Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28641 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. I, 15/12/2020, (ud. 23/10/2020, dep. 15/12/2020), n.28641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17867-2019 proposto da:

K.S., rappresentato e difeso dall’avv. MASSIMO GILARDONI, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

PROCURA GENERALE CORTE CASSAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 498/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 21/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. il Tribunale di Brescia rigettava il ricorso avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Brescia aveva respinto la domanda di K.S. volta al riconoscimento della detta protezione.

Interponeva appello il K. e la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza oggi impugnata, n. 498/2019, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione K.S. affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce l’ammissibilità del ricorso per Cassazione e l’applicabilità del termine di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c.

La censura è inammissibile, in quanto essa non contiene alcuna critica alla decisione impugnata. In proposito, va ribadito il principio per cui “Alla radice di ogni impugnazione deve essere individuato un interesse giuridicamente tutelato, identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile, attraverso la rimozione della statuizione censurata, e non già un mero interesse astratto a una più corretta soluzione di una questione giuridica non avente riflessi pratici sulla soluzione adottata. E’ dunque inammissibile, per difetto d’interesse, un’impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte e che sia diretta quindi all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9877 del 28/04/2006, Rv. 588785).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,7 e 14 del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 artt. 2 e 3 della Convenzione E.D.U., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè la Corte di Appello avrebbe escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria senza procedere ad una disamina della situazione interna del (OMISSIS), Paese di origine del K., ed in particolare della zona del Casamance, e senza considerare la sua condizione di vulnerabilità individuale derivante dalle torture subite durante la sua permanenza in Libia.

La censura è fondata.

La sentenza impugnata ricostruisce la situazione esistente in (OMISSIS) facendo riferimento alle informazioni tratte dai siti internet “(OMISSIS)” (cfr. pag. 4), (OMISSIS) (cfr. pag. 5) e (OMISSIS) (cfr. pag. 6).

Nessuno di detti siti, invero, rientra tra le fonti indicate del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, che impone al giudice di esaminare la domanda di protezione internazionale “… alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che dette informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell’art. 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative”.

Le Country of Origin Information (cosiddette “C.O.I.”) assumono dunque un ruolo centrale nell’istruzione e nella decisione delle domande di protezione internazionale, poichè la relativa decisione deve essere assunta, per precisa disposizione normativa, sulla base delle notizie sul Paese di origine, o di transito, del richiedente che siano tratte da fonti informative specifiche ed aggiornate. Il giudice di merito, pertanto, non può esimersi dal dar conto, in motivazione, della C.O.I. in concreto consultata e dell’informazione specifica da essa tratta, poichè l’omissione non consente di verificare l’attendibilità e la pertinenza dell’informazione utilizzata per la decisione e si riflette, pertanto, in una valutazione di scienza privata, in aperta violazione dell’obbligo di collaborazione istruttoria previsto e declinato dal già richiamato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Nè è consentita la decisione del ricorso sulla base di C.O.I. non comprese tra quelle indicate dal richiamato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, posto che detta norma mira ad assicurare la duplice garanzia, che le domande di riconoscimento della protezione internazionale siano valutate “… alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati…” e che dette informazioni siano “… elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa”. Il legislatore ha in tal modo inteso assicurare una duplice forma di garanzia, tanto in merito al contenuto della fonte informativa, che deve essere specifico e aggiornato, quanto in relazione alla provenienza delle informazioni, che devono promanare da organismi ufficiali o comunque da agenzie ed enti operanti a livello internazionale nel settore della tutela dei diritti umani. E’ evidente che la previsione legislativa si giustifica con la convergente esigenza di assicurare l’uniformità delle decisioni sulle domande di protezione internazionale e l’autorevolezza del criterio di valutazione; non può, di conseguenza, essere ritenuta conforme al dettato normativo una decisione che non sia fondata su alcuna delle fonti indicate dalla disposizione in esame, ma soltanto su informazioni tratte da siti diversi, non compresi nell’elenco formulato dal legislatore e quindi non idonei ai fini della garanzia di uniformità ed autorevolezza di cui anzidetto. Il ricorso a dette fonti “esterne” alla previsione normativa, infatti, può essere ritenuto ammissibile solo in aggiunta, ma giammai in sostituzione, delle C.O.I. espressamente elencate dal legislatore.

Merita, al riguardo, di essere affermato il seguente principio, che costituisce la specificazione ulteriore di un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte: “Il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata, da individuare nell’ambito di quelle elencate dal legislatore, ed il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174; Cass. Sez.2, Ordinanza n. 9230 del 20/05/2020, Rv. 657701; Cass. Sez.1, Ordinanza n. 13255 del 30/06/2020, Rv. 658130).

A tal fine, il giudice di merito è tenuto ad indicare l’autorità o ente dalla quale la fonte consultata proviene e la data o l’anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento previsti dal richiamato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Il ricorso ad informazioni tratte da fonti diverse da quelle indicate dal già richiamato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, è consentito solo in aggiunta a quelle specificamente elencate dalla disposizione, posto che quest’ultima è ispirata alla convergente ratio di assicurare da un lato l’uniformità del criterio valutativo delle domande di protezione internazionale, che vanno scrutinate in base a notizie precise ed aggiornate sul Paese di origine del richiedente, e dall’altra l’autorevolezza della fonte dalla quale le informazioni poste a fondamento del predetto criterio valutativo sono in concreto tratte”.

Dall’accoglimento del secondo motivo, nei termini appena indicati, deriva l’assorbimento del terzo, con il quale il ricorrente censura il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

In definitiva, va dichiarato inammissibile il primo motivo, va accolto il secondo e va dichiarato assorbito il terzo. La sentenza impugnata va cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Brescia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte di Appello di Brescia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA