Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28642 del 18/10/2021

Cassazione civile sez. un., 18/10/2021, (ud. 14/09/2021, dep. 18/10/2021), n.28642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di sez. –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R.g. n. 11267/2020 proposto da:

COMUNE DI CITTADUCALE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo

studio dell’avvocato Claudio MARTINO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Mariella CARI;

– ricorrente –

contro

ERG HYDRO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore ed

E.ON PRODUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI

22, presso lo studio dell’avvocato Mauro ORLANDI, che li rappresenta

e difende;

– controricorrenti –

e contro

ACEA S.P.A., in proprio e quale mandataria di ACEA ATO 2 S.P.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA ADELAIDE 8, presso lo

studio dell’avvocato Paola TANFERNA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Eugenio BRUTI LIBERATI, e Alessandra

CANUTI;

– controricorrente –

nonché contro

PROVINCIA DI RIETI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 227/2019 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 9/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/9/2021 dal Consigliere Dott. ALDO CARRATO;

lette le memorie depositate dai difensori di tutte le parti

costituite.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel novembre 2012 l’ACEA s.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria con rappresentanza di ACEA ATO 2 s.p.a., notificava alla Provincia di Rieti, al Comune di Cittaducale e alla E.ON PRODUZIONE s.p.a. (concessionaria a valle della derivazione), un ricorso proposto dinanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche del Lazio, nel quale segnalava che la stessa ACEA, da un lato, e il citato Comune di Cittaducale, dall’altro, prelevavano le acque dalle sorgenti del fiume “(OMISSIS)” mediante due diverse condotte, chiedendo l’annullamento della Det. 29 agosto 2012, n. 246 con la quale la Provincia di Rieti aveva rilasciato al suddetto Comune la concessione in aumento (pari a 60 l/sec.) della portata della preesistente concessione (in misura di 20 l/sec.), nonché l’accertamento dell’obbligo del suddetto Comune di corrispondere per intero gli oneri di sottotensione alla predetta società E.ON o ad eventuali successori od aventi causa.

La ERG Hydro, in qualità di successore a titolo particolare della E.ON PRODUZIONE, intervenuta in giudizio, deduceva anch’essa l’illegittimità della nuova concessione laddove – non considerando il pregiudizio di sottotensione connesso al maggior prelievo di 80 l/sec. di acqua potabile recato al suo impianto idroelettrico sito a valle aveva omesso di prevedere l’indennizzo dei relativi oneri, chiedendo, cumulativamente, l’accertamento del suddetto obbligo con effetti “ex nunc”.

Con sentenza n. 29 del 2016 l’adito TRAP dichiarava la propria carenza di giurisdizione.

2. La ERG HYDRO s.r.l. e l’ACEA s.p.a. riassumevano separatamente il giudizio dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche e in entrambi i distinti giudizi si costituivano la Provincia di Rieti e il Comune di Cittaducale.

Previa riunione dei due giudizi, il TSAP, con sentenza n. 227/2019, annullava nei sensi di cui in motivazione l’impugnato provvedimento e, per l’effetto, accertava l’obbligo a carico del Comune di Cittaducale di corrispondere alla ERG Hydro s.r.l. gli oneri di sottotensione per il prelievo di 80 l/sec. dalle sorgenti del fiume “(OMISSIS)” a decorrere dall’inizio dell’aumento della derivazione. Con la citata sentenza condannava, altresì, in solido, il Comune di Cittaducale e la Provincia di Rieti al pagamento delle spese processuali.

A fondamento dell’adottata decisione il TSAP rilevava, in primo luogo, l’infondatezza dell’eccezione di estinzione del giudizio proposta dalle Amministrazioni resistenti in dipendenza dell’omessa notifica dell’atto di riassunzione da parte di ACEA alla società E.ON (che non era stata estromessa dal processo), sul presupposto che il giudizio era stato comunque riassunto nei confronti degli altri litisconsorti necessari e, peraltro, la stessa E.ON vi si era costituita.

Nel merito il TSAP riconosceva come fondata la domanda di annullamento dell’impugnato provvedimento riproposta con l’atto di riassunzione, evidenziando che la stessa Provincia di Rieti (per mero errore materiale indicata come Provincia di Chieti) e il citato Comune avevano ammesso espressamente che il maggior prelievo a monte generava oneri di sottotensione a valle, donde la configurazione del presupposto della debenza del relativo indennizzo, il cui peso incombeva sul soggetto che beneficiava dell’aumento di derivazione, ovvero sul Comune di Cittaducale e non su ACEA s.p.a..

