Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28647 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. I, 15/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 15/12/2020), n.28647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26352/2018 proposto da:

Coast to Coast Investimenti s.r.l. in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Santa Caterina da Siena n. 46, presso lo studio dell’avvocato

Giuseppe Greco, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati Mauro Lascari, e Guido Todaro, rispettivamente il primo in

forza di procura speciale per Notaio S.M.C. di

(OMISSIS), allegata alla memoria ex art. 380 bis, n. 12, e gli altri

in forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.R., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

nonchè contro

Forlì Yacht s.a.s., in persona del legale rappresentante pro

tempore, e M.S., elettivamente domiciliati in Roma Via

delle Fornaci 38 presso lo studio dell’avvocato Fabio Alberici, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Celli Alfonso, in

forza di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1569/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/11/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il presente ricorso è rivolto avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna dell’11/6/2018 resa in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì del 28/2/2012 nel procedimento di querela di falso promosso in via incidentale da Coast to Coast Investement s.r.l. (di seguito, semplicemente Coast) nei confronti di M.S., + ALTRI OMESSI (in seguito, semplicemente: assegnatari).

1.1. Con atto di citazione notificato il 23/12/1999 i predetti soggetti, dichiaratisi assegnatari di posti ormeggio in Cesenatico, avevano evocato in giudizio dinanzi alla sezione distaccata di Cesena del Tribunale di Forlì la Coast, aggiudicataria a seguito di gara d’asta del compendio demaniale marittimo costituito da approdo turistico e immobili pertinenziali, denominato “(OMISSIS)”, sito in (OMISSIS), dopo il fallimento della precedente concessionaria (OMISSIS) s.p.a., per sentir accertare esistenza e validità dei contratti di assegnazione pluriennale di posti ormeggio in forza dei quali i loro rispettivi natanti occupavano lo specchio d’acqua e la loro opponibilità alla nuova concessionaria, che non intendeva riconoscerli, in ciò appoggiata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione e dalla Capitaneria di Porto di Rimini, che aveva emesso ingiunzioni di sgombero.

Coast si era costituita, resistendo alla domanda e chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento della nullità, invalidità, inefficacia e inopponibilità dei predetti contratti e l’abusività dell’occupazione.

1.2. Con sentenza del 9/3/2006 il Tribunale di Forlì, Sezione distaccata di Cesena, aveva accolto la domanda degli attori riconoscendo validità e opponibilità dei contratti alla Coast e dichiarando inammissibile la querela di falso da questa tardivamente proposta.

1.3. Nel giudizio di appello Coast aveva riproposto querela di falso e la Corte di appello di Bologna aveva sospeso il giudizio con ordinanza del 9/11/2006 ai sensi dell’art. 355 c.p.c. per la riassunzione della causa di falso in Tribunale.

1.4. A ciò ha provveduto la Coast con atto di citazione notificato l’11/12/2006, chiedendo al Tribunale di Forlì di dichiarare la falsità dei contratti di ormeggio prodotti dagli assegnatari.

Dopo lunga ed articolata istruttoria, comportante chiarimenti delle parti, prove testimoniali e consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza del 28/2/2012 il Tribunale di Forlì, disattesa l’istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. a fronte della pendenza di procedimento penale avente ad oggetto l’indagine sulla falsificazione degli stessi documenti, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di R.B.N., Castello s.r.l. D.S., B.R., L.E.; ha accolto la querela di falso dichiarando la falsità di due contratti relativi a G.L.; ha rigettato la querela di falso nei confronti di tutti gli altri assegnatari convenuti; ha posto a carico di Coast le spese di lite, salvo compensazione per 1/26.

1.5. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Coast, chiedendo in via preliminare la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. fin visto l’esito del procedimento penale avente ad oggetto l’indagine sulla falsificazione degli stessi documenti.

Al gravame hanno resistito gli appellati ed è stato proposto appello incidentale relativamente alla posizione degli eredi di G.L. e all’entità delle spese liquidate.

Con ordinanza del 4/2/2014 la Corte di appello di Bologna ha respinto l’istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. sia per la differenza di presupposti tra processo civile e processo penale in tema di falso, sia perchè il processo penale verteva ancora in fase di indagini; dopo l’interruzione del processo per il decesso del difensore dell’appellante, la riassunzione e la costituzione dei nuovi procuratori di Coast, tale decisione è stata ulteriormente ribadita dalla Corte di appello, anche con riferimento all’art. 337 c.p.c., comma 2, con ulteriore ordinanza del 30/6/2015, perchè la connessione fra i giudizi penale e civile era troppo indiretta.

