Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28645 del 18/10/2021

Cassazione civile sez. I, 18/10/2021, (ud. 13/10/2021, dep. 18/10/2021), n.28645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28279/2020 r.g. proposto da:

T.S.G., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Erika

Pantano, con cui elettivamente domicilia in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza, n. 2230/2020, della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

depositata il giorno 07/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 6 luglio/7 settembre 2020, n. 2230, la Corte di Appello di Venezia respinse il gravame proposto da T.S.G. contro la decisione, resa dal tribunale di quella stessa città, reiettiva della sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria; rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari).

1.1. In particolare, quella corte ritenne: i) i fatti riferiti dal richiedente scarsamente attendibili e, comunque, inidonei a giustificare le sue richieste di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b),; ii) insussistenti, nella specifica zona della (OMISSIS) di provenienza del ricorrente, le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c) dell’appena menzionato D.Lgs.; iii) parimenti insussistenti fatti o accadimenti giustificativi della invocato rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. Avverso questa sentenza il T. ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c. – nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e nullità del procedimento – violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – omesso esame circa un fatto decisivo, il tutto in relazione all’art. 116 c.p.c., comma 1, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, ed D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, per avere il giudice violato i canoni legali di interpretazione degli elementi istruttori, nonché per avere omesso l’esame di un fatto decisivo”. Si contesta il percorso argomentativo della corte d’appello laddove qualifica i fatti non credibili, vaghi e non dettagliati, ascrivendosi al medesimo giudice di non aver adempiuto al dovere di collaborazione ufficiosa, avendo omesso di approfondire la valutazione delle condizioni, che fossero attuali ed aggiornate, del Paese di provenienza;

II) “Violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ed art. 118 disp. att. c.p.c. – nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e nullità del procedimento il tutto in relazione all’art. 115 c.p.c., al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, comma 1 e art. 14, nonché D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, per avere la corte d’appello omesso di applicare l’art. 14, lett. b) e c), in violazione dei criteri legali di valutazione degli elementi di prova con riferimento alla credibilità intrinseca del ricorrente”. Si censura il ragionamento della Corte lagunare che, ritenendo non credibile e scarsamente personalizzato il racconto del ricorrente, non ha applicato le fattispecie di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b) e c) così negandogli la protezione sussidiaria;

III) “Violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), in relazione agli art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c. – nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e nullità del procedimento – violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – omesso esame di un fatto decisivo, il tutto in relazione al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, del D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3-bis: per non avere il giudice valutato la vulnerabilità in relazione alla condizione di vita del ricorrente allegata in giudizio, nonché per avere omesso l’esame di un fatto decisivo”, criticandosi il mancato riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

IV) “Violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c. – nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente/contraddittoria e nullità del procedimento violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – omesso esame di un fatto decisivo, il tutto in relazione al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, del D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3-bis, e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per avere la Corte d’Appello ritenuto il ricorso manifestamente infondato con omesso esame di fatti decisivi e per aver ritenuto sussistenti i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater”. Si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’appello manifestamente infondato ed ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, condannando, altresì, il T. al pagamento delle spese di lite al Ministero dell’Interno, essendo la condanna fondata sull’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.

2. Le prime tre descritte doglianze, scrutinabili congiuntamente per la loro stretta connessione, si rivelano insuscettibili di accoglimento nel loro complesso.

2.1. Invero, la corte veneziana: i) ha negato attendibilità al racconto del richiedente protezione, così conseguentemente disattendendone la richiesta di riconoscimento, oltre che dello status di rifugiato, anche della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b); ii) ha escluso, sulla base della consultazione di affidabili ed aggiornate fonti di informazioni, delle quali ha pure dato puntualmente conto nel provvedimento impugnato, che nella regione della (OMISSIS) di provenienza del ricorrente sia attualmente riscontrabile una situazione di instabilità politico-sociale di livello così elevato da potere essere qualificata nei termini di quella “violenza generalizzata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che consente il riconoscimento nei confronti dello straniero della forma di protezione internazionale di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), (cfr. amplius, pag. 8-10 della sentenza impugnata); iii) quanto alla invocata protezione umanitaria (da scrutinarsi alla stregua della disciplina, da ritenersi applicabile ratione temporis – cfr. Cass., SU, nn. 29459-29461 del 2019 – di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6), ha evidenziato l’assenza di stati patologici di rilievo o di peculiari situazioni soggettive attestanti condizioni di vulnerabilità del richiedente protezione, altresì negando che il T. avesse dimostrato il raggiungimento di una effettiva integrazione nel tessuto sociale e culturale del Paese ospitante.

2.2. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che:

i) per effetto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 7 settembre 2020), deve ritenersi ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020, Cass. n. 23620 del 2020 e Cass. n. 4226 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 2042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l’identificazione dell’iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche e prive di qualsiasi riferimento ai motivi del contendere, tali da non consentire di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell’esistenza di una motivazione effettiva.

ii) la corte distrettuale ha esaurientemente esposto le ragioni del proprio convincimento circa la non credibilità del racconto dell’odierno ricorrente (cfr. amplius, pag. 5-6 della sentenza impugnata);

iii) la giurisprudenza di legittimità, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 7112 del 2021; Cass. n. 1501 del 2021; Cass. n. 17536 del 2020; Cass. n. 18446 del 2019), ha chiarito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (cfr., ex multis, Cass. n. 6191 del 2020, in motivazione; Cass. n. 32064 del 2018; Cass. n. 30105 del 2018), il quale deve ponderare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in Cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (con la precisa osservanza dei puntuali oneri di allegazione sanciti da Cass., SU, n. 8053 del 2014, qui, invece, rimasti inosservati), come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (tutte fattispecie qui assolutamente insussistenti), dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr., nel medesimo senso, Cass. n. 18550 del 2020; Cass. n. 17539 del 2020; Cass. n. 3340 del 2019). Deve, peraltro, rimarcarsi che, nella specie, la semplice lettura della sentenza oggi impugnata, nella parte in cui ha negato l’attendibilità dell’odierno ricorrente, presenta una motivazione ampiamente in linea con il minimo costituzionale sancito da Cass. S.U. n. 8053 del 2014;

iv) quanto al diniego della protezione sussidiaria, giova ricordare pure che la valutazione di inattendibilità del racconto del dichiarante osta al riconoscimento, oltre che dello status di rifugiato, anche della menzionata protezione quanto alle fattispecie di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) (cfr. Cass. n. 7112 del 2021 e Cass. n. 2959 del 2021, entrambe in motivazione), mentre, quanto a quella proposta giusta la lett. c) medesimo decreto, il provvedimento oggi impugnato ha comunque esaminato la situazione fattuale ed operato la ricostruzione della realtà socio-politica del Paese di provenienza del richiedente, compiutamente indicando le fonti internazionali consultate, debitamente aggiornate, ed ha rilevato che, sostanzialmente, in (OMISSIS) non si segnala attualmente una situazione di instabilità politico-sociale di livello così elevato da potere essere qualificata nei termini di quella “violenza generalizzata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”. Nella specie, inoltre, non vi è prova alcuna, né è stato specificamente dedotto dal ricorrente, di aver sottoposto all’attenzione della corte distrettuale (ed ancor prima al tribunale) le fonti oggi richiamate in ricorso;

v) la censura complessivamente afferente il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari si rivela inammissibile, risolvendosi, sostanzialmente, in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice a quo, cui il ricorrente intenderebbe opporre una diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie. Nessun decisivo rilievo assume, infine, da sola, ai fini della corretta applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 2, l’eventuale integrazione socio-lavorativa asseritamente raggiunta dal richiedente (ma concretamente esclusa dalla corte distrettuale), posto che vige nella materia de qua il principio di diritto secondo il quale non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia (cfr., nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 24413 del 2021, secondo cui “…occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano”; Cass., SU, n. 24959 del 2019. Cfr. anche Cass. n. 24104 del 2021, secondo cui “…lo svolgimento di attività lavorativa nel nostro Paese, da solo, non costituisce una ragione sufficiente per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, per più ragioni: i) perché la legge non stabilisce alcun automatismo tra lo svolgimento in Italia di attività lavorativa e la sussistenza di una condizione di “vulnerabilità”; ii) perché il permesso di soggiorno per motivi umanitari è una misura temporanea, mentre lo svolgimento di attività lavorativa, in particolare a tempo indeterminato, legittimerebbe un permesso di soggiorno sine die; iii) perché la “vulnerabilità” richiesta ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5 non può ravvisarsi nel mero rischio di regressione a condizioni economiche meno favorevoli (ex multis, Sez. 1, Ordinanza n. 17832 del 3.7.2019; Sez. 1, Ordinanza n. 17287 del 27.6.2019). Lo svolgimento di attività lavorativa in Italia, per contro, può essere solo uno dei fattori indizianti che, valutati unitamente a tutte le altre circostanze del caso concreto, può dimostrare la sussistenza di una condizione di vulnerabilità del richiedente asilo…”). A tanto deve solo aggiungersi che, come condivisibilmente affermato da Cass. n. 24904 del 2020, “in tema di protezione umanitaria, la condizione di vulnerabilità che legittima il rilascio del permesso di soggiorno di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, non comprende quella di svantaggio economico o di povertà estrema del richiedente asilo, perché non è ipotizzabile un obbligo dello Stato italiano di garantire ai cittadini stranieri parametri di benessere o di impedire, in caso di rimpatrio, l’insorgere di gravi difficoltà economiche e sociali”. Inoltre, la situazione del Paese di origine prospettata in termini generali ed astratti, come nel caso di specie, è di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (cfr. Cass. n. 17787 del 2021, in motivazione);

vi) a fronte di tale corretta operazione di sussunzione dei fatti allegati alle norme di legge di cui il ricorrente ha chiesto l’applicazione, le doglianze sviluppate nei motivi di ricorso in esame investono, sostanzialmente, il complessivo governo del materiale istruttorio (quanto alla sussistenza, o meno, della prova dei presupposti per la invocata protezione internazionale ed umanitaria), senza assolutamente considerare, da un lato, che la denuncia di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ivi formalmente proposte, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 2959 del 2021, in motivazione; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017, Cass. n. 2959 del 2021 e Cass., SU, n. 34476 del 2019); dall’altro, che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (formalmente invocato dal T. con le doglianze di cui al primo e terzo motivo), nel già richiamato testo qui applicabile ratione temporis, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (cfr. Cass. n. 395 del 2021, in motivazione; Cass., SU, n. 16303 del 2018, in motivazione; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 4477 del 2021, in motivazione; Cass. n. 395 del 2021, in motivazione, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).

3. Il quarto motivo, infine, è infondato in considerazione della declaratoria di inammissibilità delle prime tre doglianze, rivelandosi, pertanto, corretta l’avvenuta regolamentazione delle spese del giudizio di appello alla stregua del criterio della soccombenza e l’applicazione, in ragione del tenore della pronuncia ivi adottata, del raddoppio del contributo unificato.

4. Il ricorso, dunque, va respinto senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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