Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28643 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. I, 15/12/2020, (ud. 10/11/2020, dep. 15/12/2020), n.28643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4172/2019 r.g. proposto da:

C.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato

Fabrizio Ceppi, presso il cui studio elettivamente domicilia in

Perugia, alla via Favorita n. 9;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia

in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA depositata il

19/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 10/11/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.A. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1670/2018, reiettiva del gravame da lui proposto contro la decisione del tribunale della stessa città che, come già la commissione territoriale, aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale o di riconoscimento di quella umanitaria. Resiste, con controricorso, il Ministero dell’Interno.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, tenuto conto del racconto del richiedente, considerato inattendibile (analogamente a quanto opinato dalla menzionata commissione e dal giudice di prime cure), e della concreta situazione socio-politica del suo Paese di provenienza ((OMISSIS), (OMISSIS)), ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento di ciascuna delle forme di protezione invocata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi di ricorso prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3”, sostanzialmente criticandosi la decisione impugnata nella parte in cui, del tutto erroneamente, aveva giudicato l’appellante non credibile;

II) “Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della Convenzione di Ginevra del 18 luglio 1951, ratificata con L. 24 luglio n. 722, modificata con Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con L. 14 febbraio 1970, n. 95, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 2, lett. e), e per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b)”, censurandosi la sentenza impugnata laddove aveva negato lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria basandosi, esclusivamente, sulla ritenuta inattendibilità dell’ A..

2. Tali doglianze, esaminabili congiuntamente perchè connesse, sono complessivamente inammissibili.

2.1. Invero, giova premettere che la corte bolognese ha ampiamente esposto le ragioni che l’hanno indotta a considerare, come analogamente avevano ritenuto il tribunale di quella stessa città, e, ancor prima, la commissione territoriale, affatto inattendibile il racconto dell’odierno ricorrente, sfornito di adeguati elementi di riscontro e contraddittorio (cfr., amplius, pag. 4-5 della sentenza impugnata). Muovendo da una siffatta valutazione negativa, ha escluso la possibilità di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, altresì negando, in relazione a quest’ultima, pure la configurabilità dell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), atteso il compiuto accertamento circa la concreta situazione socio politica dell'(OMISSIS), in (OMISSIS), Paese di provenienza dell’appellante.

2.1.1. Va ricordato, poi, che la giurisprudenza di legittimità ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 17536 del 2020; Cass. n. 18446 del 2019), chiarito che: i) la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (cfr., ex multis, Cass. n. 6191 del 2020, in motivazione; Cass. n. 32064 del 2018; Cass. n. 30105 del 2018), il quale deve ponderare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in Cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (vizio nemmeno concretamente prospettato dall’ A.), come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (tutte fattispecie qui insussistenti), dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr., nel medesimo senso, Cass. n. 18550 del 2020; Cass. n. 17539 del 2020; Cass. n. 3340 del 2019). Deve, peraltro, rimarcarsi che, nella specie, la semplice lettura della sentenza oggi impugnata, nella parte in cui ha negato l’attendibilità dell’odierno ricorrente, presenta una motivazione ampiamente in linea con il minimo costituzionale sancito da Cass. SU, n. 8053 del 2014; il) in tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori, investe le domande formulate ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b) predetto decreto (cfr. Cass. n. 15794 del 2019; Cass. n. 4892 del 2019), mentre, quanto a quella proposta giusta la lett. c) medesimo decreto, il provvedimento oggi impugnato ha comunque esaminato la situazione fattuale ed operato la ricostruzione della realtà socio-politica del Paese di provenienza del richiedente, compiutamente indicando le fonti internazionali consultate, ed ha escluso che l'(OMISSIS), in (OMISSIS), sia caratterizzato dalla presenza di un conflitto armato (invece esistente in altre zone del Paese) generatore di una situazione di violenza tanto diffusa ed indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante. Su questo preciso punto, la relativa censura dell’ A. si rivela del tutto generica, nemmeno essendo state indicate fonti diverse, precedentemente sottoposte all’attenzione della corte distrettuale, da cui attingere un convincimento diverso da quello esplicitato da quest’ultima (cfr. Cass. n. 29056 del 2019). Va, dunque, solo rimarcato che, come chiarito dalla recentissima Cass. 9 ottobre 2020, n. 21932, colui che intenda denunciare in sede di legittimità la violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice di merito non deve limitarsi a dedurre l’astratta violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ma ha l’onere di allegare l’esistenza e di indicare gli estremi delle COI che, secondo la sua prospettazione, ove fossero state esaminate dal giudice di merito avrebbero dovuto ragionevolmente condurre ad un diverso esito del giudizio. La mancanza di tale allegazione (come accaduto nella specie) impedisce alla Corte di valutare la rilevanza e decisività della censura, rendendola inammissibile.

2.2. A tanto deve soltanto aggiungersi che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati…”, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo, per contro, addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte (cfr. Cass. n. 2355 del 2020; Cass. n. 30105 del 2018).

2.3. Le uniche doglianze sviluppate in ricorso (che non investono il diniego di riconoscimento della protezione umanitaria) riguardano il complessivo governo del materiale istruttorio (quanto alla sussistenza, o meno, della prova dei presupposti per la invocata protezione sussidiaria e dello status di rifugiato), senza assolutamente considerare che la denuncia di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 e Cass., SU, n. 34476 del 2019).

3. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna C.A. al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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