Con sentenza dell’11/6/2018 la Corte di appello di Bologna ha rigettato entrambi gli appelli, principale e incidentale, a spese compensate.

2. Avverso la predetta sentenza dell’11/6/2018, notificata il 13/6/2018, con atto notificato il 7/9/2018 ha proposto ricorso per cassazione la Coast, svolgendo tre motivi.

Con atto notificato il 12/10/2018 hanno proposto controricorso M.S. e Forlì Yachts s.r.l., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione, sollecitando quindi con istanza del 24/1/2010 la fissazione di udienza.

Gli altri intimati non si sono costituiti in giudizio.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento perchè la Corte territoriale avrebbe violato le norme circa la sospensione del processo civile per pregiudizialità penale di cui all’art. 295 c.p.c. e art. 211 disp att. c.p.p. non disponendo la sospensione in un caso in cui era necessaria.

1.1. Secondo la ricorrente la statuizione giudiziale di rigetto dell’istanza di sospensione, pur non impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., è comunque sindacabile in sede di legittimità, pena la mancanza di ogni controllo in violazione del principio di cui all’art. 111 Cost.

Come dimostrato con i documenti allegati con la comparsa costitutiva di nuovo procuratore del 26/6/2015 e in particolare con l’imputazione elevata dal Pubblico Ministero, pendeva un procedimento penale finalizzato all’accertamento soggettivo e oggettivo in merito alla falsificazione dei documenti, poichè erano stati contestati agli appellati convenuti in querela di falso i reati di frode processuale ex art. 81 cpv, artt. 110 e 374 c.p. nell’ambito delle operazioni peritali condotte nel procedimento di querela di falso, di truffa pluriaggravata ex art. 110 e 640 c.p. nonchè di turbata libertà d’impresa ex art. 110,81 cpv, e 513 c.p..

Inoltre, come dimostrato con la successiva istanza del 27/3/2017 e i documenti ad essa allegati, la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza di non luogo a procedere del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Forlì e gran parte degli appellati convenuti era stata rinviata a giudizio, sicchè pendeva ormai il processo dibattimentale.

Sussisteva quindi il vincolo di pregiudizialità anche al fine di evitare contrasti fra i giudicati civile e penale.

1.2. Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ammette il sindacato successivo sull’ordinanza di rigetto della sospensione necessaria del processo.

Infatti la decisione di rigetto dell’istanza di sospensione non è impugnabile con il regolamento necessario di competenza, non ammesso contro il provvedimento che neghi la sospensione del processo, poichè la formulazione letterale dell’art. 42 c.p.c., di carattere eccezionale, prevede un controllo immediato solo sulla legittimità del provvedimento che tale sospensione concede, che incide significativamente sui tempi di definizione del processo stesso.

Inoltre, la diversità di disciplina manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. in quanto la proponibilità del regolamento avverso il provvedimento che dichiara la sospensione si fonda sull’esigenza di assicurare un controllo immediato avverso un provvedimento idoneo ad arrecare un irrimediabile pregiudizio alla parte che ne contesta la fondatezza, nè con l’art. 111 Cost., atteso che il differente trattamento si fonda sulla diversità di effetti che le due ordinanze determinano e sull’esigenza di privilegiare il principio della durata ragionevole del processo, che rischierebbe di essere esposto ad un non lieve pregiudizio ove l’ordinamento non apprestasse un sollecito rimedio per assicurare l’immediata verifica della legittimità dell’ordinanza che abbia disposto la sospensione per pregiudizialità.

Tuttavia l’illegittimità del provvedimento di rigetto della richiesta sospensione può essere utilmente dedotta con l’impugnazione della sentenza resa all’esito del processo, determinando, ove ritenuta sussistente, la riforma o la cassazione della sentenza pronunziata in violazione delle norme sulla sospensione necessaria (Sez. 6 – 2, n. 31694 del 04/12/2019, Rv. 656258 – 01; Sez. 1, n. 6174 del 22/03/2005, Rv. 580824 – 01).

1.3. Il motivo è dedotto ai sensi dell’art. 360, n. 4 per nullità del procedimento e della sentenza per violazione della legge processuale.

