Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28638 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2018, (ud. 09/05/2018, dep. 09/11/2018), n.28638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22121-2016 proposto da:

IRETI SPA, già IREN EMILIA SPA, IREN SPA già IRIDE SPA, in persona

dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO

VESCI, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO

GUASCO, GIOVANNA PACCHIANA PARRAVICINI;

– ricorrenti –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA

– intimata –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO ed EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 204/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 24/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Genova confermò la sentenza di primo grado che, pronunciandosi in sede di opposizione ad avviso di addebito, aveva accertato la sussistenza dell’obbligo contributivo di IREN Emilia s.p.a. per CIGS, CIGO e mobilità, oltre somme aggiuntive e sanzioni e, in accoglimento dell’appello incidentale dell’INPS, aveva condannato le società al pagamento delle spese di lite del primo grado, liquidando, altresì, a carico delle stesse le spese del grado;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società Ireti s.p.a., già Iren Emilia s.p.a., risultante dalla fusione per incorporazione delle società originariamente ricorrenti, nonchè, ad adiuvandum, Iren s.p.a. sulla base di quattro motivi;

che l’INPS non si è costituito;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Che con il primo motivo le ricorrenti, deducendo plurime violazioni di legge nonchè vizio di motivazione, hanno censurato la decisione per avere ritenuto dovuti i contributi per cigs e cigo, osservando che la partecipazione di soggetti pubblici al capitale sociale comportava che esse dovessero essere annoverate nell’ambito delle “imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate” esonerate dalla contribuzione in base al disposto del D.C.P.S. n. 869 del 1947, art. 3 e rilevando, altresì, che dal D.Lgs. n. 148 del 2015, art. 10 e dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 309, poteva evincersi la volontà del legislatore di assoggettare all’obbligo contributivo in argomento le imprese industriali degli enti ad azionariato misto, dovendosene trarre che per i perfidi antecedenti all’entrata in vigore della prima norma citata le suddette imprese erano esonerate dal pagamento della contribuzione;

che con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 14, richiamate le deduzioni svolte con riferimento alla illustrazione del primo motivo, hanno censurato la decisione per avere affermato la sussistenza dell’obbligo di pagamento dei contributi di mobilità;

che con il terzo motivo le ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116c.p.c., oltre a motivazione carente o illogica. Rilevano che in sede di merito si era contestato il quantum delle pretese di controparte, rilevando che l’Inps non aveva assolto all’onere della prova di cui era onerato e specificando che era stato chiesto e ottenuto dall’Istituto lo sgravio dei contributi per l’importo indicato;

che con il quarto motivo si deduce, in via subordinata, violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. A) e comma 15 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – motivazione insufficiente ed illogica in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Rilevano che gli importi per sanzioni portati negli avvisi di addebito erano stati calcolati dall’Inps L. n. 388 del 2001, ex art. 116, comma 8, lett. A) e che occorreva la rideterminazione degli stessi ai sensi dell’art. 116, comma 15 stessa Legge, che prevede la riduzione della misura degli interessi legali in caso di “oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni”. Osservano che sussistono i presupposti per la rideterminazione, sia in ragione di pregresse sentenze di merito che avevano negato l’imposizione contributiva in discussione, sia perchè la giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva dato atto del recente formarsi nella materia di un orientamento nella giurisprudenza di legittimità;

che con il quinto motivo, infine, si censura la sentenza in punto di onorari e spese, chiedendone in caso di accoglimento del ricorso la vittoria e in subordine la compensazione per tutti i gradi di giudizio;

che i primi due motivi, unitariamente considerati per ragioni di connessione, sono infondati, posto che l’obbligo per il pagamento dei contributi per cigs e cigo e mobilità sussiste nei confronti delle sole imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento di integrazione salariale;

che secondo il consolidato orientamento di questa Corte (in tal senso Cass. n. 27513 del 10/12/2013 e molte successive conformi “In materia di contributi previdenziali, la gestione di servizi pubblici mediante società partecipate, anche in quota maggioritaria, dagli enti pubblici locali non può beneficiare dell’esonero del versamento dei contributi per cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, disoccupazione e mobilità, in quanto la finalità perseguita dal legislatore nazionale e comunitario nella promozione di strumenti non autoritativi per la gestione dei servizi pubblici locali è specificamente quella di non ledere le dinamiche della concorrenza, assumendo rilevanza determinante, in ordine all’obbligo contributivo, il passaggio del personale addetto alla gestione del servizio dal regime pubblicistico a quello privatistico. Ne consegue che la finalizzazione della società per azioni, partecipata da ente pubblico locale, alla gestione di un servizio pubblico mediante affidamento cd “in house” (ossia ad un soggetto che, giuridicamente distinto dall’ente pubblico conferente, sia legato allo stesso da una relazione organica) rileva ai fini della tutela del mercato e della concorrenza ma non ha alcun effetto ai fini dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali per il finanziamento della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, la disoccupazione e la mobilità” analogamente si veda Cass. 4274 del 04/03/2016);

