Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28636 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. II, 23/12/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 23/12/2011), n.28636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 141-2009 proposto da:

S.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VOLGGER REINHART;

– ricorrente –

contro

F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA BARBERINI 86, presso lo studio dell’avvocato MARUCCHI

GIAN LUCA, rappresentato e difeso dall’avvocato PICHLER RUDOLF;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza provvisoria n. 190/2007 della CORTE D’APPELLO di

TRENTO sezione distaccata di BOLZANO, depositata il 05/11/2007 –

sentenza definitiva n. 228/08 depositata il 9/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato ALBINI Carlo, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MANZI Luigi, difensore del ricorrente che ha chiesto

accoglimento del ricorso e della memoria.

udito l’Avvocato MARUCCHI Gianluca, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato PICHLER Rudolf difensore del resistente che ha chiesto

il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

ed incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione notificato il 4 aprile 2002 F. A. conveniva in giudizio la zia S.T. davanti al Tribunale di Bolzano esponendo, tra l’altro: di essere figlio naturale di H.W., deceduto il (OMISSIS);

– che la madre di quest’ultimo, S.M., nonna dell’attore, aveva donato alla figlia S.T., con atto in data 5 maggio 1981, la nuda proprietà di un terreno in (OMISSIS) e poi con testamento in data (OMISSIS) aveva nominato la figlia erede universale. Inoltre aveva devoluto alla stessa convenuta l’importo di L. 30.000.000 per l’acquisto di un appartamento in (OMISSIS), nonchè macchinari, attrezzi e impianti del valore di L. 32.600.000.

L’attore, quindi, agendo quale successore in rappresentazione dal padre, esperiva azione di riduzione.

La convenuta, costituitasi, non contestava il diritto dell’attore alla legittima, ma solo i valori attribuiti dallo stesso ai vari beni destinati a formare la massa su cui calcolare relictum e donatum e deducendo che comunque il valore della donazione dell’immobile doveva essere riferito alla sola nuda proprietà.

Con sentenza non definitiva in data 14 aprile 2005, il Tribunale di Bolzano quantificava il valore del relictum e del donatum in Euro 182.673,09, prendendo in considerazione solo la nuda proprietà sul valore immobiliare di Euro 162.680,00, e disponeva la riduzione sia delle disposizioni testamentarie che della donazione e rimetteva la causa in istruttoria al fine di accertare la divisibilità o meno del terreno oggetto della donazione.

Con sentenza definitiva in data 1 febbraio 2006 il Tribunale di Bolzano accertava la non divisibilità dell’immobile in questione, che assegnava alla convenuta, condannando la stessa la pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 52.372,42.

F.A. proponeva appello contro entrambe le sentenze.

2. – Con sentenza non definitiva in data 5 novembre 2007 la Corte di appello di Trento,sezione distaccata di Bolzano, accoglieva parzialmente l’impugnazione.

I giudici di secondo grado osservavano che, nell’ambito della riunione fittizia, al fine di calcolare la legittima, deve essere considerato il valore della piena proprietà dei beni donati e non quello della nuda proprietà al momento dell’apertura della successione.

Ne conseguiva una nuova valutazione del fondo oggetto della donazione in favore della convenuta.

Poichè sulla base di tale nuova valutazione aumentava la misura della riduzione da operare sulla donazione, la Corte di merito disponeva la prosecuzione del giudizio per accertare la divisibilità o meno del fondo.

La Corte di appello riteneva infondato il motivo di appello con il quale F.A. aveva denunciato l’incompletezza del rendiconto presentato da S.T., in cui i ricavi reali dell’immobile oggetto di donazione non sarebbero stati considerati ed alcuni fattori di costo non esistenti o non esistenti nella misura indicata sarebbero stati (sovra) stimati con il conseguente scorretto accertamento dei ricavi netti risultati.

F.A., infatti, non aveva contestato in modo specifico le partite del conto che intendeva impugnare ai sensi dell’art. 264 cod. proc. civ., e comunque gli importi risultanti dal conto sostanzialmente corrispondevano ai ricavi netti accertati dal c.t.u. per quanto riguardava il terreno oggetto della donazione, ed erano stati verificati dal tribunale.

3. – Con sentenza definitiva in data 9 dicembre 2008 la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, riteneva, sulla base delle conclusioni del C.T.U., non divisibile il terreno oggetto della donazione ed aumentava la somma spettante all’attore.

4. – Contro tali decisioni propone ricorso per cassazione S. T. sulla base di un unico motivo, illustrato anche da successiva memoria.

Resiste con controricorso F.A. che ha anche proposto ricorso incidentale, affidato a tre motivi, illustrati anche da successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve, preliminarmente, procedersi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., alla riunione del ricorso principale e di quello incidentale, siccome proposti t-nei confronti delle medesime sentenze.

2. – La questione che pone con l’unico motivo del ricorso principale S.T. è condensata nei quesiti di diritto formulati in calce allo stesso, del seguente tenore: 1) Dica la Corte se incorre in violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 556 c.c. in combinazione con gli artt. 747, 981 e 984 c.c. e art. 561 c.c., u.c. il giudice che, ai fini della formazione della massa fittizia e della determinazione della porzione disponibile di cui all’art. 556 c.c., in presenza di una donazione da parte del de cuius della nuda proprietà di un bene immobile, riunisca alla massa il valore della piena proprietà del bene oggetto di predetta donazione, riferito al momento dell’apertura della successione, anzichè il valore della nuda proprietà del medesimo bene, sempre riferito al momento dell’apertura della successione.