L’art. 295 c.p.c., in tema di sospensione necessaria del processo civile, prevede che il giudice disponga che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

Il presupposto delle necessarietà della sospensione va quindi colto nell’efficacia pregiudicante della definizione della controversia oggetto dell’altro processo, cosicchè la decisione della causa pregiudicata debba dipendere dall’esito della controversia pregiudicante.

L’art. 75 c.p.p. in tema di rapporti tra azione civile e azione penale è improntato al principio della separazione tra il processo civile e il processo penale, laddove dispone che l’azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato e l’esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; che l’azione civile prosegue in sede civile, se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile; ed infine che se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.

L’art. 211 disp. att. c.p.p., in tema di rapporti tra azione civile e azione penale, dispone che, salvo quanto disposto dall’art. 75, comma 2 del codice, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo è sospeso fino alla definizione del processo penale se questo può dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell’altro processo e se è già stata esercitata l’azione penale.

L’art. 654 c.p.p. in tema di efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi, prevede che nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purchè i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purchè la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.

1.4. Indubbiamente perchè possa delinearsi una ipotesi di sospensione necessaria è imprescindibile che vi sia stato esercizio dell’azione penale.

Si è detto quindi che la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., nell’ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell’imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, dell’avvenuto esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero nei modi previsti dall’art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicchè tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari (Sez. 6 – 2, n. 11688 del 14/05/2018, Rv. 648376 – 01).

1.5. Inoltre la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il giudizio civile di falso ed il procedimento penale di falso, pur conducendo entrambi ad un’eliminazione dell’efficacia rappresentativa del documento risultato falso, sono sostanzialmente differenti tra loro: il primo tende soltanto a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione; il secondo, mira anche ad identificare l’autore, al fine di assoggettarlo alle pene stabilite dalla legge. La querela di falso di cui all’art. 221 c.p.c. e la denuncia in sede penale hanno, quindi, funzioni diverse, salvo l’obbligo del giudice civile di sospendere il giudizio civile sulla querela allorchè sia iniziato il procedimento penale, in relazione al disposto di cui all’art. 295 c.p.c. e, considerata l’efficacia propria della sentenza penale sul giudizio civile, ai sensi dell’art. 654 c.p.p. (Sez. 3, n. 2524 del 07/02/2006, Rv. 586910 – 01).

In effetti è stato ribadito che la sospensione necessaria del giudizio civile, secondo quanto dispongono l’art. 295 c.p.c., art. 654 c.p.p. e art. 211 disp. att. c.p.p., richiede l’identità dei fatti materiali oggetto di accertamento in entrambi i giudizi, con l’eccezione delle limitate ipotesi previste dall’art. 75 c.p.p., comma 3, (Sez. 6 – 3, n. 673 del 15/01/2014, Rv. 630346 – 01, che escluse la sospensione perchè nel giudizio civile la falsità non era stata oggetto di querela di falso, ma solo di contestazioni in ordine al profilo della validità o esistenza dell’atto di notificazione).

Ed ancora: la sentenza penale che abbia accertato la non autenticità di un documento, in quanto falsamente formato, ha efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., nel giudizio civile, pendente tra le stesse parti, avente ad oggetto il credito al quale quel documento si riferisce, controvertendosi intorno ad un diritto il cui riconoscimento dipende, in tutto o in parte, dagli stessi fatti materiali di falsificazione rilevanti ai fini della decisione penale. (Sez. 3, n. 19337 del 03/08/2017,Rv. 645767 – 01).

1.6. E’ quindi vero che il giudizio civile di falso relativo ad un certo documento e il procedimento penale relativo alla falsificazione di quello stesso documento hanno presupposti e obiettivi in parte differenti, potendo divergere nei risultati: per esempio è possibile che l’imputato nel giudizio penale venga assolto per non aver commesso il fatto, peraltro sussistente, e che il giudizio di querela di falso approdi, nondimeno, all’accertamento della falsità del documento. Ciò si verifica allorchè venga accertata la falsità oggettiva del documento ma non la commissione della falsificazione da parte dell’imputato.

Tuttavia l’efficacia dell’accertamento in sede penale ben può riverberare in sede civile ai sensi dell’art. 654 c.p.p. allorchè in entrambi i giudizi si controverta in ordine alla stessa circostanza mentre l’art. 211 disp. att. c.p.c. esige solo la potenziale attitudine della definizione del processo penale a dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell’altro processo, purchè sia già stata esercitata l’azione penale.