che al richiamato orientamento questa Corte intende dare continuità, mentre in relazione ai dedotti vizi motivazionali si evidenzia che gli stessi sono denunciati in termini non coerenti con l’attuale configurazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, poichè la ricorrente non denuncia l’omesso esame di alcun fatto storico avente rilevanza decisiva ed oggetto di discussione tra le parti;

che resta da aggiungere, con Cass. n. 24437 del 4/5/2017, che “le suesposte conclusioni non possono essere scalfite nè dal D.Lgs. n. 148 del 2015, art. 10 il quale – per quanto qui interessa – ha espressamente previsto l’assoggettamento alla cassa integrazione (e alla relativa contribuzione) delle imprese industriali aventi ad oggetto la “produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas”, dal momento che la sua natura innovativa rispetto al quadro ordinamentale già esistente è già stata espressamente disconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. in tal senso Cass. nn. 9816 del 2016, 26016 e 26202 del 2015), nè a fortiori dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 309, il quale, nel far salvo dal novero delle abrogazioni previste dal D.Lgs. n. 148 del 2015, art. 46 il D.L.C.P.S. n. 869 del 1947, art. 3 (a norma del quale “sono escluse dall’applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell’industria (…) le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato”), ha semmai confermato la voluntas legis di escludere dall’area di operatività delle disposizioni concernenti l’integrazione salariale soltanto quei soggetti che possano qualificarsi come “imprese industriali dello Stato o di altri enti pubblici”, tra le quali, per le ragioni anzidette, non possono figurare le imprese gestite in forma di società a partecipazione pubblica (così Cass. nn. 7332 e 8704 del 2017, dove il richiamo a Cass. S. U. nn. 26283 del 2013 e 5491 del 2014);

che il terzo motivo è inammissibile. Deve essere preliminarmente rilevato che in nessuna parte della sentenza si leggono affermazioni in contrasto con il principio dell’onere della prova, nè affermazioni di tal fatta sono state espressamente indicate dalle ricorrenti, sicchè sotto tale profilo il vizio di violazione di legge è inammissibilmente formulato (cfr. Cass., 8 marzo 2007, n. 5353; Cass., 19 gennaio 2005, n. 1063; Cass., 6 aprile 2006, n. 8106). In secondo luogo, la Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello sulla base di una duplice ratio decidendi, da un lato ritenendo tardiva e quindi inammissibile la deduzione (e la relativa produzione documentale), formulata solo in quel grado, delle ragioni della pretesa erroneità dei conteggi formulati dall’Istituto, erroneità solo genericamente dedotta nel ricorso di primo grado e per tale ragione respinta in quella sede; dall’altro, rilevando come i conteggi dell’Inps erano stati redatti sulla base dei modelli DM 10 predisposti dalla società e che su tale base erano stati applicati i criteri di legge per determinare la misura della contribuzione, con la conseguenza che risultava “corretto l’operato dell’istituto che aveva confrontato i dati dichiarati da Enia Piacenza Srl con quanto effettivamente dovuto in base alla normativa vigente”. Quest’ultima ratio decidendi non è stata specificamente censurata, essendosi la parte limitata a trascrivere le contestazioni mosse ai conteggi redatti dall’Inps sia in primo grado sia in appello, al fine di contrastare l’affermazione della Corte territoriale circa la loro genericità, senza tuttavia muovere alcuna doglianza sulla seconda ragione del rigetto del motivo di appello. E’ principio consolidato che, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (da ultimo, Cass. 27/07/2017, n. 18641). A ciò deve aggiungersi che la parte non trascrive la documentazione posta a sostegno della censura, nè fornisce precise indicazioni circa la sua attuale collocazione dei fascicoli di parte o d’ufficio delle pregresse fasi del giudizio, con ciò non rispettando il duplice onere imposto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo;

che allo stesso modo inammissibile è il profilo di censura attinente a vizio motivazionale, in quanto, già nella formulazione, non individua l’omessa considerazione di un fatto decisivo a termini della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nell’interpretazione offerta da Cass. SU n. 8053/2014;

che allo stesso modo è inammissibile il quarto motivo di ricorso poichè, richiamata quanto al profilo attinente a vizio motivazionale la motivazione che precede, la questione non risulta trattata in sentenza, nè parte ricorrente ha specificamente indicato gli atti processuali dei gradi di merito in cui la stessa fosse stata esposta, così da risultare la censura generica e ciò anche con riferimento all’indicazione in ordine alle presunte incertezze interpretative atte a fondare la chiesta esenzione;

che l’ultimo motivo, con il quale ricorrenti censura là sentenza gravata nella parte in cui l’ha condannata al pagamento delle spese processuali per difetto di motivazione e violazione dell’art. 91 c.p.c., è del tutto infondato, considerato che solo la compensazione delle spese deve essere sorretta da motivazione, e non già l’applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato (v. ex plurimis Cass. 23/02/2012 n. 2730);

che in base alle svolte argomentazioni il ricorso va integralmente rigettato;

che nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese di giudizio, in mancanza di svolgimento di attività difensiva ad opera dell’Inps.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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