Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28638 del 23/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28638 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione —
opposizione a decreto di
rigetto della domanda

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

FERRARIO Manlio Davide Mario, rappresentato e difeso, per
procura in calce al ricorso, dall’Avvocato Francesco
Tafuro, presso lo studio del quale in Roma, via Orazio n.
3, è elettivamente domiciliato;

– ricorrente

contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore;

intimato

avverso il decreto della Corte d’appello di Brescia
depositato in data 8 febbraio 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12 novembre 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Stefano Petitti.

8858
AI

Data pubblicazione: 23/12/2013

Ritenuto che Ferrario Manlio Davide Mario ricorre per
cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di
Brescia depositato il 22 febbraio 2013, con il quale è
stata rigettata l’opposizione da lui proposta avverso il

designato ha respinto il ricorso proposto ai sensi della
legge 24 marzo 2001, n. 89, come modificata dalla legge n.
134 del 2012, disponendo altresì la condanna del ricorrente
al pagamento in favore della Cassa delle ammende della
somma di euro 2.000,00, nonché al pagamento delle spese
processuali in favore del Ministero dell’economia e delle
finanze;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata
redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico
Ministero.
Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione:
«[(m)] Il ricorso, depositato il 22 febbraio 2013 presso la
Cancelleria della Corte d’appello di Brescia e da questa
trasmesso alla Corte di cassazione, non è stato notificato
ad alcuno.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

decreto in data 21 settembre 2012, con cui il giudice

Si propone pertanto la trattazione del ricorso in camera di
consiglio perché lo stesso possa ivi essere dichiarato
inammissibile ai sensi dell’art. 375, n. 1, cod. proc.
civ.»;

alla quale del resto non sono state rivolte critiche di
sorta, atteso che nella memoria depositata dal ricorrente a
seguito della notificazione della relazione, nessun rilievo
è stato svolto sul contenuto della relazione, essendosi il
ricorrente limitato a ribadire le ragioni svolte in
ricorso;
che non può avere rilievo la notificazione del ricorso
con l’allegato avviso di fissazione della discussione dello
stesso nell’adunanza camerale del 12 novembre 2013, atteso
che la detta notificazione, peraltro erroneamente
effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato e
non anche presso l’Avvocatura generale nei suoi uffici di
via dei Portoghesi n. 12 in Roma, è inidonea a far venir
meno la rilevata causa di inammissibilità del ricorso;
che, invero, essendo il decreto impugnato stato
depositato in data 8 febbraio 2013, il termine semestrale
di cui all’art. 327 cod. proc. civ. veniva a scadere il 23
settembre 2013, mentre la irrituale notificazione del
ricorso è avvenuta il 29 ottobre 2013, allorquando il
decreto impugnato era ormai passato in giudicato;

3

che il Collegio condivide la proposta di decisione,

che il ricorso deve essere quindi dichiarato
inammissibile;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del
presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione Civile della Corte suprema di cassazione, il
12 novembre 2013.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

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