Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28637 del 23/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 28637 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
– ricorrente contro
DEL NEGRO Moreno (DLN MRN 58S21 G381X), rappresentato e

difeso, per procura speciale in calce al

ricorso,

dall’Avvocato Pietro L. Frisani, presso lo studio del quale
in Roma, Piazza del Popolo n. 18, è elettivamente
domiciliato;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 23/12/2013

per la correzione della sentenza della Corte di cassazione
n. 26499 del 2011, depositata il 19 dicembre 2011.
Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 12 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.

sentito

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Lucio Capasso, che ha concluso per la
inammissibilità della richiesta di correzione e per
l’accoglimento della istanza di correzione di errore
materiale.
Ritenuto

che, con ricorso depositato il 4 maggio 2009

presso la Corte d’appello di Trieste, Del Negro Moreno
chiedeva la condanna del Ministero dell’economia e delle
finanze al pagamento dell’indennizzo per la irragionevole
durata di un procedimento iniziato dinnanzi al TAR del
Lazio nel 1995 e ancora pendente dinnanzi al Consiglio di
Stato al momento della domanda;
che l’adita Corte d’appello rigettava la domanda;
che avverso questa decisione il

Del Negro proponeva

ricorso per cassazione, cui resisteva il Ministero

dell’economia e delle finanze;
che questa Corte, con sentenza n. 26499 del 2011,
accoglieva il ricorso e, decidendo la causa nel merito ai
sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., condannava il
Ministero dell’economia e delle finanze a pagare al

Stefano Petitti;

ricorrente, quale equa riparazione per il danno non
patrimoniale, euro 9.200,00, oltre agli interessi dalla
domanda nonché alle spese dell’intero giudizio;
che per la correzione di questa sentenza il Ministero

391-bis cod. proc. civ., rilevando la discordanza esistente
tra quanto affermato in motivazione in ordine alla durata
del giudizio presupposto («giudizio ancora pendente al 4
maggio 2009, mentre era in corso il secondo grado della
causa presupposta instaurata il 19 dicembre 1995») e il
periodo di durata assunto a base di calcolo per la
liquidazione dell’indennizzo («tenuto conto della durata
del giudizio presupposto, pari a circa 18 anni e 5 mesi»);
che il ricorso ex art.

391-bis cod. proc. civ., inteso

come richiesta di correzione di errore materiale, è
fondato;
che, invero, appare evidente l’errore di calcolo nel
quale è incorsa questa Corte nella determinazione del
periodo in relazione al quale commisurare l’indennizzo,
applicato nel criterio di 500,00 euro per anno di durata
del’intero giudizio presupposto;
che, avuto riguardo alla data dl deposito della domanda
di equa riparazione, la durata del giudizio presupposto era
stata di circa quattordici anni e cinque mesi, sicché,
applicando il criterio di 500,00 euro per anno di durata

3

dell’economia e delle finanze ha proposto ricorso ex art.

del

giudizio,

l’indennizzo

avrebbe

dovuto

essere

determinato in euro 7.200,00, e non già di euro 9.200,00,
somma determinata nella sentenza n. 26499 del 2011 in
relazione ad una durata del giudizio presupposto indicata

che non può invece essere accolta la richiesta di
decurtazione dalla durata presa in considerazione ai fini
della determinazione dell’indennizzo del periodo di cinque
anni (durata ragionevole per i due gradi di giudizio),
atteso che nella sentenza impugnata si è fatto riferimento
alla giurisprudenza di questa Corte che applicava il
criterio di 500,00 euro per anno non di irragionevole
durata del processo amministrativo o contabile, ma
dell’intero giudizio;
che dunque, non sussistendo alcun errore di calcolo
quanto alla mancata contabilizzazione della detrazione del
periodo di durata ragionevole, la censura proposta si
risolve nella denuncia di un vizio revocatorio, che però
inciderebbe non su elementi di fatto ma sull’attività di
giudizio, e quindi inammissibile ai sensi degli artt. 391bis e 395 cod. proc. civ.;
che quindi l’istanza di correzione va accolta nei
limiti indicati, dovendosi apportare nella sentenza n.
26499 del 2011 di questa Corte le seguenti correzioni di
errori materiali: nella motivazione, a pag. 5, punto 3,

in diciotto anni e cinque mesi;

ove è scritto euro 9.200″ deve leggersi “euro 7.200”, e ove
è scritto “pari a circa 18 anni e 5 mesi” deve leggersi
“pari a circa 14 anni e 5 mesi”; nel dispositivo, ove è
scritto “condanna il Ministero dell’economia e delle

il danno non patrimoniale, euro 9.200,00”, deve leggersi
“condanna il Ministero dell’economia e delle finanze a
pagare al ricorrente, quale equa riparazione per il danno
non patrimoniale, euro 7.200,00”;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del
presente giudizio (Cass., S.U., n. 9438 del 2002).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dispone che nella sentenza n. 26499 del 2011
di questa Corte siano apportate le seguenti correzioni di
errori materiali: nella motivazione, a pag. 5, punto 3,
ove è scritto “euro 9.200” deve leggersi “euro 7.200”, e
ove è scritto “pari a circa 18 anni e 5 mesi” deve leggersi
“pari a circa 14 anni e 5 mesi”; nel dispositivo, ove è
scritto “condanna il Ministero dell’economia e delle
finanze a pagare al ricorrente, quale equa riparazione per
il danno non patrimoniale, euro 9.200,00”, deve leggersi
“condanna il Ministero dell’economia e delle finanze a
pagare al ricorrente, quale equa riparazione per il danno
non patrimoniale, euro 7.200,00”. Dispone che le correzioni
siano annotate sull’originale del provvedimento.

5

finanze a pagare al ricorrente, quale equa riparazione per

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione,

il 12 novembre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA