Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28647 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. II, 23/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8583/2006 proposto da:

B.R. (OMISSIS), in qualità di erede

universale di B.P., elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio GREZ E ASSOCIATI SRL,

rappresentata e difesa dall’avvocato SELVATICI Enrica;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BOLOGNA in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

sul ricorso 12930-2006 proposto da:

COMUNE DI BOLOGNA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 126, presso lo studio

dell’avvocato RICHTER GIORGIO STELLA, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CUPELLO CASTAGNA ANNAMARIA, CARESTIA GIULIA;

– controricorrente ricorrente incidentale –

e contro

B.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 85/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 25/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato STELLA RICHTER Giorgio, difensore del resistente che

si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14-10-1993 B.P. conveniva in giudizio il Comune di Bologna, per sentir dichiarare, in via principale, la nullità e, in via subordinata, l’annullamento o la risoluzione del contratto stipulato il 30-3-1978, avente ad oggetto la cessione della comproprietà di una porzione di immobile sito in (OMISSIS), in cambio dell’uso gratuito per venti anni di due appartamenti nuovi, da costruire nelle (OMISSIS); il tutto con condanna del convenuto alla restituzione dell’immobile ed al risarcimento danni.

Nel costituirsi, il Comune di Bologna contestava la fondatezza della domanda ed eccepiva la prescrizione delle azioni di annullamento e di risoluzione.

Con sentenza depositata il 12-9-1997 il Tribunale di Bologna, nel rilevare che le ragioni di fatto dedotte dall’attore riguardavano aspetti di annullabilità del contratto o di risoluzione del medesimo per inadempimento, accoglieva l’eccezione di prescrizione e rigettava la domanda.

Avverso la predetta decisione proponeva appello il B..

Con sentenza depositata l’11-3-2005 la Corte di Appello di Bologna rigettava il gravame. In motivazione, la Corte territoriale rilevava che l’azione di risoluzione non si era prescritta, ma doveva essere rigettata, non essendovi stata costituzione in mora del convenuto.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre B.R., in qualità di erede di B.P., sulla base di due motivi.

Il Comune di Bologna resiste con controricorso, con il quale ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato.

La B. ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) In primo luogo deve disporsi la riunione dei due ricorsi, principale e condizionato.

2) Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione dell’art. 1346 c.p.c. e art. 1418 c.p.c., comma 2, nonchè l’omessa e insufficiente motivazione. Rileva che la Corte di Appello non ha esaminato la domanda di nullità proposta in via principale dall’attore, il quale aveva offerto ampi argomenti circa il fatto che, fin dall’inizio, vi era un’impossibilità assoluta della prestazione, non essendovi alcun appartamento a disposizione del B. nelle tre vie tassativamente indicate nel contratto del 30-3-1978. Nel far presente che, ai sensi dell’art. 1421 c.c., la nullità del contratto può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, sostiene che l’impossibilità originaria ed assoluta della prestazione emerge dalle lettere del 7-5-1993 e del 21-4-1992, prodotte già nel corso del giudizio di primo grado.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 1453 c.c., nonchè l’omessa e insufficiente motivazione in relazione al rigetto della domanda subordinata di risoluzione, motivata sul rilievo della mancanza della costituzione in mora. Deduce che, ai sensi dell’art. 1453 c.c., la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento produce gli effetti della costituzione in mora e che, comunque, dalla lettera inviata dal Comune di Bologna il 21-4-2002 si evince che vi era stata la richiesta di adempimento da parte del B..

Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato il Comune di Bologna si duole della contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha disatteso l’eccezione di prescrizione della domanda di risoluzione per inadempimento. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, il contratto stipulato dalle parti stabiliva a chiare lettere il termine (29-9-1980) entro il quale il Comune avrebbe dovuto eseguire la propria prestazione. Aggiunge che la sentenza impugnata risulta motivata in modo illogico e contraddittorio anche nella parte in cui ha ritenuto che il B. non era in grado di stabilire il momento in cui il ritardo era divenuto intollerabile, e che l’inadempimento del Comune era grave e di non scarsa importanza.

3) Il primo motivo di ricorso principale è infondato.

