Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28646 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 09/11/2018), n.28646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19656/2017 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FARA SABINA N.

1, presso il Dr. FRANCO MICOZZI, rappresentato e difeso dagli

avvocati GREGORIANO VATRANO, ERNESTO MAZZEI;

– ricorrente –

contro

G. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LAZZARO SPALLANZANI 22, presso lo

studio dell’avvocato MAURO ORLANDI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MONICA BIELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 49/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata l’01/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE

MARINIS.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 1 febbraio 2017, la Corte d’Appello di Milano chiamata a pronunziarsi in sede di gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Lecco sulle domande proposte con tre distinti ricorsi poi riuniti da C.P. nei confronti della G. S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità di due sanzioni disciplinari e del successivo licenziamento intimatogli sempre per motivi disciplinari, dichiarava inammissibile il ricorso in appello;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto violata l’art. 434 c.p.c., nella sua nuova formulazione limitandosi il ricorso a riportare quanto dedotto in primo grado senza indicare quali passaggi della sentenza intendeva impugnare e proporre le relative modifiche;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il C., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Società;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 434 c.p.c., deduce la non conformità a diritto della pronunzia di inammissibilità dell’atto di appello resa dalla Corte territoriale, fondando la censura sull’asserita incongruità del giudizio espresso dalla Corte medesima, sia pur in coerenza con il novellato art. 434 c.p.c., rispetto all’atto così come redatto, non coincidente con la descrizione fattane nella motivazione dell’impugnata sentenza, in quanto recante le specificazioni richieste;

che il motivo risulta infondato, dovendosi condividere, alla luce di quanto illustrato in questa sede in relazione alla formulazione dell’atto di appello a confronto con quanto sul punto emerge dalla motivazione dell’impugnata sentenza – ove, mentre non si nega che, ritrascritti i tre ricorsi originari, il ricorrente abbia sollecitato il riesame della questione relativa alla competenza territoriale, contestato che la memoria presentata nel giudizio riassunto dalla Società non si rinvenisse rinvio alcuno alle argomentazioni originariamente esposte, lamentato la mancata ammissione dei propri mezzi di prova e l’omessa valutazione della congruità della comminata sanzione espulsiva, si rileva come l’odierno ricorrente si sia limitato ad avanzare tali censure senza confutare le motivazioni che avevano indotto il primo giudice a procedere nel modo contestato nè specificare le ragioni che supportavano le rilevate carenze valutative – il giudizio di inammissibile genericità dell’impugnazione cui è approdata la Corte territoriale;

che, pertanto condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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