Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2864 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, (ud. 03/10/2016, dep.03/02/2017),  n. 2864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. D’ISA Claudio – Consigliere –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

Dott. ACETO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6533-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

O.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTEVIDEO 21,

presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO DELLA CORTE, rappresentata

e difesa dagli avvocati PAOLO LUCIANO FERRARI, ALBERTO ZOLI giusta

delega in calce;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 21/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA, depositata il 25/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/10/2016 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che ha chiesto che ha

chiesto l’accoglimento;

udita il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avverso la sentenza n. 21/63/11 del 25.01.2011, della CTR della Lombardia, sezione di Brescia che, confermando la sentenza n. 91/10/2009 del 25.11.2009 della CTP di Brescia, relativa alla compravendita di un terreno da O.L. alla Immobiltre Srl, ha annullato l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, perchè notificato solo alla parte venditrice, ricorre l’Agenzia delle Entrate per mezzo dell’Avvocatura dello Stato chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 57 e 76 in combinato disposto con l’art. 1292 c.c., con contestuale falsa applicazione degli artt. 1301-1306 cod. civ.. Lamenta la ricorrente Agenzia che erroneamente i giudici di secondo grado, dichiarando nullo l’accertamento notificato solo alla venditrice, non hanno riconosciuto operativo il principio dettato dall’art. 1292 cod. civ., secondo il quale ciascun coobbligato solidale può essere costretto all’adempimento per l’intero, ritenendo erroneamente che la mancata notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro ad uno dei coobbligati in solido, possa consentire anche al destinatario della notifica, di eccepire che la quantificazione della pretesa impositiva nei suoi confronti è limitata all’ammontare dichiarato nell’atto di compravendita.

Con controricorso, la contribuente O.L., parte venditrice ed unico soggetto destinatario della notifica del provvedimento, sostiene che nel caso di obbligazione solidale la richiesta del tributo deve essere notificata a tutti i coobbligati pena l’inesistenza dell’obbligazione solidale, anche al fine della rivalsa, essendo la notifica dell’atto impositivo essenziale a tal fine.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale deve essere accolto, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Ritiene, infatti, questo collegio che, secondo quanto già deciso da questa Corte con la sentenza n. 4047 del 2007, è un principio cardine della disciplina della solidarietà dell’obbligazione tributaria, che caratterizza anche l’imposta di registro a norma del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, quello stabilito dal disposto dell’art. 1292 cod. civ. che prevede che ciascun coobbligato può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri. Ne consegue che l’amministrazione finanziaria creditrice, in quanto ha facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, validamente opera in tal senso senza alcun dovere di notificare l’avviso anche ai coobbligati i quali, dopo il pagamento ad opera del responsabile d’imposta, non possono chiedere il rimborso all’amministrazione finanziaria senza vanificare la facoltà di scelta del creditore di chiedere l’adempimento ad uno qualsiasi degli obbligati solidali. A tal proposito nella decisione qui richiamata si osserva che se, fosse consentito al coobbligato non destinatario dell’avviso di liquidazione, di chiedere il rimborso del pagamento effettuato da altro coobbligato solidale, di fatto verrebbe svuotato di contenuto il precetto che attribuisce al creditore la facoltà di rivolgersi ad uno qualsiasi dei coobbligati. D’altra parte, salvo prova contraria, nei rapporti con il creditore si presume che l’obbligato intimato intanto abbia provveduto al pagamento, in quanto abbia avuto l’assenso da parte di tutti gli altri coobbligati, nei cui confronti, altrimenti, non potrebbe esercitare il diritto di regresso ex art. 1299 c.c.. Pertanto, quando, come nella specie, un avviso di liquidazione sia stato notificato soltanto ad uno dei coobbligati e questo abbia adempiuto per tutti, si presume che tutti gli altri coobbligati, esposti all’azione di regresso o rivalsa, siano stati informati ed abbiano deciso di non impugnare l’avviso stesso. Con la ulteriore conseguenza che il rapporto tributario deve considerarsi definito senza vi sia la possibilità di richiedere il rimborso di quanto pagato.

Va pertanto accolto il ricorso dell’Agenzia e cassata la sentenza impugnata, con rinvio, per una nuova decisione alla CTR Lombardia, in diversa composizione, che dovrà attenersi al principio secondo cui, l’Amministrazione ha la facoltà di scegliere l’obbligato solidale al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l’avviso anche agli altri; il pagamento dell’imposta comporta la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei coobbligati solidali, i quali non possono chiedere il rimborso dell’imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica ed abbiano deciso di non impugnare l’avviso di liquidazione, ma, eventualmente, hanno titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all’azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente. La CTR provvederà, inoltre, anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche perchè provveda sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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