Pertanto, in applicazione del R.D. n. 1775 del 1933, artt. 45 e 47 la determina oggetto di impugnativa non poteva che essere annullata nella parte in cui con essa si era ritenuto che il maggior prelievo non andava a modificare quello già concesso alla Soc. ACEA ATO 2 ma era in esso ricompreso e non interferiva con le utilizzazioni idroelettriche poste a valle. Di conseguenza, andava anche dichiarata la sussistenza dell’obbligo del Comune di Cittaducale di corrispondere gli oneri di sottotensione per il prelievo di 80 l/sec. dalle sorgenti del fiume “(OMISSIS)” a decorrere dall’inizio dell’aumento della derivazione.

3. Avverso la citata sentenza del TSAP ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, il Comune di Cittaducale, resistito con distinti controricorsi dall’ACEA s.p.a. (in proprio e quale mandataria con rappresentanza di ACEA ATO 2 s.p.a.) e dall’ERG Hydro s.r.l.

Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

I difensori di tutte le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 – il difetto di giurisdizione del TSAP, relativamente alla pronuncia di accertamento dell’obbligo di pagamento degli oneri di sottotensione, sull’asserito presupposto che la relativa domanda coinvolgeva questioni afferenti al rapporto tra diversi concessionari, la cui cognizione, pertanto, si sarebbe dovuta considerare sottratta alla giurisdizione del TSAP ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 143 e rimessa, invece, a quella del TRAP, quale giudice ordinario specializzato in relazione all’art. 140 citato R.D.

2. Con la seconda censura l’ente ricorrente deduce – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’assunta violazione e falsa applicazione degli artt. 228 c.p.c. e ss. e art. 2731 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.

In particolare il Comune di Cittaducale contesta l’impugnata sentenza nella parte in cui il TSAP ha deciso la causa sulla base di una ritenuta “confessione” proveniente dalla Provincia di Rieti e dallo stesso Comune (quanto a quest’ultimo, sulla base di un’affermazione contenuta nella comparsa di costituzione in giudizio dinanzi al TRAP del 18 febbraio 2013), dalla cui lettura sarebbe emersa la conferma dell’esistenza della sottotensione, ossia della diminuzione della portata di valle, quale effetto diretto dell’aumento della portata concessa allo stesso Comune.

Senonché, osserva quest’ultimo, non avrebbe potuto essere attribuita valenza confessoria alle dichiarazioni contenute nel richiamato atto difensivo costitutivo, dal momento che lo stesso non risultava essere stato sottoscritto dalla parte e, in ogni caso, le relative dichiarazioni avrebbero dovuto essere apprezzate nella loro interezza, con particolare riguardo alla parte in cui si era ribadito che l’aumento del quantitativo di derivazione idrica non importava alcun minor afflusso di acqua agli impianti gestiti dalla società E.ON.

3. Con la terza doglianza il Comune ricorrente ha prospettato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, sul presupposto che, nell’impugnata sentenza, il TSAP non aveva considerato la piena e radicale contestazione in ordine alla sottotensione in danno delle utenze a valle.

4. Con il quarto ed ultimo mezzo l’ente ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 47 denunciando l’erroneità dell’impugnata sentenza laddove aveva riconosciuto l’obbligo di esso Comune di corrispondere alla ERG Hydro s.r.l. gli oneri da sottotensione per l’intero quantitativo di acqua derivato (80 l/sec) e non già – soltanto – per la portata di 60 l/sec., oggetto dell’incremento disposto con il provvedimento provinciale impugnato.

5. Ritengono queste Sezioni unite che il primo motivo articolato dal Comune ricorrente è infondato e va, perciò, respinto.

E’, infatti, agevolmente sostenibile che la giurisdizione di legittimità del TSAP, in caso di accoglimento di impugnativa della domanda di annullamento di un provvedimento amministrativo in tema di derivazione di acque pubbliche, si estende anche alle conseguenti domande inerenti i correlati accertamenti degli obblighi economici dipendenti per i quali risulta chiesta la condanna a carico della parte che vi è onerata.

