Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28642 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 09/11/2018), n.28642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 900-2017 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MEDAGLIE D’ORO 113, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

PANETTA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ENEA AGENZIA NAZIONALE LE NUOVE TECNOLOGIE L’ENERGIA E LO SVILUPPO

ECONOMICO SOSTENIBILI;

-intimata –

e

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– interventore –

avverso la sentenza n. 1885/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 22 marzo- 20 luglio 2016 numero 1885 la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l’effetto, respingeva la domanda proposta da B.M., dipendente di ENEA-AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (in prosieguo: ENEA) per il riconoscimento di un livello economico superiore del CCNL ENEA nonchè per la erogazione degli incentivi previsti dalla L. n. 109 del 1994, art. 18 e dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 92.

che, per quanto ancora in discussione, la Corte territoriale osservava che il Tribunale aveva correttamente ritenuto – sulla base di una articolata motivazione che l’appellante non censurava – che la procedura selettiva per la acquisizione del livello economico superiore (livello 9.2) si fosse svolta nel rispetto dei criteri previsti dal bando (Det. direttore generale 23 dicembre 2008 prot. 808). La Commissione esaminatrice si era limitata a conferire concretezza, razionalità e possibilità di riscontro al criterio previsto al punto a) del bando (spessore e tipologia delle attività svolte e dei risultati conseguiti), senza alcuna innovazione dello stesso.

Quanto alla domanda risarcitoria, dalla L. n. 109 del 1994, art. 18 si ricavava un obbligo della amministrazione: di costituire un fondo interno per la erogazione degli incentivi; di ripartire detto fondo tra il personale degli uffici tecnici della amministrazione; di emanare un regolamento per determinare le modalità di erogazione del fondo.

Il B. aveva azionato il diritto agli incentivi per la progettazione anche per attività provenienti da altro ente (CONSORZIO RFX); inoltre non risultavano rispetto alle attività dedotte la tipologia dell’opera, i criteri per la ripartizione delle somme in considerazione delle “responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere” o la tipologia dei lavori e se egli avesse svolto la attività di progettazione. Erano dunque carenti, come ritenuto dal primo giudice, le allegazioni del ricorso; il B. si era limitato ad affermare di avere svolto funzioni di responsabile unico del procedimento relativamente a procedure di gara e, su mandato e nell’interesse dell’Ente datore di lavoro, di avere assolto incarichi di direttore dei lavori e partecipato a collaudi, come dall’elenco allegato;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso B.M., articolato in due motivi, cui ENEA non ha opposte difese; ha depositato controricorso la AGENZIA DELLE ENTRATE;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis codice di procedura civile;

che alla adunanza del 4 aprile 2018 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per incompatibilità del Consigliere DE MARINIS;

che la comunicazione è stata rinnovata per la adunanza odierna.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia; nullità della sentenza.

Ha esposto che la Corte d’appello aveva respinto la domanda di superiore inquadramento fondata sull’irregolare espletamento della procedura selettiva indetta nel dicembre 2008 assumendo che le valutazioni sul punto della pronunzia di primo grado non fossero state oggetto di censura. Ha dedotto di avere puntualmente censurato la pronuncia di primo grado, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata;

– con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – violazione e falsa applicazione della L. n. 109 del 1994, art. 18 nella formulazione recata dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 92, comma 5, come modificato dal Decreto n. 152 del /008 (rectius: D.L. 23 ottobre 2008, n. 162 convertito con modificazione in L. 22 dicembre 2008, n. 201) nonchè omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza.

La censura investe la pronunzia di rigetto della domanda relativa agli incentivi.

Il ricorrente ha esposto che la sentenza impugnata si fondava su una norma (L. n. 109 del 1994, art. 18) non più vigente e sostituita del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 92, comma 5, come modificato dal D.L. n. 152 del 2008 (rectius: D.L. 23 ottobre 2008, n. 162). Ha esposto di aver fatto riferimento nell’atto di appello al nuovo testo normativo, che prevedeva l’attribuzione di un diritto soggettivo pieno agli incentivi, con obbligo dell’amministrazione di adottare un proprio regolamento.

L’ENEA aveva adottato il regolamento solo nell’anno 2010; per le attività svolte in epoca anteriore e contemplate dalla norma sugli incentivi la mancata adozione del regolamento era fonte di un obbligo risarcitorio. Ha assunto che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che la domanda si riferisse agli incentivi per una attività di progettazione, dal momento che non erano stati affatto richiesti incentivi per la progettazione ma per i diversi compiti di responsabile del procedimento, direttore dei lavori, collaudatore; ciò attestava la erronea interpretazione dei contenuti della domanda.

Nell’atto di appello, censurando la statuizione del Tribunale, si era osservato che i fatti costitutivi erano stati compiutamente esposti nel ricorso introduttivo del giudizio attraverso il prospetto riepilogativo inserito alla pagina 2, che era corredato dalla indicazione di criteri di ripartizione dell’incentivo dichiarati conformi a quelli accolti nel successivo regolamento approvato da ENEA nel 2010.

