Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28638 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. I, 15/12/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 15/12/2020), n.28638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12235/2019 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in Brescia (BS), via

Alessandro Luzzago n. 7, presso lo studio dell’avv. Federico Scalvi,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), dom ex lege c/o Avv.tura Gen.

Stato;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2020 dal Consigliere Relatore ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- O.F., proveniente dalla terra della (OMISSIS) ((OMISSIS)), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Ancona avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure della protezione umanitaria.

Con provvedimento emesso in data 10 aprile 2019, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- Il giudice del merito ha rilevato, in particolare, che “i fatti narrati dal sig. O. potrebbero essere astrattamente riconducibili ai motivi di persecuzione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 avendo egli dichiarato, in estrema sintesi, di essere fuggito dal suo paese a motivo del proprio orientamento sessuale, temendo di essere ucciso dai membri della propria comunità ed essendo in (OMISSIS) l’omosessualità considerata un reato”. Tuttavia, il racconto del ricorrente – ha proseguito il provvedimento – risulta non credibile, stante la genericità delle affermazioni e le contraddizioni in cui è incorso il ricorrente anche durante l’interrogatorio libero.

Con riguardo al tema della protezione sussidiaria, il Tribunale ha rilevato che, secondo quanto riferito dai report COI risalenti al 2018, la zona di origine del ricorrente ((OMISSIS)) non viene a presentare, nell’attuale, indici specifici e peculiari di pericolosità. Il quadro complessivo di questa terra – ha annotato il decreto – non segnala “alcuna rilevante perdita di controllo da parte delle autorità governative”.

Quanto poi alla protezione umanitaria, il giudice ha rilevato che non risultano riscontrabili specifiche situazioni soggettive che legittimino il riconoscimento di siffatta concessione. Inoltre, il ricorrente “non ha problemi di salute, ha piena capacità lavorativa, è persona scolarizzata e ha ancora nel paese d’origine i propri legami affettivi”.

3.- Avverso questo provvedimento O.F. ha presentato ricorso, affidato a quattro motivi di cassazione.

Il Ministero ha depositato atto di costituzione tardiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- I motivi di ricorso presentanti dal ricorrente censurano il decreto del Tribunale: (i) col primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) per non aver il Tribunale ritenuto credibile il ricorrente a causa della contraddittorietà di alcune dichiarazioni; (ii) col secondo motivo, per avere il Collegio respinto la domanda di protezione sussidiaria senza alcun approfondimento circa l’altissimo tasso di corruzione presente in (OMISSIS) e il rischio di persecuzione legato all’omosessualità del ricorrente, in violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g, h, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 nonchè delle lett. f. e g. D.Lgs. n. 25 del 2008; (iii) col terzo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 per omesso esame della documentazione prodotta e delle dichiarazioni del ricorrente; (iv) col quarto motivo, per violazione del D.L. n. 113 del 2018 in tema di protezione speciale.

5.- Il ricorso è inammissibile.

5.1.- Per quanto riguarda il primo motivo, occorre osservare che “in tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a) essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati”, cosicchè “la valutazione di non credibilità del racconto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (cfr. Cass. n. 27503/2018; Cass. n. 29358/2018).

Nella specie, il giudice del merito ha ritenuto il racconto del ricorrente non credibile con riferimento al proprio orientamento sessuale, stante la genericità delle affermazioni e la presenza di numerosi elementi di incongruenza.

5.2.- Il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria in capo al richiedente. In primo luogo, occorre precisare che il giudice del merito ha rigettato la domanda sussidiaria sulla base delle fonti COI aggiornate al 2019, dalle quali è emersa l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione richiesta, in quanto “nella zona sud non sono segnalati scontri riconducibili a (OMISSIS) (…). La situazione non sembra comunque tale da determinare una rilevante e stabile perdita di controllo da parte delle autorità governative (…). Non vi è alcun rischio reale che un civile possa essere personalmente colpito da una violenza indiscriminata”.

Quanto al rischio di persecuzione, legato alla presunta omosessualità del ricorrente, il Collegio ha formulato un giudizio di totale inattendibilità dello stesso, sì da rendere del tutto priva di fondamento la domanda di protezione sussidiaria in relazione al rischio di persecuzione gravante sul ricorrente.

5.3.- Il terzo motivo di ricorso lamenta l’omesso esame, da parte del Tribunale bresciano, della documentazione prodotta e delle dichiarazioni svolte sin dalla domanda di protezione internazionale, in violazione del dovere di cooperazione istruttoria del giudice.

In proposito occorre osservare che il motivo difetta del necessario requisito dell’autosufficienza (art. 366 c.p.c.), in quanto non indica neppure quali sarebbero i documenti, prodotti dal ricorrente, non esaminati dal giudice del merito. Inoltre, il riesame delle dichiarazioni del ricorrente attiene ad un giudizio di merito, non censurabile in sede di legittimità.

5.4.- Il quarto motivo di ricorso, infine, non espone alcuna ragione di vulnerabilità, riferibile in modo specifico alla persona del richiedente, che sia stato trascurato dall’esame del merito.

6.- Le spese del giudizio di legittimità non sono da liquidare, non essendosi costituito tempestivamente il Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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