Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28645 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. I, 15/12/2020, (ud. 10/11/2020, dep. 15/12/2020), n.28645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11060/2019 r.g. proposto da:

H.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato

Massimo Preti, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via

Federico Cesi n. 21, presso lo studio dell’Avvocato Antonello

Pierro;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia

in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA depositata in

data 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 10/11/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. H.A. ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 2441/2018, reiettiva del gravame da lui proposto contro la decisione del tribunale della stessa città che, come già la commissione territoriale, aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale o di riconoscimento di quella umanitaria. Resiste, con controricorso, il Ministero dell’Interno.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, tenuto conto del racconto del richiedente, considerato inattendibile, e della concreta situazione socio-politica del suo Paese di provenienza (Bangladesh), ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento di ciascuna delle forme di protezione invocata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi, volti a censurare le argomentazioni con cui la corte distrettuale ha giudicato inattendibile l’appellante ed ha disatteso la sua domanda di protezione (sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o di quella umanitaria), denunciano, rispettivamente:

I) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951, della Direttiva Europea n. 32/2013 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 – Difetto di istruttoria e motivazione. Error in iudicando per non aver valutato le circostanze di fatto e di diritto in merito alla concessione dell’asilo politico o della protezione internazionale”;

II) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 della L. n. 189 del 2002, del D.P.R. n. 394 del 1999, del D.Lgs. n. 25 del 2008 e dell’art. 10 Cost., comma 3. Error in iudicando per non aver valutato delle circostanze di fatto e di diritto in merito alla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e dell’asilo costituzionale”;

III) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’onere probatorio – Violazione della Convenzione di Ginevra del 1951 – Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1 sotto altro profilo. Error in iudicando per non aver valutato le difficoltà a produrre mezzi di prova adeguati quando si fugge da un clima persecutorio”.

2. Tali doglianze, esaminabili congiuntamente perchè chiaramente connesse, sono complessivamente inammissibili.

2.1. Invero, la corte bolognese ha ampiamente esposto le ragioni che l’hanno indotta a considerare, come già ritenuto dal tribunale di quella stessa città, affatto inattendibile il racconto dell’odierno ricorrente (cfr., amplius, pag. 2 della sentenza impugnata). Muovendo da una siffatta valutazione negativa, ha escluso la possibilità di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, negando, in relazione a quest’ultima, pure la configurabilità dell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), atteso il compiuto accertamento circa la concreta situazione socio politica del (OMISSIS), Paese di provenienza dell’appellante. Quello stesso giudice, infine, ha negato anche l’invocata protezione umanitaria (la cui domanda è da scrutinarsi alla stregua della disciplina, da ritenersi applicabile ratione temporis – cfr. Cass., SU, nn. 29459-29461 del 2019 – di cui al D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6), evidenziando, sostanzialmente, l’assenza di peculiari situazioni soggettive attestanti condizioni di vulnerabilità del richiedente protezione.

2.1.1. Va ricordato, poi, che la giurisprudenza di legittimità ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 17536 del 2020; Cass. n. 18446 del 2019), chiarito che: i) la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (cfr., ex multis, Cass. n. 6191 del 2020, in motivazione; Cass. n. 32064 del 2018; Cass. n. 30105 del 2018), il quale deve ponderare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in Cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (tutte fattispecie qui concretamente insussistenti), dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr., nel medesimo senso, Cass. n. 18550 del 2020; Cass. n. 17539 del 2020; Cass. n. 3340 del 2019). Deve, peraltro, rimarcarsi che, nella specie, la semplice lettura della sentenza oggi impugnata, nella parte in cui ha negato l’attendibilità dell’odierno ricorrente, presenta una motivazione ampiamente in linea con il minimo costituzionale sancito da Cass. SU, n. 8053 del 2014, e che, in ogni caso, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 2 ottobre 2018), riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); II) in tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori, investe le domande formulate ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b) predetto decreto (cfr. Cass. n. 15794 del 2019; Cass. n. 4892 del 2019), mentre, quanto a quella proposta giusta la lett. c) medesimo decreto, il provvedimento oggi impugnato ha comunque esaminato la situazione fattuale ed operato la ricostruzione della realtà socio-politica del Paese di provenienza del richiedente, ha compiutamente indicato le fonti utilizzate (Rapporto EASO del dicembre 2017) ed ha escluso che il (OMISSIS) sia caratterizzato dalla presenza di un conflitto armato generatore di una situazione di violenza tanto diffusa ed indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante. Su questo preciso punto, la relativa censura dell’ H. si rivela del tutto generica, nemmeno essendo state indicate fonti diverse, precedentemente sottoposto all’attenzione della corte distrettuale, da cui attingere un convincimento diverso da quello esplicitato da quest’ultima (cfr. Cass. n. 29056 del 2019). Va, dunque, solo rimarcato che, come sancito dalla recentissima Cass. 9 ottobre 2020, n. 21932, “…chi intenda denunciare, in sede di legittimità, la violazione da parte del giudice di merito dell’obbligo di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per consentire a questa Corte di valutare la decisività della censura ha sempre l’onere di allegare che esistono COI aggiornate ed attendibili dimostrative dell’esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; di indicarne gli estremi; di riassumerne o trascriverne il contenuto, nei limiti strettamente necessari al fine di evidenziare che, se il giudice di merito ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso. In mancanza di questa allegazione (come accaduto nella fattispecie oggi all’esame di questa Corte. Ndr) il motivo va dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza (rectius, per difettosa esposizione del requisito della decisività), dal momento che sarebbe impossibile stabilire se, in caso di regressione del processo alla fase di merito, esista l’astratta possibilità di un differente esito del giudizio”.

2.2. A tanto deve soltanto aggiungersi che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati…”, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo, per contro, addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte (cfr. Cass. n. 2355 del 2020; Cass. n. 30105 del 2018); dall’altro.

2.3. Costituisce, infine, orientamento di legittimità ampiamento consolidato quello per cui il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, (cfr. Cass. n. 16362 del 2016; Cass. n. 11110 del 2019).

2.4. In definitiva, le doglianze sviluppate nei motivi di ricorso riguardano, sostanzialmente, il complessivo governo del materiale istruttorio (quanto alla sussistenza, o meno, della prova dei presupposti per le invocate forme di protezione), senza assolutamente considerare che la denuncia di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 e Cass., SU, n. 34476 del 2019).

3. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna H.A. al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA