Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28639 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. I, 15/12/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 15/12/2020), n.28639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16353/2019 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in Verona (VR), via Stella

n. 19, presso lo studio dell’avv. Paolo Tacchi Venturi, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

02/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- M.S., proveniente dalla (OMISSIS), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Brescia avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure della protezione umanitaria.

Con provvedimento emesso in data 2 maggio 2019, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- Il giudice del merito ha rilevato, in particolare, che il racconto effettuato dal richiedente circa le ragioni del suo espatrio non può essere ritenuto credibile, essendo risultato “generico”, “incongruo” e “non plausibile”.

Il ricorrente, di etnia (OMISSIS), ha affermato di temere, nel caso di rientro in patria, di essere ucciso dai musulmani, i quali avrebbero imposto alla maggioranza cristiana di rinunciare al proprio culto: tale dichiarazione – ha rilevato il giudice contrasta con le informazioni rese disponibili dalle COI, secondo le quali “la popolazione cristiana è minoritaria nel paese africano”, che, d’altra parte, è “Paese molto tollerante”.

Con riguardo al tema della protezione sussidiaria, il Tribunale ha rilevato pure che, secondo quanto riferito dai report COI aggiornate al 2017, la (OMISSIS) non risulta presentare, nell’attuale, indici specifici e peculiari di pericolosità.

Quanto infine alla protezione umanitaria, il giudice ha rilevato che non risultano riscontrabili specifiche situazioni soggettive che legittimino il riconoscimento di siffatta concessione.

3.- Avverso questo provvedimento M.S. ha presentato ricorso, affidato a quattro motivi di cassazione.

Il Ministero non ha svolto difese nell’ambito del presente grado di giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- I motivi di ricorso presentanti dal ricorrente censurano il decreto impugnato: (i) col primo motivo, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per non avere il Tribunale di Brescia esaminato lo svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente e le condizioni di salute dello stesso, in relazione alla domanda di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3; (ii) col secondo motivo, per avere il Tribunale ritenuto il racconto del ricorrente non credibile in violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; (iii) col terzo motivo, per violazione dell’art. 122 c.p.c., in relazione all’art. 14, lett. c), per l’utilizzo di fonti e documentazione non tradotte nella lingua italiana nel provvedimento di rigetto; (iv) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) per l’impiego di fonti informative non idonee.

5.- Il ricorso è inammissibile.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, va osservato che lo stesso lamenta l’omesso esame dello svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente, da un lato, e le condizioni di salute dello stesso, dall’altro. Il motivo, tuttavia, non indica nè quale sarebbe il tipo di attività lavorativa non esaminata dal giudice del merito, nè la patologia di cui soffrirebbe il ricorrente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

Il motivo, pertanto, difetta del requisito dell’autosufficienza (art. 366 c.p.c.).

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che la valutazione di non credibilità del racconto consiste in una valutazione di merito, non censurabile in sede di legittimità.

Il terzo motivo di ricorso, concernente l’uso della lingua inglese nel processo, è inammissibile. Invero, come già ritenuto da Cass., 16 settembre 2019, n. 22979, il giudice può citare fonti di conoscenza in lingua inglese purchè ciò “non arrechi pregiudizio al diritto di difesa delle parti”.

Nel caso di specie, il Tribunale bresciano ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria riportando le fonti COI (aggiornate al 2017) in lingua inglese, fermo restando che il resto del provvedimento è redatto in lingua italiana e che, in ogni caso, il diritto di difesa delle parti non è stato leso in alcun modo, avendo il giudice del merito esposto le ragioni del rigetto della domanda di protezione sussidiaria in lingua italiana.

Il quarto motivo censura la mancata concessione della protezione sussidiaria per l’impiego di fonti informative non idonee: tale motivo, come i precedenti, è da ritenersi inammissibile, in quanto il Tribunale ha rigettato tale forma di protezione sulla base di fonti informative aggiornate al 2017 e attendibili (report COI).

6.- Non ha luogo provvedere alla liquidazione delle spese del presente procedimento, stante la mancata costituzione del Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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