2) Dica in particolare la Corte se gli artt. 556 e 747 c.c. debbano essere interpretati nel senso che ai fini della determinazione della massa fittizia e della porzione disponibile e art. 556 c.c., si debba riunire, in presenza di donazione da parte del de cuius della nuda proprietà di un bene immobile, il valore della nuda proprietà di predetto bene, riferito al momento dell’apertura della successione, anzichè il valore della piena proprietà al momento dell’ apertura della successione, pena il trattamento discriminatorio tra a) donatario della nuda proprietà, che per effetto degli artt. 981 e 984 non ha potuto godere, fino al decesso del donante, del bene ed in particolare dei suoi frutti; b) donatario della piena proprietà che invece ne ha potuto godere sin dalla donazione senza obbligo di restituzione ex art. 561 c.c., u.c.; c) donatario della nuda proprietà che per ipotesi abbia parzialmente goduto del bene e/o dei suoi frutti per effetto di rinuncia preventiva all’usufrutto da parte del de cuius e/o per effetto di una o più donazioni dei frutti.

3. – Il motivo è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, condivisa dalla dottrina, secondo la quale, poichè l’usufrutto riservatosi dal donante grava sulla cosa donata per un tempo che non può mai superare il momento della morte del donante medesimo (art. 979 c.c., comma 1) e poichè, al fine di stabilire la lesività dell’atto nei confronti del legittimario dello stesso si deve tener conto del valore del bene donato al tempo dell’apertura della successione (art. 566, che si richiama all’art. 747 c.c. e art. 750 c.c., comma 1, in materia di collazione), la donazione con riserva di usufrutto si deve calcolare come donazione in piena proprietà, tale, in ogni caso, divenendo al tempo in cui si deve fare riferimento (Cass. 14 aprile 2011, n. 8507; Cass. 24 luglio 2008, n. 20387; Cass. 26 novembre 1986 n. 6979; Cass. 20 dicembre 1973 n. 3452).

4. – Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 263 e segg. cod. proc. civ.. Si deduce che i giudici di merito, nell’affermare che in ordine al rendiconto presentato da S.T. non vi sarebbe stata una specifica impugnazione in ordine alle singole partite di detto rendiconto entro i termini di legge, non hanno tenuto conto dell’orientamento di questa Corte secondo il quale la mancata produzione dei documenti giustificativi equivale all’omessa presentazione del conto e che la disposizione dell’art. 264 cod. proc. civ., secondo la quale la parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare, è applicabile soltanto nel caso in cui il conto sia reso nella forma e per gli effetti dei cui all’art. 263 cod. proc. civ..

La illustrazione della censura si completa con la formulazione del seguente quesito di diritto: Dica la Corte se incorre in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 263 e segg. c.p.c. il Giudice che consideri regolare un rendiconto sui redditi di un immobile disposto in data 19.2.2004 con termine per il deposito fino al 15.6.2004, poi prorogato fino al 16.7.2004, il quale rendiconto non consideri tutti gli anni precedenti a quello di presentazione di detto rendiconto.

5. – Il motivo, a prescindere da problemi di inammissibilità dello stesso, in quanto il quesito di diritto è eccentrico rispetto al contenuto del motivo, è comunque inammissibile in quanto propone una questione (mancata presentazione del rendiconto per gli anni anteriori a quelli in esso considerati) diversa da quella presa in esame dalla sentenza impugnata (mancata impugnazione specifica delle partite del rendiconto presentato).

6. – Con il secondo motivo del ricorso incidentale si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 561 c.p.c., comma 2, deducendosi che esso si applica all’ipotesi in cui l’azione restitutoria sia diretta dal legatario rectius legittimario) contro un legatario o un donatario e non all’azione stessa promossa contro l’erede, il quale risponde dei frutti dal giorno dell’apertura della successione. La illustrazione della censura si completa con la formulazione del seguente quesito di diritto: Dica la Corte se incorre in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 561 c.c., comma 2 il giudice che ritenga applicabile detta norma all’azione restitutoria promossa contro il coerede anzichè contro un legatario o un donatario.

7. – Il motivo, di difficile comprensione, è comunque inammissibile per inadeguatezza del quesito, e solleva una questione nuova, estranea al giudizio di merito, almeno per quanto risulta dalle sentenze impugnate.

8. – Con il terzo motivo del ricorso incidentale si deduce testualmente: La sentenza n. 91/06 dei Giudici di primo grado e la sentenza n. 228/2008 dei Giudici di secondo grado appaiono erronee ed ingiuste anche laddove nella suddetta sentenza definitiva di primo grado, nella quale sostanzialmente è stata statuita la compensazione delle spese di lite e laddove nella predetta sentenza definitiva di secondo grado in parziale riforma della predetta sentenza di primo grado all’attore appellante è stata assegnata solo un terza parte delle spese di primo e di secondo grado, ove si consideri che nella sentenza definitiva il petitum dell’ attore appellante ha trovato accoglimento pressochè integrale.

Il motivo si completa con la formulazione del seguente quesito di diritto: Dica la Corte se incorre in violazione e/o falsa applicazione del disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c. il giudice che alla parte processuale per la quale la causa abbia esito positivo in massima parte, assegni alla stessa parte processuale una quota solo molto ridotta delle spese di lite maturate.

9. – Il motivo è inammissibile nella parte in cui censura la pronuncia sulle spese da parte dei giudici di primo grado ed è infondato per il resto, dal momento che lo stesso ricorrente riconosce di non essere stato totalmente vincitore in appello, per cui è incensurabile in sede di legittimità la compensazione delle spese disposta dai giudici di secondo grado.

10. – In definitiva, entrambi i ricorsi vanno rigettati. Nella reciproca soccombenza le ragioni della compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta. Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA