Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28642 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. II, 23/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 6530/06) proposto da:

G.F. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti

Casciano Ugo e Anton Giulio Lana ed elettivamente domiciliato presso

lo studio del secondo, in Roma, alla via Emilio dè Cavalieri, n. 11;

– ricorrente –

contro

R.M. IN M. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata

e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso,

dall’Avv. Caffarelli Francesco ed elettivamente domiciliata presso il

suo studio, in Roma, via Tigrè, n. 37;

– controricorrente –

e

R.L. e R.S.;

– intimati –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 13/2005,

depositata l’8 gennaio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 15

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito l’Avv. Mario Melillo, per delega, nell’interesse del

ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l’accoglimento

del primo motivo del ricorso e per l’assorbimento degli altri due.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 30 aprile 1998 il sig. G. F., sul presupposto che in virtù della sopravvenuta risoluzione giudiziale di un contratto di compravendita di un proprio immobile per inadempimento degli acquirenti – loro consegnato, a seguito della conclusione del preliminare, in data anteriore alla stipula del definitivo – e della constatazione, dopo la restituzione in suo favore, di molteplici danni a detto immobile, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste gli stessi acquirenti R. M. in M., R.L. e R.S. per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni medesimi arrecati al suddetto immobile con relativo arredo da quantificarsi in corso di causa.

Nella costituzione della sola convenuta R.M. (che proponeva, a sua volta, domanda riconvenzionale per il riconoscimento di supposti miglioramenti apportati all’immobile in questione), il Tribunale adito, all’esito dell’esperita istruzione probatoria, con sentenza n. 139 del 25 gennaio 2002, rigettava entrambe le domande (quella principale e quella riconvenzionale) con compensazione delle spese giudiziali. A fondamento della decisione il giudice di prima istanza osservava che, poichè il prezzo di acquisto dell’immobile era stato convenuto in lire ottanta milioni ed il G., quale venditore, aveva già ricevuto la somma di lire cinquantotto milioni, dallo stesso trattenuta malgrado l’intervenuta risoluzione del contratto e l’ordine di restituzione contenuto nella relativa sentenza, si sarebbe dovuto considerare che il predetto importo trattenuto dall’attore era più che congruo sotto il profilo risarcitorio, nel mentre era rimasta sfornita di prova la domanda riconvenzionale formulata dall’unica convenuta costituita.

A seguito di rituale appello interposto dal G.F., la Corte di appello di Trieste, nella resistenza della sola appellata R.M., con sentenza n. 13 del 2005 (depositata l’8 gennaio 2005), rigettava il gravame e, per l’effetto, confermava l’impugnata sentenza, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di secondo grado in favore della R.M..

A sostegno dell’adottata sentenza, la Corte territoriale rilevava che, nella specie, al di là della questione circa l’applicabilità d’ufficio della compensazione giudiziale tra reciproci crediti, era emerso che il G. non aveva adeguatamente provato il fatto costitutivo della sua pretesa, non risultando riscontrato sufficientemente quali oggetti erano stati consegnati al momento della messa in disponibilità dell’immobile in favore dei promissari acquirenti e quali danni erano stati, pertanto, subiti.

Conseguentemente, a prescindere dalle indagini sulla compensazione, la domanda del G. andava respinta per difetto di prova con conferma della sentenza impugnata (sia pure in virtù di un diverso percorso argomentativo), in assenza di appello incidentale da proporsi da parte della costituita appellata.

