Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28637 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. I, 15/12/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 15/12/2020), n.28637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22800/2016 proposto da:

Emmegi Stampi s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Veturia n. 45,

presso lo studio dell’avvocato Imperiali Roberto, rappresentata e

difesa dall’avvocato Nava Mario, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Veneto Banca s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sistina n. 42,

presso lo studio dell’avvocato Galoppi Giovanni, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Lillo Antonella, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2394/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/10/2020 dal cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con citazione notificata il 18 novembre 2007, Emmegi Stampi s.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, Banca Popolare di Intra s.p.a. – poi Veneto Banca s.p.a. – domandando il risarcimento del danno nella misura di Euro 16.828.160,00, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre che la restituzione della somma di Euro 1.584,79, ad essa addebitata a titolo di penale. Deduceva, in sintesi, che la nominata banca aveva provveduto alla revoca dell’apertura di credito in essere e richiesto l’immediato rimborso di due finanziamenti chirografari, il tutto senza si fosse mai verificato alcun ritardo nei pagamenti. Lamentava che, a causa della segnalazione del proprio nominativo presso la Centrale rischi della Banca d’Italia, si era trovata nell’indisponibilità delle risorse finanziarie che le erano necessarie per dare corso a una fruttuosa commessa della società bielorussa Belcastelplast.

Nella resistenza della banca, il Tribunale dichiarava l’illegittimità della condotta della banca e condannava la stessa alla sola restituzione della predetta somma di Euro 1.584,79.

2. – Proposto gravame, la Corte di appello di Milano, in data 15 giugno 2016, pronunciava sentenza con cui confermava la pronuncia di primo grado. Rilevava che Emmegi Stampi era impresa di ridotte dimensioni, che non disponeva delle risorse finanziarie necessarie per far fronte a una commessa milionaria (quale quella posta alla base della pretesa risarcitoria) e che nemmeno il finanziamento di Euro 260.000,00, ad essa concesso da altra banca, risultava essere sufficiente a tal fine. Osservava, inoltre, che la conclusione del contratto non poteva dirsi comprovata dai documenti prodotti (il preventivo dell’appellante e l’accettazione della società bielorussa): assegnava rilievo, in particolare, alla incompiutezza dell’asserito regolamento contrattuale, il quale non recava indicazione circa la forma, le dimensioni, il materiale, il colore e le caratteristiche tecniche degli elementi che ne costituivano oggetto, non precisava alcunchè quanto alla garanzia per prodotti finiti, non specificava i costi nè le modalità del trasporto della merce, non disciplinava le garanzie relative al pagamento del corrispettivo, non indicava clausole risolutive e non prevedeva alcunchè in punto di legge applicabile e di competenza. Valorizzava, inoltre, la circostanza per cui le parti non si erano mai incontrate, nè sentite direttamente, ma avrebbero stabilito un contatto attraverso una docente di lingua russa che non era provato avesse alcuna competenza specifica. La Corte milanese reputava poi generica la censura formulata dall’appellante circa la tardività delle eccezioni della banca e riteneva inammissibile, in quanto esplorativa, la consulenza tecnica d’ufficio richiesta dalla stessa Emmegi.

3. – Avverso detta pronuncia la detta società ha proposto un ricorso per cassazione fondato su cinque motivi e illustrato da memoria. Resiste con controricorso Veneto Banca.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo è dedotta la violazione e l’errata applicazione degli artt. 1322 e 1326 c.c.. L’istante lamenta che il giudice distrettuale abbia ritenuto non provata la conclusione del contratto tra essa Emmegi e Belcastelplast. Viene dedotto che, nella circostanza, la proposta contrattuale era rappresentata dal preventivo dell’istante, mentre l’accettazione della comunicazione della società bielorussa, pure documentata, equivaleva all’assunzione di un impegno specifico: il giudice distrettuale – secondo la ricorrente -“non doveva valutare la validità o meno del contratto ma se questo esistesse o se fosse impegnativo per le parti”. Rileva la ricorrente che l’accordo concluso era pienamente vincolante, poco importando che all’apparenza essa istante non fosse in grado di adempiere o che non fossero stati definiti i dettagli della prestazione, da puntualizzare nella fase esecutiva.

Il secondo motivo oppone la violazione e l’errata applicazione dell’art. 1322 c.c.. Secondo la ricorrente, i riferimenti operati dalla Corte di merito alla propria dimensione imprenditoriale, alle modalità di stipula del contratto e alla rilevante entità economica dell’affare non avrebbero potuto giustificare, a fronte di quanto documentato, la conclusione, espressa nella sentenza impugnata, per cui nessun contratto si era perfezionato tra essa Emmegi e la società bielorussa.