Ed invero la giurisprudenza di queste Sezioni unite ha già avuto modo di affermare univocamente che, su un piano generale, la giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 143 non è limitata ai soli giudizi impugnatori, ma si estende a quelli di accertamento e risarcitori, rientrando nella tutela giurisdizionale intesa a far valere la responsabilità della P.A. per attività provvedimentale illegittima, sia l’azione con cui il privato chieda l’annullamento del provvedimento illegittimo, sia l’azione con cui invochi il risarcimento del danno, in forma specifica e per equivalente, con la conseguenza che al suddetto giudice può essere chiesta la tutela demolitoria e, insieme o successivamente, la tutela risarcitoria completiva, ma anche la sola tutela risarcitoria, senza che la parte debba in tal caso osservare il termine di decadenza pertinente all’azione di annullamento (cfr. Cass. SU n. 10148/2012 e Cass. SU n. 9534/2013).

6. E’ privo di fondamento anche il secondo motivo.

Occorre invero osservare al riguardo che, in effetti, diversamente da quanto con esso prospettato, il TSAP non ha ricondotto un’efficacia confessoria al contenuto dell’atto di costituzione dinanzi al TRAP del Comune ricorrente, ma ha ritenuto che, in base allo stesso (ed esercitando il potere di libero apprezzamento di cui all’art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 116 c.p.c.), non fosse stata contestata la circostanza che, per effetto dell’aumento del prelievo disposto con la determinazione provinciale, gravasse sullo stesso Comune l’obbligo di corrispondere al concessionario a valle i relativi oneri di sottotensione. Infatti, il tenore del passaggio argomentativo del predetto atto di costituzione sul punto è inequivocabile (così come riportato a pag. 15 del controricorso dell’ACEA) e, in ogni caso, il TSAP è pervenuto a tale conclusione prendendo in considerazione tutte le deduzioni delle parti in causa, in esse incluse le dichiarazioni rese dalle Pubbliche Amministrazioni complessivamente interessate con riferimento alla sottotensione derivante dal maggiore prelievo concesso con la determinazione provinciale e al soggetto tenuto a corrispondere i relativi oneri.

Del resto, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 27000/2016, n. 20867/2020 e n. 16016/2021) quello secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

7. Anche la terza doglianza è destituita di fondamento e deve, quindi, essere rigettata.

Invero, la valutazione del fatto assunto come oggetto di esame è stata adeguatamente compiuta dal TSAP ed in base ad essa è stata accertata la sussistenza in capo al Comune ricorrente dell’obbligo di corrispondere ad Erg Hydro s.r.l. gli oneri di sottotensione derivanti dal maggior prelievo concesso con la determinazione provinciale impugnata ed annullata.

8. E’, invece, fondato l’ultimo motivo, che merita, perciò, accoglimento per le ragioni che seguono.

Esso consiste specificamente nella denunciata violazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 47 (e non in una mera contestazione dell’apprezzamento relativo al “quantum” di acqua derivato), in virtù della quale è stato legittimamente dedotto che, nel caso in questione, non avrebbe potuto essere accertato l’obbligo di corresponsione per l’intero quantitativo ricevuto di 80 l/sec bensì solo quello oggetto dell’incremento disposto con il provvedimento impugnato ritenuto illegittimo, mediante il quale era stata autorizzata una portata di 60 l/sec, sul presupposto della riconosciuta legittimità della pregressa concessione (con D.M. LL.PP. 17 luglio 1957) relativa al quantitativo di 20 l/sec., che, pertanto, non poteva considerarsi in aggiunta a quella assentita con la determina annullata come facente parte di una nuova totale concessione, diversamente, perciò, da quanto erroneamente ritenuto nell’impugnata sentenza.

Pertanto, nella fattispecie, avrebbe dovuto essere dichiarato sussistente l’obbligo a carico del Comune ricorrente di corrispondere a Erg Hydro s.r.l. gli oneri di sottotensione per il prelievo di 60 l/sec (anziché di 80 l/sec, come ritenuto con la sentenza del TSAP) dalle sorgenti del fiume “(OMISSIS)” a decorrere dall’inizio dell’aumento della derivazione (per effetto del provvedimento amministrativo annullato).

9. In definitiva, previo rigetto dei primi tre motivi, va accolto il quarto, cui consegue la relativa cassazione dell’impugnata sentenza ed il rinvio della causa al TSAP in diversa composizione, il quale provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il quarto motivo del ricorso e rigetta i primi tre; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

 

 

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