1.7. La Corte di appello di Bologna ha ignorato in sentenza la richiesta rinnovata di sospensione del giudizio formulata da parte della Coast con la comparsa costitutiva di nuovi procuratori del 26/6/2015, dopo la richiesta di rinvio a giudizio degli imputati, che coincidevano con una parte degli appellati- convenuti nel processo per querela di falso (con le eccezioni dei 18 soggetti indicati a pagina 11 del ricorso), benchè reiterata nelle udienze del 30/6/2015 e del 22/9/2015, con la nota del 27/3/2017 con nuova istanza di sospensione, all’udienza di precisazione conclusioni del 28/3/2017 e negli scritti conclusionali.

I convenuti nel processo civile e imputati in sede penale erano quindi undici, cioè M.S., + ALTRI OMESSI, mentre per altri due, C.E.M. e D.S. il processo pendeva in grado di appello a seguito di giudizio abbreviato.

Agli imputati erano stati contestati i reati di frode processuale, di truffa pluriaggravata e turbata libertà d’impresa.

1.8. Quel che rileva in questa sede è la dedotta violazione di legge, non essendo stata dedotta omissione di pronuncia, avendo la Corte implicitamente rigettato l’istanza, nè la mancanza di motivazione, per vero non lamentata specificamente, che appare comunque desumibile complessivamente dalla stessa ratio decidendi che ha risolto il merito della lite.

1.8.1. In primo luogo, occorre rilevare che nella specie la sospensione poteva essere tuttalpiù parziale.

La stessa ricorrente riconosce che la richiesta di rinvio a giudizio e il rinvio a giudizio riguardavano solo una parte di convenuti appellati (undici: M.S., + ALTRI OMESSI, più altri due, C.E.M. e D.S. il processo pendeva in grado di appello a seguito di giudizio abbreviato).

Per altri assegnatari non vi era stato, come riconosce la stessa ricorrente, alcun rinvio a giudizio. Si tratta di M.L., + ALTRI OMESSI.

1.8.2. In secondo luogo, non vi era alcuna imputazione penale per il delitto di falsità in scrittura privata e falsità in foglio firmato in bianco, di cui agli artt. 485 e 486 c.p., del resto oggetto di abrogazione ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, con la contestuale introduzione di corrispondenti illeciti civili soggetti a sanzioni pecuniarie (art. 4 dello stesso decreto 7/2016).

1.8.3. La prima imputazione, relativa al reato di frode processuale ex art. 374 c.p., riguardava un reato contro l’amministrazione della giustizia.

Il capo di imputazione era così strutturato: “perchè, in concorso fra loro, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso concretizzatosi nel corso di un procedimento civile, immutavano artificiosamente lo stato delle cose (contratti predattiloscritti ed in bianco) mediante il deposito in data 7/3/2008 presso il Tribunale di Forlì di 24 dichiarazioni delle parti con le quali confermavano di volersi avvalere dei documenti dimessi in atti nel fascicolo di parte depositato nella causa definita con sentenza n. 93/06 del Tribunale di Cesena….. al fine di trarre in inganno il Consulente Tecnico del Giudice e di conseguenza il Giudice in ordine alla titolarità dei posti di oreggio e alla reale posizione degli ipotetici assegnatari all’interno dell’approdo turistico (OMISSIS)…”.

La lettura del brano, dalla sintassi alquanto faticosa, non scorre del tutto agevolmente, ma la condotta di aver immutato artificiosamente lo stato delle cose (contratti predattiloscritti e in bianco) è indicata nell’aver depositato la dichiarazione di volersi avvalere dei documenti prodotti nella causa civile dinanzi al Tribunale di Cesena, senza esplicitare, tantomeno chiaramente, una specifica attività di falsificazione dei documenti.

Dal decreto che ha disposto il giudizio del 7/4/2016, allegato alla memoria illustrativa dei controricorrenti e prodotto anche da parte ricorrente, risulta che gli imputati erano stati assolti dal reato di cui al Capo A), ossia da quello di frode processuale ex art. 374 c.p. con sentenza ex art. 425 c.p.p. per intervenuta prescrizione.

1.8.4. Il secondo reato contestato di truffa pluriaggravata si riferisce ad artifici, fra cui false scritture e contratti prodotti in giudizio, anche in questo caso senza presupporre necessariamente la loro falsificazione da parte degli imputati.

