Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28641 del 23/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28641 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

correzione di errore
materiale

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROMEO MATERA Annunziata

(RMO NNZ

65D58

C352D),

rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso
iscritto al R.G. n. 26109 del 2010, dall’Avvocato
Ferdinando Emilio Abbate, presso lo studio del quale in
Roma, via Andrea Doria n. 48, è elettivamente domiciliata;
– ricorrente
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

pro

tempore;
– intimato per la correzione di errore materiale occorso nella
sentenza della Corte di cassazione n. 5117 del 2013,
depositata in data 1° marzo 2013.

8901

Data pubblicazione: 23/12/2013

Udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 12 novembre 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Stefano Petitti.
Ritenuto

che,

definendo un giudizio di equa

proposto da Romeo Matera Annunziata nei confronti del
Ministero della giustizia, la Corte di cassazione, con
sentenza depositata in data 10 marzo 2013, n. 5117, così ha
deciso: “dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie
il secondo. Cassa il decreto impugnato in relazione al capo
sulle spese e, decidendo nel merito, condanna
l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente le
spese del giudizio: che determina, per il giudizio di
merito, nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 600 per
diritti ed Euro 490 per onorari, oltre spese generali ed
accessori di legge; e, per il giudizio di legittimità, in
510,00 oltre accessori di legge”;
che l’originaria ricorrente, come rappresentata e
difesa nel giudizio iscritto al R.G. n. 26109 del 2010,
per la correzione di errore materiale, lamentando che la
Corte di cassazione, liquidando le spese legali, ha omesso
di disporne la distrazione, chiesta in ricorso, in favore
del difensore antistatario
Abbate;

Avvocato

Ferdinando Emilio

riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89,

che, essendosi ravvisate le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata
redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico

Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione:
«[(…)] L’istanza è fondata.
Dal testo del ricorso deciso da questa Corte risulta che il
difensore della ricorrente, Avvocato Ferdinando Emilio
Abbate, aveva chiesto la distrazione in proprio favore
delle spese e dei compensi, così come dal testo del ricorso
introduttivo del giudizio di merito emerge che analoga
richiesta egli aveva formulato con riferimento alle spese
di quel giudizio.
La sentenza di questa Corte ha tuttavia omesso di
pronunciare al riguardo.
Va in proposito ricordato che, in caso di omessa pronuncia
sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal
difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa
indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di
correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e
288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di
impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione
qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di

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Ministero.

correzione, infatti, oltre ad essere in linea con il
disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. – che
ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di
aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e

costituzionale della ragionevole durata del processo,
garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore
distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un
rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc.
civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di
cassazione (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037).
In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, per esservi accolto, dovendosi apportare alla
sentenza n. 5117 del 2013 di questa Corte la seguente
correzione di errore materiale: nel dispositivo, alla fine,
dopo la parola “legge.”, deve aggiungersi “Dispone la
distrazione delle spese come liquidate, sia per il giudizio
di merito che per quello di legittimità, in favore del
difensore del ricorrente, Avvocato Ferdinando Emilio
Abbate, dichiaratosi antistatario”»;
che il Collegio condivide la proposta di decisione,
alla quale del resto non sono state rivolte critiche di
sorta;
che dunque, in accoglimento della istanza, nella
sentenza di questa Corte 1° marzo 2010, n. 5117, deve

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spese consente il migliore rispetto del principio

essere apportata la seguente correzione di errore
materiale: nel dispositivo, alla fine, dopo la parola
“legge.”,

deve aggiungersi “Dispone la distrazione delle

spese come liquidate, sia per il giudizio di merito che per

ricorrente, Avvocato Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratosi
antistatario”;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del
presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie in parte l’istanza di correzione di

errore materiale e dispone che nella sentenza di questa

Corte 1° marzo 2010, n. 5117, sia apportata la seguente
correzione di errore materiale: nel dispositivo, alla fine,
dopo la parola “legge.”, deve aggiungersi “Dispone la
distrazione delle spese come liquidate, sia per il giudizio
di merito che per quello di legittimità, in favore del
difensore del ricorrente, Avvocato Ferdinando Emilio
Abbate, dichiaratosi antistatario”. Dispone altresì che la
presente correzione venga annotata sull’originale della
sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione Civile della Corte suprema di cassazione, il
12 novembre 2013.

quello di legittimità, in favore del difensore del

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