Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28640 del 23/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28640 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

correzionedierrore

ORDINANZA

materiale

sul ricorso proposto da:
BUONO Angelo (BNU NGL 55T20 A455A), rappresentato e difeso,
per procura a margine del ricorso iscritto al R.G. n. 6669
del 2008, dall’Avvocato Alfonso Luigi Marra, domiciliato in
Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della
Corte suprema di cassazione;
– ricorrente contro

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MINISTERO

in persona del

Ministro pro tempore;
– intimato per la correzione di errore materiale occorso nella
sentenza della Corte di cassazione n. 15828 del 2010,
depositata il 5 luglio 2010.

8300

Data pubblicazione: 23/12/2013

Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12 novembre 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Stefano Petitti.
Ritenuto

che,

definendo un giudizio di equa

proposto da Buono Angelo nei confronti del Ministero della
giustizia, la Corte di cassazione, con sentenza depositata
il 5 luglio 2010, n. 15828, così ha deciso: “accoglie in
parte qua il ricorso; cassa il decreto impugnato e,
decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione al
pagamento di 1.500,00 per indennizzo, con interessi
legali dalla domanda (-)”;
che ricorre il Buono, come rappresentato e difeso nel
giudizio iscritto al R.G. n. 6669 del 2008, per la
correzione di errore materiale, lamentando che la Corte di
cassazione, abbia omesso di specificare nel dispositivo che
la condanna al pagamento della somma di 1.500,00 per
indennizzo deve avvenire “in favore del ricorrente Buono
Angelo”;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata
redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico
Ministero.

riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89,

Considerato

che il relatore designato ha formulato la

seguente proposta di decisione:
«[(…)] L’istanza è fondata.
Effettivamente, nel dispositivo della sentenza n. 15828 del

condanna dell’amministrazione al pagamento della somma
liquidata a titolo di indennizzo debba essere effettuato in
favore del ricorrente Buono Angelo.
Non può invece essere accolta la domanda di distrazione
delle spese del presente procedimento, formulata dal
difensore antistatario nella istanza di correzione di
errore materiale, atteso che nel procedimento di correzione
degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis cod.

proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese
processuali (Cass., S.U., n. 9438 del 2002; Cass. n. 10203
del 2009).
In conclusione, l’istanza può essere trattata in camera di
consiglio, dovendosi apportare alla sentenza n. 15828 del
2010 di questa Corte la seguente correzione di errore
materiale: nel dispositivo, dopo la parola “pagamento”
vanno inserite le seguenti: “in favore del ricorrente Buono
Angelo”;
che il Collegio condivide la proposta di decisione,
alla quale del resto non sono state rivolte critiche di
sorta;

3

2010, sopra riportato, non risulta specificato che la

che dunque, in parziale accoglimento della istanza,
nella sentenza di questa Corte 5 luglio 2010, n. 15828,
deve essere apportata la seguente correzione di errore
materiale: nel dispositivo, dopo la parola “pagamento”
vanno inserite le seguenti: “in favore del ricorrente Buono

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del
presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie in parte l’istanza di correzione di
errore materiale e dispone che nella sentenza di questa
Corte 5 luglio 2010, n. 15828, deve essere apportata la
seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo,
dopo la parola “pagamento” vanno inserite le seguenti: “in
favore del ricorrente Buono Angelo”. Dispone altresì che la
presente correzione venga annotata sull’originale della
sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione Civile della Corte suprema di cassazione, il
12 novembre 2013.

Angelo”;

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