Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28639 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 09/11/2018), n.28639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26795-2016 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 53,

presso lo studio dell’avvocato CATALDO MARIA DE BENEDICTIS, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO

PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 716/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 14/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

Che la Corte d’appello di L’Aquila respingeva l’appello proposto avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda avanzata da P.C., in qualità di erede di D.B.M., diretta all’accertamento del diritto della dante causa alla ricostruzione del trattamento pensionistico in regime di pro rata estero, con riferimento all’applicazione dell’incremento in cifra fissa di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 3 e di conseguenza il suo diritto, nella qualità, a percepire la somma conseguente al predetto incremento;

che, a fondamento della decisione, la Corte rilevava che lo stesso ufficio aveva già emesso una decisione sulla medesima questione in data 27/2/2014, a seguito di domanda azionata direttamente dalla D.B. e che, non risultando impugnata la sentenza, la questione non poteva essere riproposta, poichè l’accertamento compiuto faceva stato ex art. 2909 c.c. non solo tra le parti ma anche tra gli eredi ed aventi causa;

che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il P. sulla base di unico motivo illustrato con memoria;

che l’Inps resiste con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Che con unico motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva che a passare in giudicato è l’accertamento della situazione sostanziale inter partes e che nel caso in esame, essendo stata omessa una pronuncia nel merito – per essersi la Corte d’appello limitata alla declaratoria di inammissibilità per intervenuta decadenza ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 nel giudizio svoltosi nei confronti della dante causa dell’odierna ricorrente – la tutela del diritto poteva essere ancora liberamente esercitata in giudizio;

che il motivo è infondato, stante la natura sostanziale della decadenza di cui si discute, affermata in via definitiva nei confronti della dante causa dell’odierno ricorrente con accertamento idoneo a determinare l’effetto preclusivo del giudicato;

che la giurisprudenza consolidata di questa Corte ha più volte ribadito “che la decadenza sostanziale di cui si discute “è di ordine pubblico” (art. 2968 e 2969 c.c.), in quanto annoverabile fra quelle dettate a protezione dell’interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l’ente previdenziale, di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l’efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto” (Cass. n. 12718 del 29/05/2009, conforme Cass. n. 3990 del 29/02/2016);

che, pertanto, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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