Avverso la suddetta sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il G.F., articolato in tre motivi, al quale ha resistito con controricorso la sola R.M., mentre gli altri due intimati non hanno svolto attività difensiva nemmeno in questa sede. Il difensore del ricorrente ha depositato anche memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. con la conseguente nullità della sentenza, in relazione all’art 360 c.p.c., nn. 3 e 4, avendo la Corte territoriale respinto illegittimamente l’appello di esso G. sulla base di motivi e presupposti diversi rispetto a quelli a cui aveva posto riferimento il Tribunale di prima istanza (il quale aveva fondato la decisione sull’applicazione d’ufficio della compensazione giudiziale dei reciproci crediti tra le parti) e senza che, da parte dell’appellata, fosse stato svolto appello incidentale avverso il capo della sentenza con il quale era stata accertata la sussistenza dei danni lamentati oltre che la loro entità.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) nonchè la violazione o falsa applicazione dell’art. 445 c.p.p. (in ordine all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), sul presupposto che la Corte triestina, con motivazione del tutto insufficiente, aveva illegittimamente disapplicato lo stesso art. 445 c.p.p., in virtù del quale alla sentenza ex art. 444 c.p.p. (emanata, nel caso di specie, con riferimento ai reati di furto aggravato e danneggiamento a carico di R.M. e R. S.) – ancorchè non produttiva dell’efficacia propria del giudicato nel giudizio civile – avrebbe dovuto essere, comunque, ricondotta un’adeguata efficacia probatoria nel giudizio risarcitorio, totalmente esclusa, invece, dal giudice di appello.

3. Con il terzo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2729 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) nonchè per violazione o falsa applicazione dell’art. 1153 c.c. (sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), avuto riguardo alla circostanza che la Corte territoriale non aveva ritenuto emergente la prova del danno in virtù delle adeguate prove documentali e degli esiti delle escussioni testimoniali, senza trascurare che, nella fattispecie, la sentenza era stata fondata su un’erronea applicazione dell’art. 1153 c.c., dal momento che era inconfutabile la prova della malafede dei convenuti inadempienti all’atto della consegna e che difettava un titolo astrattamente idoneo a seguito della risoluzione giudiziale del contratto di compravendita dell’immobile avvenuta con efficacia “ex tunc”.

4. Il primo motivo del ricorso (pacificamente ammissibile perchè pienamente rispondente ai requisiti previsti dall’art. 366 c.p.c.), così come precedentemente riportato, è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Per come desumibile dalla richiamata narrativa, il giudice di primo grado, nel rigettare la domanda principale del G., aveva operato, d’ufficio (in modo, peraltro, giuridicamente opinabile: cfr, ad es., Cass. n. 2705 del 1981 e Cass. n. 3823 del 1995), una compensazione giudiziale tra l’importo versato dai R. a titolo di prezzo parziale con riferimento al risolto contratto di compravendita immobiliare e la somma dagli stessi assunta come dovuta all’attore a titolo risarcitorio per i danni dedotti come cagionati all’immobile di sua proprietà. Sulla scorta di tale motivazione, il giudicante di prime cure, pur pervenendo incongruamente (in dispositivo) al rigetto della domanda attorea, aveva, tuttavia, accertato e riconosciuto la sussistenza dei danni allegati dal G. nonchè la loro ascrivibilità alla condotta antigiuridica dei convenuti.

Avverso tale sentenza il G. (attuale ricorrente) aveva proposto appello facendo valere l’omessa ed erronea valutazione dei presupposti della domanda, nonchè l’illogicità della motivazione e la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato avendo il Tribunale di Trieste proceduto, d’ufficio, ad una compensazione giudiziale tra crediti contrapposti in difetto di qualsiasi domanda ad opera delle parti. L’appellata R.M., costituendosi in sede di gravame, aveva, dal suo canto, instato per il rigetto dell’appello e per la conferma dell’impugnata sentenza, da ritenersi giusta ed esattamente motivata ed esaustiva, chiedendone, pertanto, la conferma. A fronte delle doglianze dedotte dall’appellante principale e della posizione processuale espressa dall’appellata, la Corte territoriale è pervenuta al rigetto dell’appello sulla base di un percorso logico non corrispondente all’ambito di cognizione scaturito dall’effetto devolutivo, basando la sua motivazione su presupposti diversi rispetto a quelli a cui aveva posto riferimento il giudice di prima istanza (specificamente confutati con i motivi di gravame), non tenendo conto, altresì, della circostanza decisiva che la costituita appellata non aveva proposto appello incidentale nei confronti della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accertato la sussistenza dei danni lamentati e la presumibile entità degli stessi, che sarebbe stata certamente da contenere nel limite della somma di L. cinquantotto milioni che il G. aveva trattenuto a seguito dell’intervenuta risoluzione giudiziale definitiva del contratto di compravendita.

