Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28648 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 09/11/2018), n.28648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19756-2017 proposto da:

S.G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPA LA ROCCA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, MANUELA MASSA, EMANUELA CAPANNOLOM NICOLA VALENTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 41/2017 del TRIBUNALE DI CALTAGIRONE del

07/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DI

MARINIS.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 7 febbraio 2017, il Tribunale di Caltagirone rigettava l’opposizione proposta da S.G.R. nei confronti dell’INPS avverso l’esito negativo dell’ATP richiesto ai fini del riconoscimento della propria invalidità totale e dell’indennità di accompagnamento;

che la decisione del Tribunale discende dall’aver questo ritenuto, all’esito dell’integrazione della relazione peritale richiesta, in ragione della sopravvenuta documentazione medica, al CTU nominato per l’ATP, confermativa delle conclusioni già rese, di dover aderire alle medesime anche a fronte dell’asserito aggravamento della malattia, non più verificabile ad istruttoria ormai chiusa per essere la parte decaduta dalla produzione documentale;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la S., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 445 bis c.p.c., la non conformità a diritto della decisione del Tribunale di non procedere al rinnovo della CTU per essere, a detta della ricorrente, tale decisione motivata dal non aver la stessa sollevato obiezioni già con riferimento alla bozza anticipata prima del deposito dell’elaborato finale;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 149 disp. att. c.p.c. e artt. 420,421 e 437 c.p.c., la ricorrente censura la decisione del Tribunale di non ammettere la documentazione attestante l’aggravamento della malattia non ostandovi alcuna preclusione per trattarsi di documentazione formata successivamente alla chiusura delle operazioni peritali ed essendo comunque acquisibile in base ai poteri istruttori d’ufficio del giudice stante il carattere di decisività della stessa;

che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. è prospettata in relazione all’apprezzamento compiuto dal Tribunale in ordine al certificato relativo all’aggravamento della malattia rilasciato da un medico operante presso I’ASP di Enna, viceversa sottratto, in ragione della sua natura di atto pubblico, al sindacato del giudice;

che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 90 disp. att. c.p.c., imputa al Tribunale di non aver rilevato a carico del CTU il mancato esperimento dell’esame obiettivo richiesto all’atto del conferimento dell’incarico, con conseguente lesione del diritto di difesa delle parti;

che l’impugnazione proposta, per quanto articolata su quattro motivi, si risolve nell’attribuzione al Tribunale di una pluralità di errores in procedendo in relazione ai quali si mira a censurare sia la decisione di non rinnovare la CTU sia quella di non ammettere la documentazione a suo dire attestante l’aggravamento della malattia, sennonchè la prima decisione, comunque discrezionale (cfr. Cass., sez. 6, ord., 23.3.2015, n. 5793) non risulta inficiata, nè, come ritiene la ricorrente, dalla mancata esplicitazione in anticipo rispetto all’introduzione del giudizio delle contestazioni rivolte alla CTU, avendo il Tribunale chiarito in motivazione che il mancato rinnovo della stessa era dovuto alla ritenuta sufficienza della richiesta di chiarimenti al primo consulente essendosi la ricorrente limitata a rilevare la lacunosità dell’elaborato, nè dall’omessa rilevazione della mancata effettuazione dell’esame obiettivo, non risultando qui esplicitata la rilevanza decisiva della dedotta carenza (cfr. Cass., sez. 6, ord., 31.1.2017, n. 2594) mentre la seconda decisione deve ritenersi legittima alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 3506/2012) secondo cui “nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, l’ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova in ordine alle infermità dell’assicurato, ai sensi dell’art. 437 c.p.c., comma 2, e 149 disp. att. c.p.c. è rimessa alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità”, restando pertanto assorbita l’ulteriore censura relativa all’apprezzamento del certificato attestante l’aggravamento operato dal Tribunale e, a detta della ricorrente, a questo precluso, da ritenersi inserito in motivazione, stante il rilievo prioritario della pronunzia sulla ritenuta inammissibilità del documento medesimo, solamente ad abundantiam;

che, pertanto, conformandosi alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato, senza attribuzione di spese, ricorrendo gli estremi per l’esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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