Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28644 del 09/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 09/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 09/11/2018), n.28644
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19500-2017 proposto da:
D.L., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ROSARIO SANTESE;
– ricorrente –
contro
FATTORIA DELL’ALENTO SOC. AGRICOLA SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1036/2016 della CORTE D’APPELLO DI SALERNO,
depositata il 14/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE
MARINIS.
Fatto
RILEVATO
che con sentenza del 1 febbraio 2017, la Corte d’Appello di Salerno, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Vallo della Lucania, rigettava la domanda proposta da D.L. nei confronti della Fattoria dell’Alento S.C. a R.L., avente ad oggetto l’accertamento della durata a tempo indeterminato e non a termine per 101 giornate annue del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti nei distinti periodi compresi tra L’1.5.1999 ed il 31.12.2007 ed il 4.1.2008 ed 1.3.2009;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’inattendibilità della testimonianza su cui il primo giudice aveva fondato in via esclusiva il proprio convincimento circa lo svolgersi del rapporto in termini contrastanti con le risultanze documentali attestanti l’impiego a tempo determinato del D. e con le ulteriori testimonianze escusse, derivandone l’incertezza del quadro probatorio e la conclusione del mancato assolvimento da parte del D. del relativo onere da cui ha fatto discendere l’infondatezza della domanda;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il D., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale la Società non ha svolto alcuna attività difensiva;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
Diritto
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio imputa alla Corte territoriale un approdo valutativo del materiale istruttorio approssimativo e non sufficientemente meditato cui soltanto si deve il rovesciamento del convincimento maturato dal primo giudice circa la decisiva rilevanza della testimonianza del C.;
che il motivo deve ritenersi inammissibile, emergendo, con tutta evidenza, dalla prospettazione di cui al ricorso, come la censura mossa, piuttosto che dar conto di elementi di fatto trascurati nell’iter valutativo seguito dalla Corte territoriale, miri alla confutazione degli argomenti in base ai quali la Corte medesima ha ritenuto il materiale istruttorio, puntualmente preso in considerazione, privo della rilevanza probatoria riconosciutagli dal primo giudice;
che, pertanto condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese per non aver la Società intimata svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018