giudice di pace che non aveva esaminato gli ulteriori motivi di opposizione in quanto ritenuti assorbiti; ne eccepiva inoltre l’inammissibilità per carenza di specificità.

Il Collegio ha deciso la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre disporre la riunione del ricorso principale e di quello incidentale.

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 201 C.d.S., in quanto il giudice di pace erroneamente ha fatto decorrere il termine di 150 giorni per la notifica del verbale di accertamento dalla data in cui era stata commessa la violazione (ossia l’esecuzione dei lavori di sbancamento) invece che dalla data del suo accertamento.

2. Il motivo è fondato tenuto conto del principio per il quale in tema di sanzioni amministrative, e nei casi in cui non sia stata possibile la contestazione immediata, il termine entro il quale la P.A. ha l’onere di contestare l’infrazione decorre non da quando sia venuta a conoscenza dei fatti ascritti all’incolpato, ma dal diverso e successivo termine in cui la P.A. abbia acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile (cfr. Cass. 29/2/2008 n. 5467); infatti, il principio che impone di contestare l’infrazione, quando non è possibile farlo immediatamente, entro un preciso termine di decadenza decorrente dall’accertamento, onde consentire la piena esplicazione delle possibilità di difesa dell’interessato, non vale a superare il rilievo che la pura constatazione dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l’accertamento degli estremi della violazione e che vi sono ambiti, come nel caso di specie, nei quali l’accertamento è condizionato da una attività istruttoria e valutativa dei fatti constatati.

2. Con il secondo motivo il ricorrente il vizio omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in quanto, essendo stato accertato dal CTU che il P., eseguendo lavori di sbancamento a valle della strada statale ne aveva abbassato il coefficiente di sicurezza nel lungo periodo, era giunto alla contraddittoria affermazione di assenza di responsabilità non motivando in merito al rispetto di tutte le regole di comune diligenza, nè motivando circa la sopravvenienza di un fatto imprevedibile.

3. Il motivo è fondato.

Nella fattispecie il GdP ha concluso per l’assenza di colpa richiamando le osservazioni del CTU che, tuttavia, rilevava che i lavori di sbancamento erano stati realizzati in sicurezza per quanto riguarda il breve termine, ma altrettanto non poteva affermarsi con riferimento al lungo termine; l’assenza di colpa doveva, quindi essere motivata anche sotto questo ulteriore profilo.

4. Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile in quanto il ricorrente incidentale è risultato vittorioso nella controversia promossa davanti al GdP e, quindi, siccome la legittimazione all’impugnazione si fonda sulla soccombenza, non può ricorrere per Cassazione, neppure in via incidentale e subordinata al mancato rigetto del ricorso principale contro l’omessa decisione di questioni non esaminate dal giudice di merito in quanto ritenute assorbite;

tale questioni, infatti, una volta accolto il ricorso principale con cassazione della sentenza con rinvio, potranno essere riproposte in sede di rinvio (cfr. ex multis Cass. 2/2/2005 n. 2087 e, da ultimo, Cass. 25/5/2010 n. 12728).

7. In conclusione deve essere accolto il ricorso principale e deve essere dichiarato inammissibile quello incidentale con rinvio, anche per l’esame dei motivi del ricorso incidentale, al giudice di pace di Pescara che provvedere anche sulle spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per l’esame dei motivi del ricorso incidentale al giudice di Pace di Pescara che provvedere anche sulle spese.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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