La Corte di Appello, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda attribuito dalla legge al giudice di merito, ha ritenuto che le ragioni addotte dal B. non riguardavano aspetti di nullità, bensì di annullabilità, versandosi in tema di consenso viziato per errore o dolo.

Non sussistono, pertanto, i vizi denunciati dalla ricorrente, avendo il giudice di merito correttamente omesso di pronunciare su una domanda diversa da quella concretamente proposta in giudizio dall’attore.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, d’altro canto, nella specie, avendo l’attore agito in giudizio per ottenere l’annullamento o la risoluzione del contratto stipulato dalle parti, il giudice di merito non avrebbe potuto rilevare d’ufficio la nullità di tale atto.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, il potere- dovere del giudice di dichiarare d’ufficio la nullità di un contratto ex art. 1421 c.c., va coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c., sicchè solo se sia in contestazione l’applicazione o l’esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare, in qualsiasi stato e grado del processo, l’eventuale nullità dell’atto. Al contrario, qualora la domanda sia diretta a fare dichiarare la invalidità del contratto o a farne pronunziare la risoluzione per inadempimento, la deduzione (nella prima ipotesi) di una nullità diversa da quella posta a fondamento della domanda e (nella seconda ipotesi) di una qualsiasi causa di nullità o di un fatto costitutivo diverso dall’inadempimento, sono inammissibili; nè tali questioni possono essere rilevate d’ufficio, ostandovi il divieto di pronunziare ultra petita (cfr. ex plurimis: Cass. 27-4-2011 n. 9395; Cass. 21632/06;

Cass. 19903/05; Cass. 6-8-2003 n. 11847; Cass. 14 gennaio 2003 n. 435; Cass. 17-5-2002 n. 7215; Cass. Sez. Un., 3 aprile 1989 n. 1611;

Cass. Sez. Un. 25 marzo 1988 n. 2572).

4) Per ragioni di ordine logico, si rende necessario esaminare, prima del secondo motivo di ricorso principale, il motivo di ricorso incidentale, il quale, ancorchè condizionato, involge una questione preliminare (inerente alla intervenuta prescrizione dell’azione di risoluzione per inadempimento) la cui eventuale fondatezza precluderebbe, per il suo carattere assorbente, l’esame delle censure mosse dalla B. in ordine alla pronuncia di rigetto nel merito di tale azione.

Si intende, al riguardo, dare continuità al prevalente indirizzo della giurisprudenza, secondo cui, qualora la parte interamente vittoriosa nel merito abbia proposto ricorso incidentale avverso una statuizione (anche implicita) a lei sfavorevole, relativa ad una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, rilevabile d’ufficio, la Suprema Corte deve esaminare e decidere con priorità tale ricorso, senza tenere conto della sua subordinazione all’accoglimento del ricorso principale, dal momento che l’interesse al ricorso sorge per il fatto stesso che la vittoria conseguita sul merito è resa incerta dalla proposizione del ricorso principale e non dalla sua eventuale fondatezza e che le regole processuali sull’ordine logico delle questioni da definire, applicabili anche al giudizio di legittimità ex art. 141 disp. att. c.p.c., comma 1, non subiscono deroghe su sollecitazione delle parti (Cass. 24-1-2008 n. 1582; Cass. 3-4-2007 n. 8293; Cass. 11-11-2003 n. 16904; Cass, 21/12/2002 n. 18225; Cass. Sez. Un. 23-5-2001 n. 212).

5) Il ricorso incidentale deve essere rigettato.

La Corte di Appello, nell’escludere che, in relazione all’azione di risoluzione per inadempimento proposta dal B., fosse maturato il termine di prescrizione, è partita dalla premessa che il termine di consegna dei due appartamenti da parte del Comune di Bologna era stato “concordato genericamente” ed era stato “di fatto superato dallo intervenuto trasferimento in un diverso e provvisorio alloggio”. Di qui il rilievo secondo cui si verte nella ipotesi di obbligazioni di fare “a termine incerto e non immediatamente eseguibile”, per le quali il termine di prescrizione comincia a decorrere solo dal momento in cui “il ritardo nell’inadempimento eccede ogni limite di tolleranza”. Con la conseguenza che, non potendo il B. “determinare il momento in cui il ritardo diveniva grave nel senso sopra precisato” e, quindi, “intollerabile”, l’attore “correttamente attese diversi anni prima di promuovere il giudizio nei confronti dell’Amministrazione comunale”; e che, in conclusione, il termine di prescrizione è iniziato a decorrere solo con l’atto di citazione.