Infatti, la Corte triestina, prescindendo dalle indagini sulla disposta compensazione giudiziale e sulla rilevabilità d’ufficio (che costituiva, invece, l’oggetto principale della doglianza dell’appellante), con una motivazione non rispondente ai limiti dell’effetto devolutivo del gravame, ha rigettato l’appello sul presupposto che il G. non aveva dimostrato il proprio credito e che, perciò, lo stesso non avrebbe potuto costituire oggetto di compensazione.

Così statuendo, infatti, la Corte di appello ha obliterato l’accertamento ed il riconoscimento della sussistenza dei danni allegati dal G. su cui era stata fondata la sentenza di primo grado, in tal modo pronunciandosi “ultra petita” ed in violazione del principio devolutivo, dal momento che l’appello dello stesso G. non aveva investito il suddetto accertamento, ma, piuttosto, la compensazione impropriamente operata d’ufficio dal Tribunale in primo grado tra l’importo spettantegli a titolo risarcitorio e quello trattenuto (e precedentemente versato in suo favore) quale prezzo parziale della compravendita, poi giudizialmente risolta.

Conseguentemente, decidendo nei sensi di cui innanzi, la Corte territoriale è incorsa nella violazione del giudicato interno formatosi sul punto relativo al richiamato accertamento (logicamente presupponente il riconoscimento dei fatti allegati dal G.) non avendo l’appellata R.M. formulato ritualmente un tempestivo appello incidentale in proposito, essendosi limitata a chiedere il rigetto del gravame e la conferma dell’impugnata sentenza, ritenuta, peraltro, giusta e corretta anche sul piano motivazionale. A quest’ultimo riguardo si ricorda che la giurisprudenza di questa Corte (cfr, ad es., Cass. n. 10965 del 2004 e Cass. n. 14063 del 2006) è costante nel rilevare che i poteri del giudice di appello vanno determinati con esclusivo riferimento alle iniziative delle parti, ragion per cui, in assenza di impugnazione incidentale della parte (anche parzialmente) vittoriosa, la decisione del giudice d’appello non può essere più sfavorevole all’appellante e più favorevole all’appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata e non può, quindi, dare luogo alla “reformatio in peius” in danno dello stesso appellante principale. Da ciò consegue che la suddetta appellata, al fine di ampliare l’oggetto del gravame e di contestare l’accertamento di fatto logicamente presupposto dalla sentenza di primo grado sotto il profilo della sussistenza del credito risarcitorio vantato dall’attore (e, prima ancora, della riconducibilità della condotta dannosa ai convenuti), poi divenuto appellante principale, avrebbe dovuto costituirsi proponendo, a sua volta, appello incidentale, impedendo, in tal modo, la formazione del giudicato sostanziale in ordine al predetto accertamento, non risultando certamente idoneo a tale scopo (ovvero al fine di estendere il potere del sindacato devoluto al giudice di appello) il mero rinvio generico alle difese di primo grado contenute nella comparsa di risposta (per come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte anche in ordine all’interpretazione dell’art. 346 c.p.c., al fine di superare la presunzione di rinuncia alle domande od eccezioni anche implicitamente respinte dalla sentenza impugnata: cfr. Cass. n. 14267 del 1999 e, da ultimo, Cass. n. 5735 del 2011).

Alla stregua delle complessive argomentazioni esposte, deve, perciò, ritenersi che la Corte territoriale sia incorsa nelle violazioni dedotte con il primo motivo formulato dal ricorrente, al cui accoglimento consegue, sul piano logico-giuridico, l’assorbimento degli altri due motivi (che, infatti, investono i profili attinenti alla prova dei danni che restano superati per effetto della ravvisata fondatezza della prima doglianza implicante la sussistenza del dedotto giudicato interno), con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste che, nel conformarsi ai principi precedentemente enunciati, provvederà anche sulle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri due motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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