Tant’è che come risulta dalla sentenza n. 516 del 27/10-12/12/2014 del GUP del Tribunale di Forlì, prodotta in allegato al ricorso in riassunzione, alcuni imputati, che avevano scelto il giudizio abbreviato, sono stati assolti dai reati loro ascritti loro sulla base di una motivazione che prescinde dalla falsità o meno dei documenti in questione.

A nulla rileva l’impugnazione della sentenza ad opera della parte civile perchè ai sensi dell’art. 576 c.p.p., comma 1, la parte civile può proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio.

Per gli altri imputati, che avevano scelto il rito ordinario, i controricorrenti hanno prodotto con la memoria illustrativa il dispositivo della sentenza di assoluzione in primo grado del Tribunale di Forlì il in data 6/10/2020 per insussistenza del fatto.

1.8.5. Il terzo reato contestato ossia la turbata libertà di imprese a nulla a che vedere con la falsità documentale.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti con riferimento al nuovo compendio probatorio e fattuale prodotto con la comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 26/6/2015, che comprendeva la richiesta di rinvio a giudizio e il materiale probatorio allegato dopo la caduta del segreto istruttorio, su cui la ricorrente aveva insistito nei verbali di udienza successivi, nella nuova istanza di sospensione e negli scritti conclusionali.

Il motivo non può essere accolto per due distinte ragioni.

2.1. In primo luogo la ricorrente, che ha prodotto la documentazione che lamenta sia stata ignorata dalla Corte di appello a fondamento del dedotto omesso esame di fatti decisivi, tardivamente solo con la memoria del 26/6/2015 a giudizio di appello in corso, non ha fornito la prova di essere incolpevolmente pervenuta in possesso di tali documenti, dopo la caduta del segreto istruttorio nel procedimento in cui era parte offesa, solo dopo la prima udienza del processo civile di querela di falso in appello (4/2/2014) e comunque non prima della citata memoria del 26/6/2015, tanto più che l’avviso di conclusione delle indagini penali era del 3/7/2013.

Non vi è quindi la necessaria prova che Coast sia incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile e che abbia prodotto i documenti appena le è stato possibile.

2.2. In secondo luogo e soprattutto, i citati documenti non attengono a fatti storici decisivi.

Non lo sono le citate informative di polizia giudiziaria che concernono ipotesi investigative tracciate dagli inquirenti, nè le deposizioni dei signori A., L. e B., per come riferite in ricorso compatibili con la non falsificazione dei documenti contrattuali; non lo sono neppure le dichiarazioni attribuite al sig. Z. che, così come riassunte in ricorso, si risolvono in una serie di cautelative e apparentemente elusive dichiarazioni di “non poter escludere” svariate circostanze prive di un contenuto chiaramente affermativo.

Tali circostanze, pur non esaminate dalla Corte di appello, non sarebbero comunque decisive per ribaltare un giudizio fondato sull’attendibilità di una analisi tecnico grafologica ritenuta puntuale, scrupolosa e approfondita.

2.3. L’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 – afferisce, nella prospettiva della novella che mira a ridurre drasticamente l’area del sindacato di legittimità intorno ai fatti, a dati materiali, ad episodi fenomenici rilevanti ed alle loro ricadute in termini di diritto, aventi portata idonea a determinare direttamente l’esito del giudizio (Sez. 1, n. 5133 del 05/03/2014, Rv. 629647 – 01).

Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Sez. 3, n. 16812 del 26/06/2018, Rv. 649421 – 01).

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per la radicale mancanza della motivazione circa le prove depositate ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, con la comparsa costitutiva di nuovo procuratore del 26/6/2015 e quindi ribaditi nelle udienze successive e negli scritti conclusionali del 26/5/2017 e 16/6/2017.

Da un lato, come argomentato con riferimento al precedente motivo, non vi è prova della tempestività della produzione dei documenti in questione sotto il profilo della loro incolpevole mancata produzione in precedenza nell’ambito del giudizio di appello dopo la discovery delle risultanze probatorie penali; dall’altro il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa. (Sez. 6 – 5, n. 19150 del 28/09/2016, Rv. 641115 – 01; Sez. 5, n. 2153 del 30/01/2020, Rv. 656681 – 01).

3. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate nella somma di Euro 5.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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