Nella prima parte del motivo di ricorso il Comune di Bologna ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il contratto de quo reca la chiara indicazione del termine entro il quale il convenuto avrebbe dovuto adempiere la sua prestazione (“entro la data del 29 settembre 1980”) e che, pertanto, la sentenza impugnata ha erroneamente inquadrato il contratto medesimo nell’ambito delle “obbligazioni di fare, a termine incerto e non immediatamente eseguibili”. Il controricorrente, al contrario, nulla ha eccepito riguardo all’ulteriore affermazione contenuta in sentenza, secondo cui il termine previsto nel contratto era stato “di fatto superato dallo intervenuto trasferimento in un diverso e provvisorio alloggio”; affermazione che appare di per sè idonea a sorreggere la valutazione espressa dal giudice del gravame riguardo alla riconducibilità dell’obbligazione assunta dal Comune nell’ambito delle “obbligazioni di fare, a termine incerto e non immediatamente eseguibili”, in relazione alle quali il termine di prescrizione comincia a decorrere solo nel momento in cui il ritardo nell’adempimento ecceda ogni limite di tolleranza.

Ne consegue l’inammissibilità, per difetto d’interesse, della censura in esame, alla luce del principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa (tra le tante v. Cass. Sez. L. 11-2-2011 n. 3386; Sez. 1, 18-9-2006 n. 20118; Sez. 3, 27-1-2005 n. 1658; Sez. 1, 12-4-2001 n. 5493).

Le ulteriori doglianze mosse dal ricorrente incidentale, attraverso la formale deduzione di vizi di motivazione, si risolvono in mere censure di merito, che mirano ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella compiuta dalla Corte di Appello, che, in quanto espressione di apprezzamenti in fatto riservati al giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità.

6) Il secondo motivo di ricorso principale è fondato.

La Corte di Appello, pur avendo disatteso l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto e dato atto della non scarsa gravità e importanza dell’inadempimento del Comune di Bologna, ha rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dal B., in base al rilievo che l’attore non aveva provveduto alla costituzione in mora del convenuto, nè con intimazione scritta stragiudiziale nè con l’atto di citazione, potendo la domanda giudiziale integrare l’atto di costituzione in mora solo allorchè contenga una richiesta di adempimento dell’obbligazione, nella specie mancante.

Questa Corte, peraltro, ha già avuto modo di chiarire che, ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, non è richiesta la costituzione in mora del debitore, ma è sufficiente il fatto obiettivo che quest’ultimo sia incorso in un inadempimento di non scarsa importanza. Si è osservato, infatti, che la formale costituzione in mora del debitore è prescritta dalla legge per determinati effetti (fra cui preminente è quello del carico, al debitore medesimo, del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile), ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo all’uopo sufficiente il fatto obiettivo dell’inadempimento di non scarsa importanza (v. Cass. 23-7-1991 n. 8199; Cass. 20-7-1987 n. 6362; Cass. 4-3-1980 n. 1450; Cass. 2-9-1971 n. 2602; Cass. 17/2/ 1969 n. 7, A’^W 550; Cass. 15-12-1954 n. 4477).

Nella specie, pertanto, la Corte di Appello non poteva rigettare la domanda di risoluzione per inadempimento per il semplice fatto che l’attore non aveva provveduto a mettere in mora il convenuto, ma avrebbe dovuto verificare se, in relazione alla natura del rapporto ed alle finalità avute di mira dalle parti, l’inadempimento del Comune dovesse o meno considerarsi di non scarsa importanza.

Di conseguenza, la sentenza impugnata, nella parte de qua, deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna, la quale deciderà attenendosi al principio di diritto secondo cui, ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, non è richiesta la costituzione in mora del debitore, ma è sufficiente il fatto obiettivo dell’inadempimento di non scarsa importanza. Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo di ricorso principale e il ricorso incidentale, accoglie il secondo motivo di ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente grado ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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