Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28645 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 09/11/2018), n.28645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19571-2017 proposto da:

OFFICINE SAN GIOVANNI SRL, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE rappresentata e difesa

dall’avvocato ROBERTO NASUTI;

– ricorrenti –

contro

A.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati ALESSANDRA MAGLIOTTO, FEDERICA FERRO;

– controricorrente –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, ESTER

ADA VITA SCIPLINO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 263/2017 della CORTE D’APPELLO DI GENOVA, del

5/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE

MARINIS.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 11 maggio 2017, la Corte d’Appello di Genova, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Savona, accoglieva parzialmente la domanda proposta da A.V. nei confronti della Officine San Giovanni S.r.l. e INPS, avente ad oggetto la regolarizzazione contributiva del rapporto intercorso con la predetta Società per lo svolgimento di mansioni di operaio saldatore elettrico per i periodi ulteriori a quelli accertati, a seguito di denuncia del lavoratore, dall’INPS compresi tra il 4.1.2010 ed il 15.2.2012, riconoscendo essere il rapporto intercorso e la relativa contribuzione dovuta anche per i periodi 15.1/8.2.2011 e 11.32011/31.1.2012;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, alla luce delle testimonianze escusse, fondata la domanda relativamente ai periodi sopra indicati;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’ A. mentre l’INPS si è limitata a depositare procura speciale per la successiva difesa in udienza;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che la Società ricorrente ha poi depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., deduce la nullità del procedimento per aver la Corte territoriale fondato la propria pronunzia non su prove acquisite in sede istruttoria bensì su dichiarazioni rese in sede extragiudiziale senza garanzia del contraddittorio e, a detta della Società ricorrente, non confermate nell’escussione del teste;

che nel secondo motivo la medesima censura relativa all’inidoneità probatoria della dichiarazione extragiudiziale del teste è prospettata sotto il profilo della violazione, da parte della Corte territoriale del principio dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., non potendo tale onere su quella base ritenersi assolto;

che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati, dovendosi ritenere l’ammissibilità e la rilevanza probatoria della dichiarazione extragiudiziale del teste sulla base del rilievo formulato dalla Corte territoriale e solo apoditticamente confutato dalla Società ricorrente, per il quale la dichiarazione medesima risulta confermata dal teste in sede istruttoria e non trova smentita in altre risultanze processuali;

che pertanto, conformandosi alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei soli confronti dell’ A. non avendo l’INPS svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore di A.V. delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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