Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2864 del 06/02/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2018, (ud. 12/01/2018, dep.06/02/2018),  n. 2864

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Giudice di Pace di Ragusa, con la ordinanza n. 343 del 2016 (pubblicata il 19 dicembre 2016), ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal sig. M.A., cittadino tunisino, contro il suo provvedimento di espulsione ed accompagnamento alla frontiera, atteso che egli non avrebbe conferito la procura alle liti al proprio difensore per il tramite del consolato.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il predetto signor sig. M.A., con atto notificato il 26 gennaio 2017, sulla base di due motivi, con i quali lamenta l’erroneità della decisione perchè il conferente l’incarico era presente sul territorio nazionale e non all’estero.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

Il ricorso è manifestamente fondato, in relazione ai due mezzi, alla luce del principio di diritto enunciato da questa Corte (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3675 del 2012) e secondo cui “Avverso il provvedimento di espulsione emesso ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n.286, può essere proposto ricorso al giudice di pace, sia conferendo procura al difensore, con autentica delle sottoscrizioni da parte del medesimo, se lo straniero si trovi sul territorio nazionale, sia rilasciando la procura presso l’autorità consolare del Paese dove sia stato rimpatriato; la nullità della procura alle liti con sottoscrizione autenticata dal difensore, pertanto, sussiste solo nel caso sia accertato che al momento del rilascio lo straniero era all’estero. (Nella specie, è stato cassato il decreto del giudice di pace che ha dichiarato la nullità della procura con sottoscrizione autenticata dal difensore, senza accertare se lo straniero fosse presente nel territorio nazionale, come dallo stesso affermato in quanto detenuto)”.

Infatti, il primo giudicante ha postulato l’unicità della forma di conferimento dell’incarico defensionale, quella della procedura consolare, senza tener conto e verificare la possibilità che la procura fosse stata, legittimamente, rilasciata dal ricorrente al proprio difensore quando ancora era presente sul territorio nazionale.

Il decreto impugnato va, pertanto, cassato con rinvio della causa al Giudice di Pace di Ragusa che, in persona di diverso giudicante, si atterrà al richiamato principio di diritto e provvederà anche sulle spese di questa fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, al Giudice di Pace di Ragusa in persona di altro giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 1 Civile, il 12 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2018

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