I due motivi possono per ragioni di connessione essere trattati congiuntamente e risultano essere inammissibili.

Occorre premettere, per sgomberare il campo da un patente equivoco, che, contrariamente a quanto opinato dall’istante, la Corte di merito non ha affatto inteso pronunciarsi sulla invalidità del contratto concluso, ma ne ha in radice escluso il perfezionamento.

Ora, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, costituisce valutazione di fatto, riservata al giudice del merito, lo stabilire se dall’accettazione di una determinata proposta si possa desumere l’avvenuto perfezionamento di un contratto, sicchè il relativo accertamento, se sorretto da motivazione immune da vizi logici e da violazioni di legge, si sottrae al controllo di legittimità (Cass. 11 giugno 2004, n. 11152; Cass. 20 gennaio 1979, n. 457). Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale, è peraltro necessario che tra le parti sia raggiunta l’intesa su tutti gli elementi dell’accordo, non potendosene ravvisare pertanto la sussistenza laddove, raggiunta l’intesa solamente su quelli essenziali, ancorchè riportati in apposito documento, risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori: ciò tuttavia non impedisce, nei singoli casi ed in base al generale principio dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c., di ritenere concluso un contratto, con gli effetti di cui all’art. 1372 c.c., allorquando, alla stregua della comune intenzione delle parti, si possa ritenere che queste hanno inteso come vincolante un determinato assetto, anche se per taluni aspetti siano necessarie ulteriori specificazioni, il cui contenuto sia però da configurare come mera esecuzione del contratto già concluso, potendo costituire oggetto di un obbligo che trova la sua fonte proprio nel contratto stipulato (Cass. 29 novembre 2018, n. 30851; Cass. 22 settembre 2008, n. 23949).

La Corte di appello ha escluso il perfezionamento del contratto avendo riguardo, come si è visto, a due ordini di considerazioni.

Essa, per un verso, ha negato che l’accordo potesse reputarsi raggiunto su alcuni aspetti, definiti “fondamentali e non di carattere secondario”, negando, nella sostanza, che sul punto le parti avessero inteso rinviarne la definizione al momento in cui il contratto dovesse essere eseguito (nella sentenza è in proposito attribuito rilievo al fatto che veniva in questione “un contratto di milioni di Euro” e che “l’accordo (riguardava) società appartenenti a ordinamenti statali diversi”). Il giudice distrettuale ha dunque negato fosse vincolante un determinato assetto, abbisognevole di ulteriori specificazioni (fattispecie, questa, pur ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, come si è detto). Ebbene, tale passaggio della sentenza non è stato investito da alcuna specifica censura.

La Corte di merito ha, per altro verso, ritenuto non credibile che le parti avessero inteso vincolarsi contrattualmente: e ciò avendo riguardo a specifiche evenienze, riassunte nella parte di questa sentenza in cui è stato riportato lo svolgimento dei fatti di causa.

E’ da osservare, in via assorbente, che la mancata impugnativa dell’affermazione secondo cui non ebbe a perfezionarsi alcun accordo contrattuale, stante la mancata intesa delle parti su aspetti addirittura essenziali dell’affare, è tale da rendere superfluo l’esame di questo secondo profilo argomentativo: e ciò in quanto la suddetta affermazione è idonea da sola a sostenere la conclusione cui è pervenuta la Corte di merito. Va fatta applicazione, dunque, del principio per cui qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (per tutte: Cass. Sez. U. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. 18 giugno 2019, n. 16314; Cass. 4 marzo 2016, n. 4293).

Mette conto tuttavia di rilevare, per completezza, che, come in precedenza ricordato, compete al giudice del merito l’accertamento circa il perfezionamento del contratto attraverso lo scambio di proposta ed accettazione: in tal senso, spettava alla Corte di appello individuare le circostanze – nella specie relative alle dimensioni operative e alle disponibilità finanziarie di Emmegi, oltre che alle modalità di svolgimento nella trattativa – che potevano persuadere o meno del raggiungimento di un’intesa tra le parti che avesse effettivo carattere vincolante. Vero è che in questa sede è pur sempre possibile censurare il ragionamento del giudice del merito per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o per l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054); ma è altrettanto vero che non sono state sollevate doglianze di tale contenuto.

2. – Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’errata declaratoria di inammissibilità dell’eccezione di tardività delle questioni sollevate dalla controparte, che erano state poste a fondamento della decisione di primo grado: denuncia la violazione degli artt. 342,345,101,115 e 183 c.p.c.. Osserva l’istante che nel proprio atto d’appello aveva rilevato come tutte le argomentazioni sviluppate dal Tribunale fossero “frutto del recepimento delle eccezioni formulate dalla difesa della Veneto Banca solo nella sua memoria di replica conclusionale di primo grado”. Secondo Emmegi, quindi, la Corte di merito aveva male applicato le disposizioni, sopra richiamate, circa l’inammissibilità dei motivi di appello (art. 342 c.p.c.), le preclusioni inerenti alle domande e alle eccezioni (art. 183 c.p.c.), il principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) e il principio dispositivo (art. 115 c.p.c.).

Il quarto mezzo oppone la violazione ed errata applicazione degli artt. 342,345,101,115 e 183 c.p.c.. Il mezzo si collega a quello che precede. La ricorrente si duole che la Corte di appello abbia mancato di considerare la novità degli argomenti introdotti dal Tribunale e non abbia conferito rilievo alla mancata instaurazione del contraddittorio sul punto.

Col quinto motivo viene lamentata la violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3. La censura investe la mancata ammissione delle prove richieste con l’atto d’appello: vale a dire della prova testimoniale, che, ad avviso di essa ricorrente, trovava giustificazione nella necessità di difendersi su questioni estranee al dibattito processuale, e della consulenza tecnica d’ufficio, a torto definita esplorativa.

Gli esposti motivi, che possono pure destinarsi a una trattazione unitaria, sono inammissibili.

La ricorrente deduce il Tribunale avrebbe preso in considerazione circostanze – riferite alle proprie dimensioni, all’inverosimiglianza della commessa, all’assenza di contatti tra la stessa Emmegi e Belcastelplast, ai rapporti tra la prima e il soggetto che aveva svolto attività mediatoria per la conclusione dell’affare, a una non meglio chiarita rinuncia della società bielorussa a un secondo ordine (aspetto, questo, estraneo alla sentenza impugnata) e al reperimento di finanziamenti da parte della stessa istante (cfr. pagg. 12 s. del ricorso) – che sarebbero stati fatti valere dalla banca solo nella memoria conclusionale di replica e censura la pronuncia impugnata per aver confermato, sul punto, la decisione di primo grado.

La questione inerisce, tuttavia, a ratio decidendi diversa da quella, relativa al mancato perfezionamento dell’accordo su elementi centrali del contratto che – si è visto – è da sola sufficiente a sostenere la pronuncia impugnata: per tale ragione i mezzi di censura che veicolano tale questione non sono comunque idonei a determinare la cassazione della pronuncia stessa. Ciò vale anche per il quinto motivo, in cui si lamenta la mancata ammissione di mezzi istruttori vertenti su aspetti della vicenda che restano estranei alla ratio decidendi non impugnata.

Peraltro, l’affermazione della Corte di appello circa l’inammissibilità del motivo di impugnazione vertente sulla tardività delle eccezioni formulate dalla banca risulta conforme al diritto: la società istante era infatti tenuta, in forza dell’art. 342 c.p.c., ad articolare in modo circostanziato la propria censura, indicando quali dei fatti presi in considerazione dal Tribunale dovessero restare estranei al thema decidendum, in quanto oggetto di eccezioni in senso stretto tardivamente proposte o in quanto, pur sostanziando eccezioni in senso lato, non erano stati provati in giudizio. In realtà – può aggiungersi – la ricorrente non fornisce indicazioni da cui possa ricavarsi che il Tribunale abbia pronunciato su eccezioni non rilevabili d’ufficio e la Corte di merito, nel riprodurre uno stralcio della sentenza di primo grado (pag. 8 della pronuncia impugnata) dà conto di come le considerazioni svolte in quel provvedimento si basassero su documenti prodotti dalla stessa odierna istante; nè questa avrebbe potuto pretendere che il Tribunale prescindesse da tali documenti, visto che nel nostro ordinamento vige il principio dell’acquisizione delle prove, in forza del quale il giudice è libero di formare il suo convincimento sulla base di tutte le risultanze istruttorie, quale che sia la parte ad iniziativa della quale sia avvenuto il loro ingresso nel giudizio (per tutte: Cass. 10 ottobre 2008, n. 25028; Cass. 9 giugno 2008, n. 15162).

3. – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. – Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima Civile, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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