Inoltre nel fascicolo di primo grado era stato depositato un elenco analitico degli incarichi espletati.

Nell’atto di appello si osservava che la specificazione richiesta dal Tribunale quanto ai contenuti ed ai risultati delle attività svolte era del tutto ultronea, in quanto la previsione normativa collegava il diritto all’incentivo alla mera esecuzione dell’incarico (che si era chiesto di provare per testi, prova erroneamente ritenuta superflua).

Si era altresì rilevato che il quantum del risarcimento avrebbe dovuto essere parametrato alla percentuale massima di legge sul corrispettivo dell’appalto – (non essendovi ragione giuridica per l’applicazione retroattiva della riduzione percentuale dello 0,5 prevista dal regolamento ENEA)- e che la affermata limitazione dell’incentivo ai soli incarichi di progettazione trovava smentita nello stesso regolamento dell’ENEA;

che ritiene il Collegio si debba respingere il ricorso;

che, invero:

– quanto al primo motivo, la sentenza ha pronunciato sul motivo di appello in relazione al quale si denunzia il vizio di cui all’art. 112 c.p.c..

Invero la Corte territoriale ha preso in esame la dedotta violazione dei criteri di selezione fissati dal bando per la progressione economica (pagina 5 della sentenza – dal terzo capoverso e pagina 6 – primo periodo) ed ha ritenuto infondati i rilievi della parte appellante.

In apertura dell’iter moitivazionale vi è la statuizione di rigetto del motivo di appello (“I rilievi della parte non sono fondati.”).

Di poi il collegio argomenta sul rispetto da parte della Commissione esaminatrice dei criteri di valutazione fissati dal bando.

Il ricorso si fonda sulla valorizzazione di un mero inciso della sentenza (“Il Tribunale…, sulla base di articolata motivazione che la parte non censura,…” pagina 5, ultimo capoverso) che, letto nel complesso della motivazione, non sorregge una pronunzia di inammissibilità del motivo di appello ma, piuttosto, rafforza la statuizione di “correttezza” (“Il Tribunale ha correttamente ritenuto…”) della valutazione del primo giudice circa la mancata innovazione dei criteri del bando.

– quanto al secondo motivo, con il quale si denunziano il vizio di violazione di legge ed il vizio di omessa pronunzia, rispettivamente si rileva:

– sotto il primo profilo che – anche a voler ammettere che tutti gli incarichi per i quali si deduceva la mancata erogazione degli incentivi ricadessero ratione temporis nel regime di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 92 (piuttosto che sotto la disciplina del L. n. 109 del 1994, art. 18 richiamata in sentenza) – parte ricorrente sarebbe comunque priva di interesse a denunziare l’ipotetico vizio di sussunzione.

La Corte di merito, infatti, ha ritenuto che dalla disciplina di legge (L. n. 109 del 1994, art. 18) derivasse un diritto soggettivo del dipendente alla erogazione degli incentivi ed un corrispondente obbligo della Amministrazione ad adempiere, compiendo gli atti a ciò necessari ovvero: la predisposizione del fondo; la fissazione dei criteri di ripartizione con proprio regolamento; la distribuzione delle somme (pagina 6 della sentenza, 4^ capoverso).

Sul punto, dunque, le deduzioni del B. sono state accolte e la difesa è priva di interesse a dolersi di una ipotetica falsa applicazione di legge.

– quanto al vizio di omessa pronunzia, è evidente che la sentenza ha preso in esame il motivo di appello, che ha rigettato ritenendo la assenza di allegazioni specifiche sulle opere svolte e sulle responsabilità assunte e, quindi, sui compensi cui il B. avrebbe avuto diritto in caso di adozione da parte di ENEA del dovuto regolamento sugli incentivi.

Trattasi di un giudizio di fatto (di genericità del ricorso introduttivo del giudizio in punto di allegazione del danno derivato dall’inadempimento dell’ente) che avrebbe potuto essere impugnato in sede di legittimità unicamente con la deduzione di un vizio della motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Nella fattispecie di causa (anche a voler superare la diversa qualificazione delle censure operata dal ricorrente) la deducibilità del vizio di motivazione è, tuttavia, preclusa dall’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, applicabile ratione temporis, in quanto tanto il Tribunale che la Corte d’appello hanno ritenuto la genericità delle allegazioni del ricorso in punto di incarichi svolti ed incentivi per l’effetto maturati.

Per completezza si osserva che non risulta censurata la ulteriore ratio decidendi della sentenza, consistente nel rilievo che il B. aveva chiesto il diritto agli incentivi anche per attività di alto ente (Consorzio RFX);

che pertanto il ricorso deve essere respinto;

che deve essere dichiarata la inammissibilità del controricorso di AGENZIA DELLE ENTRATE, parte del tutto estranea alla lite;

che pertanto non vi è luogo a rifusione delle spese, essendo rimasta intimata ENEA;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara inammissibile l’intervento della Agenzia delle Entrate. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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